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ANTICHE CONSUETUDINI

DELLE

CITTÀ DI SICILIA

©

ANTICHE CONSUETUDINI

DELLE

CITTÀ DI SICILIA

PUBBLICATE PER CURA

DEL COMM. Vito La Mantia

GRANDE UFFICIALE Primo Presidente onorario di Corte d'Appello

PALERMO ALBERTO REBER

1900

TU) ù>h^l'^0

*)Ko(ocitt- (^'

Palermo Stab. Tip. A. (liaoni trapani.

V

m^^^t^^msM^B^mm^^^^^^^i^immm

igi^ìS^ìSOiìftSr

PREFAZIONE

ALLA EDIZIONE

DELLE CITTÀ DI SICILIA

La Storia del diritto ha per base la cognizione del testo di statuti, lèggi e eonsaetudini , delle quali investiga le origini , espone lo svolgimento e le vicende. Intima e indissolubile è l'unione degli studi di giurisprudenza e di storia civile per tali lavori , e giova estenderli alle leggi e alla storia delle altre nazioni sia per vederne le vere origini , sia per compararne i caratteri.

Oli antichi giureconsulti erano intenti alle interpretazioni o alle pratiche applicazioni delle leggi o consuetudini, senza darsi alcun pensiero di veruna storica indagine o esposizione. Gli storici serbavano silenzio su la legislazio- ne municipale o ne facevano appena cenni generici vaghi e del tutto insuf- ficienti.

Mancava perciò alla storia la esatta notizia della legislazione, mancava alla giurisprudenza la cognizione delle storiche origini (1).

(1) Non sappiamo astenerci dal ricordare le memorande parole del sommo Za- chariae che sin dal 1843 avea scritto : Sunt enim non pauci, qui , si vel lihrìs iuris Graeoo-Romani ad interpretationem iuris lustinianei uti neutiquam dedignentur, tamen editores illorum philoiogot magis quam iuris peritos esse existimcnt. Quod si libro RÌngularì de aetiMe in faetum adversus eum, qui locupletior factus est, somniaveris, vel loogum ac taediosam tractatum de mora eiusqiie effectibiis spisso volumine com- pilaveris, cuDcti te laudare properant, arreptaque manu in fremium lureooflSuHorum rteipiiiiit. Sin recondita oxquiras, semina sparfas, ex quibuo laeta mesftis sperari pò- laal, sogetom tuam teque iptm pauoi aiml, qui colant (ZACHARiASn Anehdota, Lipsia 1843, pag. IV).

IV

Quando pubblicai (1862) la raccolta di scelti capìtoli diritto civil delle Gùmududini ddìe cifià di Sidlm^ edite ed inedite , e poi diedi in luc^ (1866-1874) con la maa^tma brevità la Storiai d^lla Legi^Uuione civile e rri minale di Sialifi, con cenni di compìirazione di altre legislazioni» mi volsi lavori sulla legislazione italiana, sempre intento al duplice studio dei eodieìl e della storia civile per ogni epoca e per le varie regioni italiane.

Per gli antichi Statuti di Roma giudicai (1876) che inesatta era Taf- fermazione di Gregoro^-ius^ il quale sol perchè storico e non giureconsulti, affermava senza argomenti prove che il Codice di Statuti di Roma del- FArchivio Vaticano non fosse diverso dal Codice Capitolino e dalFedizione del secolo XV (1).

Credetti impossibile tale eguaglianza, perchè quel Codice di Statuti di Roma, compilato nel secolo XTV e copiato nel 14S8^ non poteva essere inte- ramente conforme al Codice Capitolina e agli Statuti riformati d* ordine di Paolo H in tempi e condizioni molto differenti. (

Mancando ogni lavoro storico su gli Statuti di Roma, che da alcuni anni studiava © comparava in tutte le edizioni e con le storiche memorie , giudi- cai che la parte aliolita degli antichi Statuti m potesse solo trovare nei Co- dici del Vaticano e che non mi sarebbe riuscito malagevole notarne le prin- cipali differenze o varianti. Ottenni dal Cardinale Segretario di Stato di stu- diai-e jìer sole ire ore il Codice Metlini (1438) delP Archivio Secreto del Var ticano (2). Pubbhcai subito il mio giudizio su quegli antichi Statuti in un giornee di Roma (3) , e i Cetmi Storici nel Monitore La Legge (4). Nella

(1) Gregorovuts, Storia della Città di Ruma nel medio ef>o, Venezia, 1873, voi. V, 697; VI, 463, 475; Vfl, 252.

(2) Indicai (Stor* della Legislazione Italiana , 1 , p. 147) le difficoltà ben note per gli Btudi di manoftcntti delf Archìvio Sflgreto del Vaticano, ricordando gli esempi di Forcella (Iscrizioni delle Chiese di Romiiy U ^) o di Beach Lawrence, Cam- meni sur tes étéments de droit intema tional de Wìieaton (Leipzig 1868 » voj, l, p. 105). Ora aggiungo che Schlumberger nel discorso del 10 giugno 1896 hWAcadémie des Imcriptions et belles leitres^ ricordava che De Ro^iére *qutìnd fit son éditioo da Liher Diurnus il eut au8sr a kitter conlre les plus gpandes difficu!lés , dans de tellea condìtìous qu'ìl ne put mème obtenir comm unica ti on du manu scrii originai del la Bibliothèque Valicane ». [N, Reime Hiat. de Droit, Paris 1896, t. XX, pag. 451).

(3) Roma 20 settembre 18T7, Bersagliere, N. 260,

(4) RoiDA 1877, parto 01 , n. 42-43 , pag. 339 e seg. Il prof, Camillo Re nella recenaìooe pubblicata oell' Arehimo della Società Romana di ^Storia Patria ( Roma

V sedata pubblica annuale (6 dicembre 1878) dell' Istituto di Francia Pillustre senatore Eugenio de Rozière, ispettore generale degli Archivi, esponeva ed approvava le notizie da me offerte nei Cenni Storici^ e il Journal Offviel de la RepuJblique Frangaise pubblicava quelP elaborato discorso (1). Parvemi al- lora opportuno un mio nuovo lavoro nella Rivista Europea (Firenze 1879 , voi. Xn , pag. 429-482) col titolo di Origini e Vicende degli Statuti di Roma (2). Indi il Sommo Pontefice Leone XTTT permise che il prof. Camillo Re dell'Accademia Pontificia pubbUcasse il Codice (1880-1883).

1877, voi. I, pag. 503) dichiarò: 11 breve lavoro del La Mantia è servito intanto a dare la prima luce su Targomento, e di ciò devono essergli gratlssimi tutti quelli che 8* interessano alla Storia medisvale di Roma ». Nella prefazione agii Statuti della città di Boma^ il profl Re confermava con nuove lodi quel giudizio (Roma, 1880, pag. XUI, XV, XL).

(1) Journal Officiel 16 decembre 1878, (n. 341, pag. 11374) e Les anciens Sta-

tuts de la ville de Rome , lu dans la séance publique annuelle de V Académie des

Inscriptions et belles-lettres ». Menu de rinstihit, Paris, Didot , 1878, pag. 121 -

137. N, Reme Hist. de droit , Paris 1879 , t. Ili , pag. 05-76. Vari giornali in

F'rancia e fuori riprodussero quel discorso. De Roziì:re disse : l^s rcinscgncinonts

«ionnés par Gregorovius au sujet des ancisns Statuts sont rares , insuflìsants, parfois

■Héma contradietoires. G'est donc avoc un vif sentiment de curiositc et de satisfaction

«2 ne nous avons accueilli Tétude qu*un savant magistrat sicilien, M. Vito La Mantia,

«^ récemment consacrée à ce point si curieux et si important de Thistoire du droit.

Gràce aux indications furnies par le savant magistrat, le manuscrit a ctó fa-

<:=-ilement trouvé dans le dcpòt des archives pontificales. Le Gardiual secrétaire d'ÈUit

^n a autorisé la comunication, mais pour un délai de trois lisurss seulcmcot. M. Lu

^lantia T a eu à sa disposi tion le 18 septembre 1877 de onze heures h midi , et lo

Xendemain de dix heures à midi. Une déclaration signce de lui , probablement pour

Xa sauvegarde des employés, constate que la limite de temps imposce par le Cardinal

^1 cté sevèrement observée. »

De Rozière finiva il dotto discorso augurando « le jour oii le Vatican ouvrira ?5;es {KMtes et i>ermettra d' ctudier h loisir le manuscrit de Pierre Mollini. Espórons , pour l'honneur du Saint-Siège et i)our le profìt de la scioiice , quo co jour n'est pas t^^loigné ! >

•2) Il celebre cardinale francese Pitra, bil)liolecario della Vaticana, a 7 maggio 1879 mi scrivea : « Je ne puis diflerer de [>rendre rhoiineur do vous rcmoroier do votic intéressante lettre , des envois qui l'accompagnent , et des noml)roux ouvragos dont vous avez enrichi notre Bibliothèque Vaticane.

« Il me sera necessaire d'en prendre cxjnnaissance aussitòt que mes rares loisirs

VI

Potei tosto nella Sioria Mia Lcffi^Ì4mm€ IMiana (Torino, Bocca, 1884) ingerire i capitoli inediti e notare le principali di^Terenze delle riforme (ì). I miei giudizi (1877, 1879) sai carattere politico e religioso ùegW Statuti di Roma e su Tepoca di riforma vennero confermati dalla pubblicazione del Codice Vaticano degli Statuti tli Eoma del secolo XIV (2).

Queste notizie su due importanti argomenti ho volato acoennare come prova del fatto notorio del mio costante sistema di studio indivisibile di storia

le [Kjrmettrout : car vous av6z vivement excfté nolra atteirtion sur lo Ms. de Mellini* Je n'aviiis {m iguorer ia note iusérée par M.rdeRoàère duns le Journal Officici à^ France* Quelques tennee étaient trop vifs pour ne i^s appeler uue haute attentìon sur un document de cette importaoce. Voua a[>prendrez avec plaisir que rfes ordres ont été doQués et des meaures prises j>our en fn"éi)arer Tétiide et la puhlication.

Les Archives Ponlificalea sont totalonneQt im dehors de la Bibliothéque Valica- cane et soamisee à une admìmstratìon et 6 un reglément 8p4k;ìal; Tacoes, co di me dana toatev les Archives d'Etat^ en e$t diffìcile surtont [>eQdant le^ vacances et eo rabsauee du directour.

« Cependant » si raème à cette epoque , voiis renoavelie* volre visite , il ne de- peudra pas de nioi quo vous n*aye/* plus de latitude qiren 4877. Si j'etaìs abseot, je ne aerai pas très éhugoé de Rotiie. 11 ne serait |>as imitile de m'avertir un peu à Favauce de Vépoque de votre passoge ìk Rome»

« Veuillcis Qgroèr, Monsìeur, a vec mcs remerci meo reitérós, TexpreBaion do n»ee

dévouéa reapects,

J. B. Card. Pitra

Bihb S. E, R, Il

(1) Roma e Stato Romano^ pag» 208-2l^, Da me fa anche dato il primo ai nunzio che gli Statali Rema vennero in luce ,147i) prima che aloima città d'Italj« Avesee pubblicato per le stampe le proprie leggi municipali, Cene tud ini o Statuti.

(2) Il sommo archeologo 0. B. De Rossi nella orazione funebre !>^ fri ugno 1890) per Camillo Re (f IH'.X)] H cordò : < gli studi Stori co-critici su fu egli Statuti pubblicati nel 1877 dal cbiaro professora siciliano Vito La Madtìa^ la rela/ioDe fattane all' Istil ufo di Francia dal De Roziéro ael dicembre del 1878, il voto da lui caldamente espresso che putir le profit de la science et t-fumtteur du Snint-Siéff* Tefiem piare manoscritto gcdosamente custo^lilo negli Arcbivi del Vaticano Iobso dato alla liic<?, eceit^irono una gara dotti e dlatitiUi all'impresa della desiderata edizione. Il Hihlioteoano della Sede Apostolici, Cardinale Pitra d'illustre memoria, non volle essere sordo a queirin* vìU) di voce amica e del grande latitato di sua nazione, e tosto fece ctie il prezioso volume fosse a lui affidato per accingersi a prepararne la stampa* » (SHtdi e Doeu- mmii di Sioria e Diritto, Roma 1890, voi. XI, pag. 343).

vn

e diritto su le parti della legislazione che non sono state da altri esposte od illasfcrate, e perciò come ho fatto per la Sicilia, cosi feci per Roma e Stato Romano con lavori, secondo mie deboli forze, tenui ma sinceri.

Non interrompeva frattanto i miei lavori sa gli Statuti italiani e le Con- saetudini di Sicilia, essendo di grande importanza nel diritto patrio gli antichi Statuti delle città italiane , e per V Italia meridionale soggetta a governo monarchico le Consuetudini di varie città, che nel medio evo si formarono in codici municipali di caratteri differenti.

In Sicilia in vari tempi si pubblicarono per le stampe le Consuetudini di alcune città già riformate ed approvate in gran parte nel secolo XIV, e che raccoglievano in pochi capitoli le norme speciali di privato diritto, e solo per qufiJche città offrivano alcuni capitoli concernenti uifìci municipali, rito e polizia urbana e rurale. Cosi vennero in luce le prime edizioni delle Consuetudini di Palermo (1478), Messina (1498), Catania (1591), Noto (1693), Girgenti (1775), e Caltagirone (1798).

Erano stati per la pratica giurisprudenza pubblicati i commentari i d'/f^ triglioli (1591), e di Nepita (1594) per Catania , di Muta (1600 e 1644) per Palermo, e quelli parziali per alquanti capitoli di Giurba (1620) per Messina, di Lombardo e Longo (1757) e di Zappala (1811) per Catania.

Bimaneano manoscritte molte Consuetudini Siciliane, e inedite pure si conservavano le glosse ed i consigli, che vari giureconsulti scrissero per le qoistioni di pratica giurisprudenza; ed alcuni manoscritti contenevano il testo intero, ancorché le glosse non fossero per tutti i capitoli, anzi talvolta si vede lasciato dopo vari capitoli uno spazio in bianco per aggiungervi glosse.

Sul fine del secolo scorso il dotto storico palermitano canonico Rosario Gregorio (f 1809) volea fare una raccolta di Coiisuo^udini a s^pese del Go- vertiOf che gli offriva ogni aiuto per gli studi sul diritto pubblico siciliano. Egli però fece alcuni cenni su le Consuetudini nella Introduzione (dio studio del diritto pubblico siciliano (Palermo , 1794) , e poi non se ne occupò per nulla, essendo intento alla grande opera sul diritto pubblico.

Fu perciò indispensabile farne studio speciale e nuovo del tutto, quando posi termine alla Storia della Legislazione civile e criminale di Si- cilia nei tempi antichi e greco-sicoli, e sotto le dominazioni dei Romani^ Goti, Bizantini e Musulmani (Palermo 1858-1859) e intrapresi la storia del medio evo e dei tempi moderni. Pubblicai (1862) una raccolta di Consuetudini delle città di Sicilia desunte per le Consuetudini inedite dai manoscritti li uniti dal Gregorio nel volume ora segnato Qq. F. 55, esistente nella Biblioteca Co-

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manale di Palermo, e che giacevano da oltre mezzo secolo dimenticati» Il volume da me pubblicato (di pag. 12B) da un canto m.i dispensava da Itm- ghe inserzioni nella Stofin ddìa Lcgisìazùme o in appendice, e d'altro canto riusciva più comodo quando occoiTesse di fame ubo nei giudizi per taluni più importanti capitoli di diritto civile* OmÌBÌ i pochi capitoli estranei al dì- ritto civile, indicandone i titoli o gli argomenti. Comparai tutte le Consae- todini, accennando per varie città i capitoli identici o desunti dalle Consue- tudini messinesii evitando cosi le inutUi ripetizioni specialmente pei capitoli non pochi , che ripetuti erano e dalle messinesi desunti nelle Consuetudini di Trapani T Girgenti, Patti, Lipari e Noto. Questo lavoro rendeva più sem- plici ed evidenti i caratteri, le differenze e le origini delle Consuetudini si- ciliane. Un indice alfabetico delle materie rendeva agevole la cognizione u meno esperti, ed offriva in pochissime pagine il prospetto delle Consuetudini e dava Pagio a chiunque di fame senza fatica le comparazioni (1),

Ottone Hartwig avendo comprato in Messina fra i libri di G. Groefio Cacopardo un eHcniplare dell- edizione (1498) di Appt^o, studiò la mia rac- colta (1862), che presentava un chiaro e rapido prospetto delle antiche e principali Consuetudini sicihane , e dimostrava come in quelle foaBero adot- tati molti capitoli di Messina.

Ristampò Haetwiq in 17 pagine 5' edÌEione di Appulo (1498) , agginn- gendovi alcuni errori, e nella Introduzione (Einìeiiung) riferiva In nota solo una parte delle prefazioni e dichiarazioni di Appuro (2),

Concepiva allora Habtwio il disegno di formare un Cedex juris mil- nicipalis Siciliae , e inviando flBG7) a La Lumia il vantato suo Codex allora pubblicato, che esattamente diceva brochure, proponeva di fare una società per Tedizione di Consuetudini Siciliane , assumendo egli di scrivere le Introduzìooi, e lasciando a La Lumia il carico di copiare e confrontare antiche edizioni e manoscritti (8)*

>1) De Eozikns nella Revue Historique de droit fìran^is ei èiranger (Paris

1854^» t. X, pag. 263-265) QQnuDzìava quel mio lavoro esprìmendo a ragione il desi- derio di vedere pubblicalo il teaio incero delle auliche CouBuetudmi, giacché ì capitoli estranei al diritto civile erano soltanto indicati, ma escluai dalla mìa raccolta.

(2) HAETWto, Dos Sladtrecht von Messina, Casael u. OOttiogen 18^, pag. 8,49-50, o. 2. 3. Ho indicato nello note (pag. 35-51) gli errori della ristampa di Hartwiq*

(3) Per provare ta!e disegno d* impresa libreria ho puhlìcato neir Appendice ai Cenni Storici mi diritto Qreco-Romano (Palermo 1887, pag. 124), le lettere inedile depositate uella Biblioteca Comunale di Palermo dagli esecutori teBtamentanl di laìdoro

IX Esposi nella Storia deUa Legislazione civile e anminale di Sicilia (1866- 1874) le orìgini generali delle Consuetudini e le rìforme, e accennai le no- tizie speciali per vane materìe del drìtto siciliano regolate dalle Consuetudi- ni (1). Neil' Appendice (LaxHm stoìiei sul diritto sieido , Palermo 1876) è provato che non esisteva altro lavoro storico-legale su la legislazione sicula civile e criminale.

Erano scorsi quasi venti anni dalla mia raccolta del 1862 e nessuno in Sicilia occupavasi di quei lavori, e mi parve necessario di diffondere in Itar lia e fuori, Notizie e Documenti su le Consuetudini delle Città di Si- cilia, pubblicando (1881-1887) una mia estesa monografia nelP Archivio Sto- rico Italiano (2).

La Lumia (f 1879].— Hartwig in lettera del 18 agosto 1867 scriveva a La Lumia da Marburg (Prussia*,: J ai besoin de la cooperatioo d*UQ savant de la Sicile, et ne conaissaot peraonne qui y fùt plus propre que vous, Monsieur, je viens vous demandar si vous pouvez peut-étre vous décider à me rendre ce service, et vous charger de copier a Palermo les textes dont j*écrìrais les introductions. Il va sans dire que le livre prendrait alors le ti tre de Codex j, vu S. publié par Isidoro La Lumia et 0. H. (Otto Hartwig). Veuillez me dire, je vous en prie, vous étes dispose a accepter cette proposition, et s*il en ètait aìnsi, quelles seraient vos conditions. Quant aux honoraires, il est vrai, que c'est à peine si nous pouvons en attendre du libraire, qui se chargera d'editer cet ouvra- ge; n*étant cependant pas obligè de traiter avec mon ancien editeur, je vais me met- tre eo rapport avec le libraire de la Gour de Berlin pour en obtenir les meilleures conditions possihles. »

Michele Amari (a 27 agosto 1868) dopo la pubblicazione (maggio 1868) del pri- mo volume della mia Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia^ mi scrivea: « Spero che ripigli il suo lavoro su le Consuetudini municipali importanti nel me- dio evo. >

Amari scriveva poi (5 dicembre 1868) a La Lumia : Ecco quanto mi scrivo relativamente a voi ed al Carini il sig. Hartwig in una lettera del 22 novembre : < Nel ringraziare distintamente i Signori La Lumia e Carini, io li prego soltanto di sostenere tuttavia la parte più lieve del lavoro, del quale io esclusivamente avea con brevità pregato il sig. Carini , cioè di confrontare con le più antiche edizioni o co- dici, le edizioni moderne delle Consuetudini di Palermo, le sole che abbia avute alle mani. Se il Carini lo desideri, io noterò la sua cooperazione nel titolo del libro, e io ogni modo s'intende che io ne farò menzione nella prefazione ».

(1; Star. Lcg, Sic. t. I pag. 103, 117 e seg.; t. li pag. 55.

(2) Serie 4», t. VIl-XX, Firenze 1881-1887. Contiene: 1. Origini delle Consuetu- dini siciliane: IL Cenni generali su le Consuetudini ; 111. Consuetudini di Palermo (t.

La Mantia. a

X

Venae da me indicato sti gravi argoineiiti e comparnzioni il modo di riconoscere e quasi di ricostituire il Testo Antico delle Consuetudini di Messina^ già perduto da secoli, e che erasi in parte adottato da altre eittàfl e più e^tcsaineDte ìu Patti o Trapauì. Quel tayto o codice erasi da Appulo riordinato e in paitc rilomiato, eBckideudo perfino alquanti capitoli con lilicrtà^^ che iiiuBo gli ooncedeva, tanto che egli temeva rimproveri e fors^anco penesS ^ Non deeru^t (scio) qui me ut nimis audacem increpabont , mordebunt, danmabunt et omnì me dignum supplì ciò affirmabunt (1).

Vidi cou piacere in Novembre 1881 Tannunzio di ristampa di alcraie Consuetudiut siciliane , secondo antiche edizioni e manoscritti , con in- tmduziooe ed esposizione sistematica (2). Ammiratore delle germaniche edi-

Vn, 18S1, pag, 161481); IV, CorisuetiidÌDÌ di Mesi3Ìna; V. Cons. di Catania; VL Coos. di Siracusa (1. VII» pag. 313-35U);V1I. Qms. di Trupani; Vili. Cons, di Gìrgenti: IXj Cons, di Patii ; X. Cons. di Lipari ; XI Cons. di Noto ; XIL Alcamo; XUL Ck>ns. Caltagirone; XIV, Cons, di Corieone; XV^ Maz/Jira; XVT* ^lìslretta; XVII. Modica-Ra* gusa; XVUl. Nicosia; XIX. Cons. di Piazza; XX. TermÌDÌ-Iin erese (t. Vili, jiaj;. 18*.>-^ 221); XXL Indicazione Consuetudmi generali del regno. Notizie su la nstainpa tedesca di ale ime Consuetuilioi (t. IX, 1882 , pag, 336-357) ; XXIl. Cons, di Castro-^ giovarmi (t, XI, 1883, i>ag. 3-20); XXIIL Cons, di Sdacca {t. XIV, 1884, p. 305-324);j XXIV. Cons, di Vizzini; XXV, Terranova; XXVI. Cons, di Coatiglione: XXVII. Cona,] di Paterno; XXVUI. PoUzzi; XXIX. Caatmnovo; XXX. Castel teniiinl; XXXI. Colo groco-albancsi ìq Sicilia; XXXII. Calatafiinì; XXXIIl. Augusta ; XXXIV, Monte Giuliano {Erica) ; XXXV. Conclusione (t. XX, 1887, 321-303). La mono Notitie e Docunienti rìunita in Estratto forma un volume di pag. 206.

(1) Anticìie Con&uetudiniy pag, 32 lin. 37-39,

(2) Hartwig annunziò ixeW AlUjemeine Zeitung (Angaburg, 20 novembre i88fj| n, 324) cbe la edizione dei SicUiens mitlelalterliche Siadirechte di nugliehiio vool BrOnneck soddisfa iufte le pretensioni della scienza (wdfclie alien AnsprUchen der 1 Wlsseitschafl Genuge lei sten durilo), o elie e fatta sopra le più anticìiC cth-mui e tjli esUtf^iiti manoscritti (nach den Iltesten Druckan und dea nocb vorhandendn Hand* schfjften)* fl

Egli fisserìva di avare raccolto fino alla primavera del 1881 (Ìììb 7.u diesem Frùh- jabr) una grandissima collezione opere su la storia del diritto siciliano e cedutOj tutto a Brunneck. Ignorava Hartì^ig parino la pubi di cagione delle Comi4ettidini tk Cor leone fatta nel 1880 in Palenno, essendo stato egli escluso dalla Società Sìcili€ma per la Storia Patria, sulla proposta degli egregi soci La Lumia , Carini , Lodi Pitrè (5 novembre 1877, 14 Aprile 1878). Y. Archivio Storico SiciliunOy anno pag. 375 ; an. JII, pagt 143.

XI zionì non solo pei classici greci e latini, ma altresì pel testo di leggi roma- ne e bizantine e per varie leggi germaniche del medio evo venute in luce per cura di Pertz, Zachariae, Heimbach, Hanel, Blume, Boretius, Mommsen, Blriìger, credeva che con tedesca intelligente pazienza si fosse elaborata una edizione critica e sicura dei testi, secondo antiche edizioni e manoscritti, ed una dotta esposizione dopo lunghi studi su la storia civile e la giurispruden- za sicula.

L'opera venne in luce col titolo : Siciliefis mìttclalterlicJie Stadtrechte nach alten Dnicken und Handschriften, mit einer Ebdeitmig herausgegeben und defn hUìolte nach .^ystenmtisch dargesteUt von Wilhelm von BrUnneck , HaUe 1881.

Nulla contiene d' inedito tranne i testi delle Consuetudini di Patti e Lipari, che, come quelle di Trapani , con lievi differenze riproducono in or- dine diverso le Consuetudini di Messina e aggiungono appena qualche capi- tolo. E notevole che anco per tali Consuetudini BrUnneck non ebbe alcun antico manoscritto.

Mi accorsi subito che il giovane editore non conosceva le antiche e-

dìzioni i manoscritti, e che ai suoi vanti mancava la base di verità.

Ne feci la di mosti-azione chiara tlqW Archivio Storico Italiano (1882, tomo IX,

pag. 840-357), neUa Legge (1882 voi. Il, pag. 279-284), nel Filangieri (1882,

pag. 5(56-568) e nell' Appendice ai Cenni storid sul Diritto Greco - Boìtuino

(Palermo, 1887, pag. 129-133), e non occorre qui ripetere i cenni e lo prove

^^mc\\Q. Mi ba«tii ora confermare pienamente quei giudizi fondati su fatti

'^oegabili e pennanenti, che mostrano V edizione tedesca erronea e mal

'cur^a, sicché è una vera eccezione per la Germania il vanto di una elaborata

'^^^^iiipa senza aver veduto le antiche edizioni, alcun antico

'^^ 'Coscritto.

Basta accennare che Brunneck non vide le antiche edizioni, che sono ^^ Palermo 1478, per Messina 1498, Catania 1591, Noto 1593, Caltagirone '9S ^0 per Girgenti non seppe distinguere l' epoca della copia da quella ^^1<X roufernM , malgrado le chiare spiegazioni da me latte (1). Hartwig e "'''^^i iiork non conobbero alcun antico manoscritto. Giovavasi BrUnneck '^^^^^ mia nicroltii del 18()*2 pei* guida della ristampa dui capitoli <li diiitto civil,-,^ anche adottando per alquante pai'ole le mie currezioni di precedenti eui^ioiù. Teneva quiusi antico manoscritto qualche copia procuratagli da Hart-

U) Archivio Storico Italiano, 1881, t. Vili, pag. 199.

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wig per cortese comunicazione di persona estranea alla giurisprudenza , © oltreciò indicava varianti ed errori inesistenti. Così potrebbe ogni giovane inesperto e audace, e perfino ogni libi-aio^ annunciare airEiiropa nuove pub- blicazioni secondo antiche edizioni e manoscritti. Ciò non ai è fatto giammai nella dotta Alemagna*

BrfUmeok non vide neanco V edizione Appulo (H9S), e se ne ecosò tardi confessando che Hartwig avea venduto ad m^oiifo alto prezzo (unge^ wóhnJichen hohen Preise) Pesemplai^e comprato in Messina.

Avrei voluto allora (1881) fare nelle varie città di Sicilia le nc«ix4ie e gli studi di tutti i manoscritti delle Conmeittdim e degl'importanti documenti, per offrile ai veri cultori delle scienze storiche e giuridiche V esatto e c<)m- pleto testo comparato delle Antkhe OmóuetmìinL Non potei farlo perchè le mie incessanti occupazioni di ufficio me lo impedivano, e non voleva abban- donare ì lavori storici intrapresi «uUa legislfizione it^ilìatia.

Pubblicai infatti V intero testo delle Consuetudini di Castiglione in lingua volgare (Bologna 1883)^ e pemnsi che nel Circolo Giuridùv si comin- ciasse la pubbhcazione delle Leggi Gir Hi del Regno di Skiliti (1130- 1816) ti'oppo ritardata poi (ma senza mia negUgcnza),

Diedi in luce nell^anno seguente la Stmia della Lcgishuimie IMiana ^ Roma e Stato Romano (Torino , Bocca, 1884), Le orìgini e vicende deirinquislzione in Sicilia esposi (Torino, Bocca, 1886) su dociunenti ine» diti, che avrebbero fornito materia a un grosso volume, e che ridussi a un rapido pro&petto con cenni storici e legali*

Su Francesco Faolo Di Blmi , giureconsulto del secolo XVIII, primo martire di libertà in Sicilia (1795) pubbhcai (Firenze, 188<>) notizie e docu- menti su molti manoscritti e diarii inediti , non esistendo il processo che fi- nora è stato invado ricercato in Napoli e in Palenno.

Scrìssi i Cenni Storici su le Fonti dd diritto Greco - Bomano (Palermo , 1887) esponendo con massima chiaressza e brevità le importanti nottssie sft diritto Greco-Romano, e su tutte le edizioni, Bccando le opere antiche e mo- derne e specialmente su i molti volumi dati in luce dairilluHtre Zacbariae (1),

(1) L'illuatre orientalista card. Fitha, a 25 maggio 1887 mi scrivevi: « Jadmire comment elijìgnti écs gronda centrea ci dea vasLea bililtothèques, vous pouvez étre «t bien au courant de pubiicatìons rares , qu en ooin nons chercherù^ns è Rome, Et vous y supplèa par votre cabioet prive, j'adniire davantage votre gcaèreux de- vouemeot.

« Et d'autant plus que i'étude du Droit By^tantin est plus delaiasè, L*école allemande

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Dolente di vedere posto in dubbio il grande merito dei propri e origi- nali lavori dei Glossatori italiani, confutai le infondate asserzioni, che quasi H facean credere mera imitazione bizantina e sunti e versioni di glosse e di manuali bizantini. Feci una completa dimostrazione su tutte le parti delle l^ggi giustinianee nella memoria e Su V imitazione hizaiUina itegli scritti dei Glossatori (1).

Continuando i lavori storico-legali intrapresi da tanti anni , e ritardati dagli incessanti lavori di ufficio, volli tornare a vita libera, e potei compiere la pubblicazione delle Leggi Civili del Regno di Sicilia (1130-1816) rac- colte ed ordinate (2). Indi cominciai la stampa del testo delle Antiche Consuetudini delle città di Sicilia comparato secondo le antiche edizioni e i manoscritti di archivi e biblioteche.

Erano già stampate in ottobre 1895 dallo Stabilimento tipografico A. Giannitrapani le Consuetudini Trapani, nelle quali è contenuto il Testo

fondtie par Biener, menace de finir avec Zachariae. Aprés les Heimbach il a fallu vingt ans pour puhlier les prolegomcnes tout faites des Basìliques. Ni Pardessus, ni Mortreuil n'ont pu crècr des èmules dans la patrie de Cujas et Fabrot. Sauf quelques menues exceptions, vous étes a peu prò8 seul en Italie».

Il dotto Zachariae neirultima edizione della Geschichte des Griechisch R6- iiiischen Rechts (Berlin 1892, pag. 3j scrisse : « La Storia delle fonti del Diritto Bi- zantino è stata minutamente trattata (ausfiihrlich behandelt) nella mia Historiac juris Graeco-Romani delineatio (Heidelberg 1839) e dopo da Mortreuil [Histoirc, 1843-1846), dal più giovane Heimbach [Prolcgomena, t. VI, Lipsia 1870, e finalmente da Vito La Mantia, Cenni Storici su le Ftmti del diritto Greco-Romano, 1887 ».

(Ij Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche ;Roma 1889, voi. Vili, pag. 3-42). Era forse questa una fra le più grandi testimonianze di venerazione ed omaggio per l'ottavo centenario dell'Università di Bologna.

(2j Palermo, Reber, 1895.— Diedi in luce (pag. 235-242) il tosto della cost. San- eimus secondo l'edizione principe (Napoli, 1482), della ciuale ni.ssimo avca tenuto ra- gione, e l'ho comi«rato coi manoscritti del secolo XV e le principali edizioni. Ne fu pubblicato un Estratto: Consuetudini e legffi su Proti misi (Prelazione e Retratto) in Sicilia dal srcoio XIII al A' V///, Palermo 1805. Tale edizione fu bone accolta da illnslri scrittori, e<l in Francia l'egregio prof. Henry MnNNiKii nella Nonrcllc Rrmc f^i'^torique de droit fran^ais et òlrantjpr (Paris 181H), t. XX, png. f)4S-()57) ne scris- ^ lungamente nella memoria Laprotimesis dans les contumcs et les ìois sirilicnnes, ^ <^ichiarò : « L'edition de M. Vito La Mantia sera très prócieuse à tous ceux qu'in- ^^esse le texte Fridericien. Elle répond seule à toutes les exigences de une benne «rfligu^. Q„ jgy,.j| g'g„ servir exclusivement désormais » {Rev, Ilist., j)ag. 653j.

XTV Antico di Messina (pag. 1-28). Iii dicembre furono stampate qaelle di Mes- sina riordinate da Appulo (1498) e accreaciute da Cariddi (pag. 29-55), e quelle di Girgenti (p, 67-62).

Nel IHUI) furono stampate quelle di Patti e Lipari (pag, G3-78) , Si- racusa, Noto e Catania [png. 7*)- 155). In principio di questo anno (1897) si sono stampate le CoUiitietadiiii di Palermo (pag, 157-223) seguite da molti privilegi e documenti.

Sperava di poter presto compiei*e la stampa del te«to eompai-ato , dei Capitoli inediti di vario argomento e della Introduzione i^jtorico-legale; ma essendo inevitabile il ritardo nei lavori di tal genero , iio pubblicato (in Esiraiio) nello scarso anno al^juanti esemplari delle Consuetudini di Catania e di Siracusa.

Trovandosi in quella mia edizione indicato in margine il cxmfì^onto del \ Testo Antico (T. A,), nacque toato il desiderio ai pochi cultori di tali studi di conoscere quale fosse il Testo Antico, i cui numeri venivano indicati per comparazione nel margine delle altre consuetudini.

M' indurici jjerciò a pubblicare in Ksiralto alquanti esemplari delle Con- suetudini di Trapani e di Messina, senza attendere il compimento e la puì>-J blicazione deirintero volume. Ora in questa Prefazione offro le notìzie necetìf*! sarie su le basi e 1* ordine questa edizione*

Avrei voluto cominciale la pubi)licazione con le Consuetudini delle tr principali città Palermo, Messina e Catania, couie avea fatto nella breve colta del 1862 e nelle Notizie e Dommenti su k Comudiuìini (1881 - 1887)J^ ma conobbi che ei*a con veniente riunire le Consuetudini più ouiogenee o a^ venti origino e base comune.

Antichissima è fuori dubbio rorigìno di molti capitoU delle Consuetudinil di Palermo, e per alcuni ai era concessa in vari tempi la speciale appmva-j zione sovrana ; ma la i-accolta dei capitoli in un codice di consuetudini parìsce soltanto nei tempi aragonesi , e non ne rimano alcun Codice noseritto (1),

Solttmto il cancellierG Giovanni Naso offriva al publilico (^Palermo» H?^)^ il codice intero delle Consuetudini Palermitaue, ampia niocolta che pei vazi^| ai'gomenti mostrasi più completa ed esttjsa degli altri Codici di consuetudini siciliane» Non si conosce però se il Codice pubblicato da Najdo fosse la ri-

(1 ) La più antica menzione del lihro o ^juntemus si trova a 4 fchhraro 1317, i l*ahhianio altrove accennato. /?iois^a Storica Italiana, voi. X, Torino 1803, gina 123t

XV produzione esatta per tutti i capitoli del testo, senza alcuna aggiunzione di X>o.steriori dichiarazioni o riforme, poiché nessuna copia nmane del Codice antico. Messina non ha conservato alcun manoscritto del Testo Antico delle sue consuetudini , e nessuna notizia ne resta , e soltanto se ne trovano molti capitoli adottati nelle Consuetudini di altre città, e in maggior numero l'ac- colti in Trapani , quando Federico concedeva (1331) a questa città V uso delle Consuetudini messinesi.

Grande differenza esisteva nelle antiche Consuetudini siciliane per la regola della comunione , che trovasi scritta nei primi capitoli di Messina e di altre città, secondo Pantica consuetudine riferita dal celebre Nicolò Tede- schi (Ahhas Panormitanus) , come approvata da Federico imperatore per la città di Messina (1).

La comunione dei beni fra coniugi avveniva per la nascita dei figli , e restringeva per la moglie la libertà di disporre.

Quella consuetudine era adottata nelle Consuetudini di regia sanzione munite in Girgenti (1304), Patti (1312), Noto (1341).

In Siracusa (1318) la comunione ammetteasi per la nascita dei figli, ma si limitava agli acquisti e con talune modificazioni. In Catania (1345) adot- tavasi in parte l'uso di Messina alquanto modificato.

La Consuetudine di Palermo non adottava per la donna V identica re- strizione della libertà di disporre , ed inoltre ammetteva la comunione fra coniugi senza figli pel solo decorrimento di un anno dal matrimonio. Tale sistema vedesi ammesso soltanto neirantica consuetudine di Caltagirone (2).

•ìriudicai perciò necessario riunire le Antiche Coììsìictmìim, che offrono

inolti colpitoli eguali o simili al Testo Antico delle Consuetudini di Messina

conservato nelle Consuetudini di Trapani. Aggiungo per necessaria e pronta

comparazione le Consuetudini di Messina secondo il testo riordinato e rifor-

^^«'ito da Appulo (1498). Dopo le Consuetudini di Messina secondo il Testo

^h/ii'f) (Trapani) e riformato (Appulo), offro le Consuetudini di Girgenti , di

''^^^ì e di Lipari desunte in massima parte dalle messinesi, indi le Consue-

^^^^\i siracusane che contengono alquante mutazioni, quelle di Noto che riu-

^'•*^-^oiio molti capitoli di Messina e alquanti di Siracusa , e infine il codice

f 1) Archivio Storvo Italiano, 1881, t. VII, pag. 315: t. Vili, p. 102: t. IX, jìag. 337. C2) Fu indi ammesso in Piazza (1300i 0 più tardi in Corleone (1439) e infino ^^ ^^strogiovanni. ArcJi. Stor. Italiano, 1H81, t. Vili, pag, 218; 1883, t. XI, p. 19.— ^^^^-uetìtdini delle Città di Sicilia, Palermo 1862, pag. 112.

XVI

delle Consuetadim di Catania, che pure ritraggono in gran parte consuetu- dini messinesi e siracusane, e aggiungono dicliiarazioni e riforme (1).

Dopo questue consuetudiai antiche e in gran parte tmiformi pubblico le Consuetudini della capitale, Palermo, come il codice più esteso ed Impor tante, ma che non vedesi riprodotto in tutto in gran parte in alt antiche conanetudini (2).

Pongo termine alla raxsoolta col testo delle Consuetudini di Caltagirone che offre la più antica tianzions regia (1299), e che è conservato nella per-' gamena originale dell- Ax-cbivio Comunale di quella città , mentre nessuna. città di Sicilia conserva la primitiva pergamena originale del testo Consuetudini munito di regia approvazione (3).

Voglio ora esti-arre dall' Infr(nhuione le principali notizie 3UÌ lavori guiti per la publilicazione del testo e delle varianti delle Consuetudini delle diverse città, non potendo presto pubblicai'si Vlntrodimone destinata aireiipo- BÌ2Ìone storico-legale.

L

CONSUETUDINI DI TRAPANI

NELLI QUALI È CONTENUTO

ILI TESTO ANTICO DELLE CONSUETUDINI DI MESSINA

Era importante per la storia del diritto la cognizione del Testo Antico ed ignoto delle Ooiiauetudini di Messina perduto da secoli sin per le fa- mose sventure degli Archivi di Messina, sia perchè rimase sempre come legge per quella città il aolo testo riordinato e riformato da Appaio sul fine del secolo XY.

(1) Paterno [1405) adottava le Consuetudini di Catania eoo alcune varìantL, e con alcuni capitoli che ho pubblicalo neirArc/ayio Storico Italiano, 1887, t. XX, pag. 340,

(21 In CoRLEONE (t439j furono io parte allottati o compeodiati alquanti capìtoli della Consuetudiai di Palerrao.— Trapani nel proemio generale del eecolo XV (1410) adottò una parte del proeitiio delle Coasuetudini Palermo, V. Antiche Omsuetudini pag, 4 liu. 32-:35: pag. 5 lio. 1-12, 14-19» 25 e 26, 28-30.

(3) Piazza (ì309) seguiva le CooBuetudini di Caltagirone con alquante modifica* «ioni, e con capitoli aggiunti, che ho pubblicato nell'ilicA. Star, iialianù^ 1881, t. Vili» pag. 220 (Estratto, pag. 100).

XVIt

Dopo tanti anni di storiche indagini e di comparazioni di testi mi erti convinto che le sole Consuetadini di Trapani ne contengono la migliore raccolta , e che Trapani non accolse giammai il riordinamento e le riforme di Appnlo (1498).

Gregorio (f 1809) faceva savie riflessioni e indicazioni nella Introdu- zione allo studio del diritto pubblico siciliano (Palermo 1794), ma non avea notizia della edizione principe di Appulo, e diceva che per Trapani , Messina e Palermo « gl'inetti compilatori confusero tutto > (1). Nei quindici anni posteriori (1795-1809) Gregorio inteso a lavori sul diritto pubblico, non davasi più alcun pensiero delle Consuetudini, egli fece mai alcuna men- zione delle Consuetudini di Messina pubblicate da Appulo, e rimasero del tutto negletti gli studi su le Consuetudini di Sicilia.

Nel 1862 raccogliendo i capitoli di diritto civile delle Consuetudini e- dite ed inedite, e accennando i manoscritti di Trapani, Patti, Lipari, Corleone, Castiglione, Paterno, Caltagirone (2), Piazza, mi limitai per Trapani a indi- care per molti capitoli in quale ordine differente fossero disposti i capitoli di Messina, e pubblicai l'importante capitolo De praescriptionibus (3).

Hartwig ristampando (1867) 1' edizione di Appulo con le aggiunte di Cariddi, accennò le Consuetudini di Trapani, e disse che l'ordine da me in- dicato per la serie consecutiva (p. e. cap. 81, 62, 53) mostrava un ordine di cose (Hegt auch cine Sachordnung vor).

Nell'Archivio Storico Italiano (1881) nella monografia Notizie e Documenti su le Consuetudini delle Città di Sicilia, scrissi:

Nessuno finora ha pubblicato il testo delle Consuetudini di Tra- pani, né io volli inserirle nella raccolta di Consuetudini delle Città di Sicilia, perchè avrei riprodotto con altro ordine e ripetuto quasi intera-

(1) Gregorio scrive: La più antica edizione, che io mi abbia veduta delle costu- maue di Messina, è quella pubblicata in Palermo dalle stampe del Maida nel 1559 con la prefazione di Alfonso Cariddi ». Introd» ed. 1794, pag. 179 (Opere scelte del can. Rosario Gregorio, Palermo 1845, pag. 47).

(2) Delle Consuetudini di Caltagirone pubblicate nel 1708 in quella Città non e- sisteva in Palermo allora (come non esiste fìnoggi) alcun esemplare, e fu mestieri nel ^^62 fere uso della copia esistente nel ms. Qq. F. 55.

(3) Consuetudini delle Città di Sicilia edite ed itiedite, scelte e comparate con yii articoli delle Leggi Civili, Palermo, 1862, pog. 104.

La Mantia. 3

mente le Consuetudini di Messina; e perciò mi limitai ad indicare l'or dine e a pubblicarne i due importanti capitoli sulla prescrizione, che e- rano ineditL Non esiste numerazione dei capitoli nel manoscritto, del quale mi sono servito, ma sembrami necessario per la chiarezza indicarli per nomeri in ordine progressivo in questi nuovi studi storici su le C o ns u et ud i n i e il i an e.

a II complesso delle Consuetudini di Trapani non offre la novità di una propria legge municipale diversa dalla messinese; ma per uno stu- dio accurato sulle riforme e compitazioni sicule del secolo XIV, mi è riuscito di trarne, per quanto è possibile, la prova sull'ordine antico delle Consuetudini messinesi, e per ricostituire in certa guisa il testo delle con> m pìlazìoni che se ne aveano nel secolo XIV " (i).

Tenni per base unica in quel tempo il solo manoscritto (Qq» F. 55) della Becoixda metà del secolo XVI, che si conserva neUa Biblioteca Comunale di Palermo (2), Pei privilegi concesai a Trapani da Federico d'Aimgona ho di- stint-o il diploma del 1314 di concessione dei privilegi di Messina e iSiraeu- sa dalla posteriore concessione dell'uso delle Consuetudini di Messina (3).

Seguendo il mio sistema del 1802 di non ripetere i capitoli eguali, noft riprodussi allora tutti i capitoli delle Consuetudini di Messina adottati 'm

(1) Arch, Star, hai 1881, t. VII!, pag. 190.

(2) 11 manoscritto di Consuetiidiui di Trafjaoi fa parte della raccolta di mano- seri t ti di consueludini, ehe il GitEtìoivio avea formato , e che dòpo la nua marie fti depositata nella biblioteca» Corniioali^ di Palermo (Ms. Qq, F. 55, foL 17 - lì?). Nt»l margine di tre capitoli (foK 29 r% o Ibi. *ÒU)j che aclln mia edizione sono ora ÌQdicatì coi numeri 16 § 0, § 7, 17 § 1, ai trovano alcune anooUssioni del aoto carattere di GREoonio.-"Nella nota 2 a pag. i90 del l. Vili dell* ArcA, Stor. lu (1881) ho indi- cato cbe quel ms* di Trapaoi della Biblioteca Comunale è della seconda metà del secolo XVI.

(3) Arch. Stor. IL (1881 , t. Vili, pag. 189). Ho inserito in nota le parole più Ìm|>ortaDti del privilegio del 1314, piiljl>!icato nell'opem postivma di Tksta , he vita et rebus ffesds Friderici II, PaDonni 1775, pog. 272. Ho pubici ica lo /><?r la /Arima w>lta la parte più importante del privilegio di Federico d* Aragona, cbe concedevo a Trapani Toso delle Consuetudini di Messina, e l'bo desunto dalla iuedìta ed autografo II istoria di Monte S, Giì4liano di Antonio Cordici, cbe si conserva nella Biblioteca G>muQale di Palermo, giacché nel 1* Archivio di Stato noa eaiate alcun altro maao- scritto di tale privilegio.

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Trapani, che per la massiina parte erano identici, ancorché alcuni avessero qualche variante.

Feci perciò l'esatto confronto per ricostituire Tordine del Testo Antico disposto per numeri progressivi e non per capitoli , premettendo ad ognuno la lettera N e notando tra parentesi i capitoli corrispondenti delle Consue- tndini di Messina (testo di Appulo), giacché alquanti capitoli erano diversa- mente di\àsi e ordinati in Trapani e in Messina.

Ho pubblicato perciò allora, secondo il solo anzidetto manoscritto della Biblioteca Comunale di Palermo , i due capitoli inediti e speciali per Trapani , cioè la riforma del 1371 su la protimisi , e il capitolo di Martino del 14()8 su gli appelli (1). Aggiunsi il cap. de herbagiis, che proveniva dalle messinesi e fu omesso da Appulo (2). Ristampai il cap. De praescriptionibus escluso pure da Appulo, e da me dato in luce nel 1862. Per la inversione e perchè vi erano aggiunte nel testo le parole « compertum est per con- stitutionem serenissimi domini nostri regis Friderici » diedi pure (Arch. Stor It. t. Vili, pag. 194) il testo del cap. Quae lìersonae non admictantur ad fesHmonium.

Delle Observantiae terrae Trapani ho pubblicato il testo in nove

capitoli, tenendo ragione del manoscritto anzidetto della Biblioteca Comunale

(Ms. Qq. F. 55), e della Historia inedita ed autografa del Cordici (Ms. Qq.

D. 48), dalla quale trassi e gli argomenti in volgare inediti e non esistenti

nella copia del Gregorio » (3).

Conosceva la elaborata descrizione del Regesto Poligrafo fatta in Trapani nel 1873 da Giuseppe Polizzi ])ibliotecario della Fardelliana, e la Bibliografìa Trapanese (Palermo, 1876) dell'erudito canonico Fortunato Mondello, e no ^ìedi notizia nella nota a pag. 190 àeìVArcJtivio Storico Ifalìaììo (1881, tomo ^^); ma giudicai che senza lo studio e la comparazione dei manoscritti e- «^enti in Trapani non mi era possibile in quel tempo fare una edizione ^^<iìsfacente perle Consuetudini di Trapani, che contenevano il Testo Antico Messina.

(0 An:h. Stur, II, 1881, t. Vili, pag. 103, Wk

a) Arch. ^Stor, lu, t. Vili, p. 195.

<3) Nel manoscritto di Palermo le Observantiae non hanno numeri e mancano ^tine rubriche, che solo trovansi pei capi 0, 8, 9. Dichiarai perciò che «per mag- ''^■"^ chiarezza » riproduceva dalla storia inedita del Cordici gli arr/onientt in voi- ^^**e, ed era inutile il notare i tre titoli.— V. Ardi. Stor, It. t. Vili, p. 197.

^^ l.

XX

Mi era però convinto che il manoscritto di Palermo, essendo della se- conda metà del secolo XVI, conteneva tutti i capitoli, e che probabilmente nei manoscritti di Trapani non si sarebbero trovati altri capitoli inediti di consuetudini oltre quelli da me pubblicati neWArcJiivio Storico Italiano (1881, t. Vin, p. 193, 196, 196).

Nessuno per sette anni se ne dava pensiero, e soltanto nel 1887 in Pa- lermo Antonio Todaro e Luigi Pedone Lauriel nella impresa di ristampe col titolo di Raccolta di Statuti Municipali Italiani (pag. 147-169), osa- rono speculare una edizione dell'intero testo col titolo: « Consuetudines et Observantiae nobilis (sic) terrae Drepani , dicendo : Pubblichiamo il testo delle Consuetudini per come si conserva nella Biblioteca Far- delliana di Trapani, il privilegio di Federico per come sta pubblicato da Testa, e le Observantiae per come fui'ono pubblicate dal La Mantia nel- V Archivio Storico Italiano > (1).

Sorpreso di tale audacia e mendacio ne feci tosto (dicembre 1887), per amore del vero, una breve e moderata censura nelP Archivio Storico Ita- liano (1887, t. XX, pag. 362), che dopo dieci anni riproduco e confermo: « Le Consuetudines et Observantiae nobilis (sic) terrae Drepani non sono pubblicazione di testo inedito. Le Observantiae sono ristampa di due pagine di questo ^Archivio (t. Vili, pag. 197-198).

a Gli editori non pubblicano alcun testo inedito delle Consuetudini di Trapani, ma fanno un'edizione imaginaria. Trovarono in questo tArchi- via Storico (1881, t. Vili, pag. 192-196) inseriti i titoli o argomenti di quelle consuetudini inedite , con la designazione di ogni ^uale capitolo delle consuetudini di Messina^ e la pubblicazione dei pochissimi capitoli inediti. Credettero che le nostre indicazioni significassero che la ^ua- glianza dei capitoli fosse completa e totale , senza veruna differenza di parole. Ristamparono perciò le consuetudini di Messina con l'ordine da noi indicato per Trapani, sostituendo sohanto Drepani ove è detto Mes- sanae. Ignoravano che nei manoscritti delle Consuetudini di Trapani e- sistono molte varianti di testo, e che il nome di Messina col suo titolo di nobilis, vi è conservato, e solo talvolta è aggiunto quello di Trapani, dicendo siout in terra Trapani o Drepani.

(1) Todaro, Introduzione Generale, Cenni sulla leghlazionc statutaria sici- liana, Palermo, Pedone, 1887, pag. LIL

XXI

« La differenza del testo appare dal primo capitolo, nel quale gli e- ditori ristampano (pag. 149) il capo I di Messina col periodo : Saepius eniin scriptum est, et in tote regno oonsuevit, quod ex quaoumque oausa viro vel uxori aliqua ÌK>na provenerint, natia filila oommunla aunt Inter eoa.

« Questo periodo non esiste nelle consuetudini manoscritte di Tra- pani , in altre consuetudini che adottarono quel capitolo di Messina, come noummo in questo ^Archivio Storico (t. VII, pag. 316).

€( Gli editori aggiunsero quasi tit. LXIII Privilegium Conauetudinum la ristampa di un diploma del 13 14, da noi indicato (Archivio Storico t. Vili, pag. 189) come pubblicato da Teata , posero mente che il privilegio per le consuetudini era invece I' altro che omiaero , e che era da noi riferito nella stessa pagina.

a Cosi questa ristampa di consuetudini altera i testi già noti , e tiuUa offre di nuovo o d'inedito, tranne gli errori ».

Queste parole nelT Archivio Storico Italiano ponevano fine alla mia estesa monografia (di pag. 206 in Estratto) su le Consuetudini delle Città di Sicilia con testi e documenti inediti.

Cessò allora del tutto e per sempre quella strana speculazione libraria di Todaro e Pedone (1).

Per compiere la raccolta degli elementi necessarii alla pubblicazione «elle Antiche Consuetudini delle Città di SicUia, che iniziavasi con le Consue- tudini di Trapani, nelle quali è contenuto il Testo Autìro delle Consuetudini ^ ilessina , i miei figli Francesco e Giuseppe in maggio 1895 fecero in '^pani, accurati confronti, elenco di varianti, e copia esatta di molti capitoli, P'^ivilegi e documenti inediti di vario argomento.

In questa edizione di Antidie Coìisaetudini delle Città di Sinlia per "^^^pani, per altre città tenni alcun conto delle ristampe di Todaro, perchè ^^presa ei-a già riprovata e abbandonata.

I*otei dare cosi il testo di Consuetudini di Trapani con le principali va-

<1) Finiva ogni pubblicazione do|)0 la rassegna liil^Iiografica nella Rivis a Sto-

^^^ Italiana (Torino, 1888, pag VMAA'Ò)^ e l'« Analisi ('rifica >// le ristanipr ini-

^^*te in Palermo col titolo di Raccolta di Statuti Municipali Italiani })ubl)li<3ati da To-

<i>'o Q Pedone Lauriel, e su progetti, errori e plagi di Antonio Todaro della Galia,

^^^eunenti per la Storia della Pubblica Istruzione in Italia sul fine del secolo XIX,

^^^^rmo, Stab. tip. Virzi, 1888, di pag. 34,

xxn

rianti, e fu stampato in Palermo in ottobre 1895 e viene ora pubblicato, ed ofiFre evidente prova della esattezza delPenumerazione e della serie dei capitoli di Messina, che da me furono indicati neìVArcfiivio Storico Italiano (1881, t VII, pag. 192-19G; Efftratto, pag. 72-76) secondo il manoscritto della Biblioteca Comunale di Palermo (1).

Per la presente edizione delle Consuetudini di Trapani abbiamo adope- rati cinque manoscritti.

I.

Frammento di testo di Consuetudini di Trapani della fine del secolo XIV o dei primordii del secolo XV , esìstent^s nel Regesto Poli- grafo (fol. 245-240) della Bi])liotoca Fai'delliana di Trapani.

Questo Frammento (F) per la sua antichità è il più unportante mano- scritto che rimanga di Consuetudini trapanesi , ed è scritto a linee intere.

Comincia con le parole solemnitate peracte, che trovansi nel e. 15 della nostra edizione pag. ll,lin. 13. Riproduce il testo di ventotto capitoli dello Consuetudini di Trapani, senza ordine e senza numerazione alcuna-» neanco in mai'gine.

Nella presente edizione ammettiamo il numero di 49 rubriche o capitola seguendo la Tabella Capitulonim del Regesto Poligrafo (fol. 305) e il m^'" noscritto della Biblioteca Fardelliana del secolo XV il, che fu già di xmSi notare.

Indichiamo perciò secondo la nostra edizione (1895) la serie dei capitoli di Consuetudini contenuti nel Frammento.

Nel fol. 245 è il testo dei capitoli del T. A. : 15, 16, 16 § 1, 16 § 3, 16 § 5, 19, 44, 23, 20, 20 § 1, 34, 33, 36.

Nel fol. 245 r.« sono L cap. del T. A. : 21, 21 § 1 e 2, 22, 17, 24, 25, 26, 27, 40, 39, 28, 30, 31, 32.

Nel margine inferiore a guisa di glossa si legge il testo del e. 5 delle (Jhservantie dalla parola herhagia a ììwdianis.

Nel fol. 246 sono i cap. del T. A. 43, 47, J2() § S e 4, 48, 10 § 1, i 7 § i, 16 § 6', 16 § 7.

(1 ) Dopo la descrizione dei manoscritti offrirò il prospetto comparato di numeri e capitoli secondo i N dell' Archivio Storico Italiano , il testo delle Consuetudini di Messina (Appuu)) e il Testo Antico (Thapani) della presente edizione.

XXTTT

Nel fol. 246 r.^ sono i cap. del T. A. 16 § 4, 2, Dopo il testo del e. 10 § 1 nel fol. 246 si legge: Expliciunt Consue- tudines terre Trapani. Deo gratias. Amen.

È degno di nota che dopo M Expliciunt non seguono capìtoli di testo primitivo, ma di sole dichiarazioni o riforme messinesi , ed anche quella di Trapani (1371) per protimisi. Cosi è provato che quasi un secolo prima della riforma Appulo, in Messina ed anco in Trapani si aggiugnevano le rifor- me dopo gli antichi capitoli delle Consuetudini. Solamente il e. 20 § 3 è posto prima dell^Expliciunt.

Nel f. 246 r.® è trascritta la riforma trapanese del 1371 su la protimisi preceduta da queste parole: In nomine Domini Amen. Anno dominice Incar- nationis CCC® LXXJ, mense martii, XVIIJ die mensis eiusdem, Indi- ctionis, regnante serenissimo domino domino nostro Friderico dei gratia rege Sicilie illustrissimo ac Athenarum et Neopatrie duce, regni vero sui anno XVU" fe/iciter Amen ».

La data 1371 dimostra che si tratta di una tarda riforma, posteriore di

*oni quaranta alla concessione (1331) dell' uso delle Consuetudini di Mes-

^a (1). I titoli del re e Panno XVIJ<» del regno (1355 - 1371) mostrano

J'epcca della riforma, che erroneamente nel Regesto Poligrafo (fol. 310 r®),

^ ^xd LnBO Rosso (fol. 7) , e nel manoscritto della Biblioteca Comunale di

(1) Possono forse talvolta mutarsi le computazioni per X inìzio dell' anno o dal-

^*\carnazione o dalla Natintù e per l'inizio preciso di ogni anno di regno: ma qui

^^H avvi dubbio che si tratti del 1371 o 1372 'm. c.\ come può vedersi per quegli anni

^^ Vari diplomi pubblicati per le stamiKì da Garofalo nel Tabularium della Cappella

^«latina ;Falcrmo 1835 , jìag. 180) e da Murtillaro per i Diplomi della Cattedrale

(l'aJeruìo 1843, pag. 295).

L'archivista prof. Cosentino ucWArch. Stor, Siciliano ;'an. Xll, 1887, pag. 333) pei computi cronologici scrive: « In margine di un atto del 14 gennaio 1371 (m. e. i372) apfiartenente ad un volume di registri di Not. Enrico da Cortisio, an. 1371-75 di N. 83, si leggono le seguenti j^arole, che meritano essere riprodotte: (unno) 3/» CCO» septHngesìmo primo durat usque ad XXV nuircii et deinde in (uttea 3/® CCC^ sep- (u<i//'SÌfno sectfndo. Et regni eiits anno decimo septimo durat usque ad XXY octO' bris XI Inditionis) proximo vcntxirum , et a XXV^ octohris eiusdem XT: regni ei»fs armo XVIII^. Qoò che Tanno civile mutava a ogni 25 marzo, e gli anni del regno di Federico HI, che regnava in quell'epoca, incominciavano a contarsi dal 25 ottobre di ciascun anno >. Cosentino, / notar i in Sicilia, Palermo 1887, pag. 32. Ne ho fatto recensione nel Monitore La Lxqoe, 1888| voi. I, pag. 700.

XXIV

Palermo (fol. 28 i^) è indicata come fatta in Trapani V anno MCCLXXI. L* errore deriva dalla omissione di una lettera C nei manoscritti sopri indicati (1).

La data 1271 è apertamente erronea perchè in quel tempo Carlo d'Angiò regnava in Sicilia, si parlava di conquiste di Atene e Neopatria, che fu- rono fatte dai Catalani nel secolo XIV. Federico assegnò quei domiiiii, quasi appannaggio, ai minori suoi figli (2). H re Ludovico nel 1355 per la morte di quei giovani principi concesse il ducato di Atene e Neopatria a suo fra- tello Federico d'Aragona (poi detto il Senijìliee), il quale in ottobre dello stesso anno a lui successe nel regno, ed al titolo di rex Siciliae aggiunse l'altro: " Athenarum et Neopatriae dux ., (3). Nel marzo 1371 perciò Federico re- gnava da sedici anni.

Nel margine dei cap. del T. A. 19, 23, 34, 33, 17, 26 (fine), 40, 28, 20 § 4, 48 (T. A. pag. 22, lìn. 12-14, Ifem prò absointione hmia sentetìtiaì è scritto : non est in usu; nel cap. 39 «non utimur» , e nel cap. 36 « ita praticatur ».

Sono in margine di alcuni capitoli le ni liriche : e. 21 § 1 e 2 De a^

(1) Nella cit. Ilistoria inedita di Cordici (fol. 115) ò scritto in tutte lettere: MMIesimo ducentesimo septuagesimo primo, decimo octavo die mensis martiì , decime Indictionis », perchè T autore non pose mente che quella riforma era posteriore di un secolo a quella data erronea. Anche in Trapani nella Biblioteca Fardelliana esifite della Ilistoria di Cordici una copia manoscritta di questo secolo, e a f. 174 si ripete Terrore 1271.

(2) PiRRi, Sicilia Sacra, t. I, Chronologia Reginn Siciliae, ed. 1733, pag. XLIL XLVI, XLVII. Serio, Disserta ziotie istoHca del ducato di Atene e di Neopatria unito alla Corona di Sicilia (nel t. II degli Opuscoli di autori siciliafii^ Paler- mo 1759, pag. 267-307. Sarri, Gius Pubblico-Sicolo, Palermo 1786, parte I, pag. 22X Gregorio, Considerazioni sopra la Storia di Sicilia, t. IV, Palermo 1807, lib. IV. e 7, pag. 192, e Prot>e e annotazioni, i>ag. 62-72 (Oj)€re scelte, Palermo 1845, pag. 355). Di Bi.\si, Storia di Sicilia, Palermo 1816, t. VII, lib. IX, pag. 130.

(3) Fazello, De rebus Siculis, lib. IX, e. 5 (ed. Panormi 1568, pag, 555).— Di Hlasi, Storia di Sicilia, l. VII, lib. IX, pag. 287.— Hopp, Chroniques grèco-ro- manes, Berlin 1873, \ìBg, 474. Greqorovius, Geschichte der Stadt Athen im Mitte- lalter, Stuttgart 1889, t. II, pag. 135.^Perciò negli atti pubblici scriveasì « regnante domino nostro domino rcge Frìderico Dei gratia inclito rege Sicilie ac Athenarum et Neo[jatrie Duce ».

XXV pdlcUiane fienda; e. 24 Quod non admittitur mtdier in testimonio; e. 40 De in- sultu vd iniuria fadis in campis; e. 28 de prescriptione XXX annorum; e. 29 de dixnsione fratrum et heredwn legatariorum; e. 32 Utrum domus locata pos- sit auferri ante finitum tempus et dimitti ; e. 32 (fine) Utrum locator possit propria auctoritate reo- conductoris auferre prò pensione non soluta ; e. 48 de soluiione fienda cmne ; 16 § 6 Interpi-etatio super jure prothomiseos ; 1(J § 7 ripete lo stesso titolo Interpretatio ecc.; e. 2 Prime Consuetudini^ ititerjn'ctatio, Interpretacio ad primum capitulum viddicet ad capitidum " Viri et uxoris bo- na etc. >

Nel e. 10 § 1 è scritto in margine : Nota ex isto capitido confusionem sine nativitaie filiorum ; e nel e. 17 § 1 Nota formam puhlicationi^ instru- mentorum fiende,

Alcani capitoli contenuti nel Frammento offrono varianti utili per la correzione del testo, come appare nelle annotazioni di varianti segnate con lettera F (Framtnento).

E notevole che i manoscritti di Trapani non fanno menzione de jure ^othimiseos pel divieto di appellazione. Il solo Frammento (fol. 245r.*») con- tiene nel e. 26 T. A. le parole de jure prothimiseos, come si trovano premesse nella conferma di Martino del 1408, che riproduce V anzidetto e. 26 T. A., tranne le ultime parole : " Condemnatus criminaliter de publico maleficio appellare non potest „. A pag. 17 , lin. 29 della mia edizione ho aggiunto le parole " de jttre prothimiseos accennando in nota il manoscritto (F), dal quale furono tratte.

II. Regesto Poligrafo della Biblioteca Fardelliana di Trapani.

E un grosso volume in folio, legato in pergamena con bollo impresso : Cancelleria Comunale di Trapani ». Il volume comincia dal fol. 25 e ter-

^^a. a fol. 525; mancano però alcuni fogli, come 244, 247, 248, 502 - 505 ecc.

I f*

*^^li sono lunghi cent. 30 e larghi cent. 21. Il volume contiene quinterni di

^^o camttere e di materie divede , scritti dal secolo XIV al XVI. È un ^ioe cartaceo scritto in parte a due colonne e nel resto a linee intere (1).

(1) PoLizzi nella memoria *S^ un Regesto Poligrafo dei secoli XIV e XV presso -biblioteca Fardelliana (Trapani 1873) dichiara che a sua istanza questo codice nel l-A Maktia« 4

XXVI

Comincia il volume con queste parole : Liber homo qui se vendit ad precium paiticipandum , velut S. de statu homìnum. Nello stesso foglio ai legge: Fidelium. Defensa imponitur per officialem regium, per quem idemrex^ Queste parole sono nella Lectura domini Andreae de Ysernia super CoH^iiìt- tionibus et ylam regni Siciliae, (Napoli, Sugganappo 1552, fol. 42 col. 2). Le parole Lii>er homo... sono nella parte finale della glossa al tit. 16 , lib. I delle Cons't. Regni Si^'iliae, Le parole Fidelium. Defensa... sono l'inizio della glossa al titolo seguente 17 delle Const, (1).

A fol. 91 r.® è scritto : Explicit Lectura domini Andree de Isemia super Constitutionibus regni. Deo gracias. Amen (2).

1805 fu dallarchivio del Sonato di Trapani trasferito e conservato nella Biblioteca Fardelliana. P'^lizzi sol)])cnc estraneo alla giurisprudenza, fece una rapida indicazione, che pul»]>licò piiiua nel Giornale delle Bibliotecìie (Genova 1873, n. 1-4), e poi ri- stampò in Tra[)ani (1873) nella memoria anzidetta coti giunte e correzioni.

Avendo i miei figli Francesco e (ìiuscppo esaminato nel 1895 T intero Reijeitù Poligrafo e preso nota dei capitoli e documenti , e copiati tutti quelli che per gli studi storico-legali possono riuscire più utili, farò solo talune indicazioni delle cose più imix)rtanti contenute nel Regesto.

(1) Neire<l. Napoli, Cervone, 1772, pag. 40 col. 1 e 2 quelle glosse sono am- pliate con le aggiunte dei giureconsulti Pietro di Monteforte, Marino di Garamaoico, Bartolomeo di Capua, e Cìiovonni Grillo.

(2) Non occorre descrivere la seiie delle moltiplici scritture di vario genere, glosse di vari scrittori. Capitoli del i-egno, e quanto altro si contiene in questo ìxaoo- scritto, che costituisce una vasta raccolta di testi di legge, glosse, privilegi e liocu- meuti di vario argomento. Inasta indicare alcune cose notevoli.

A fol. 92. Memorie iudicautis, qui in tribunali quolibet presidebit, occurru^ infrascripta servanda circa decisionem et cognitionem quarumcumque causarum.

A fol. 94 r^ è la nota const. di Enrico VII « Ad reprimendum multorum facit^*^ ra » seguita d'altra const. (Qui sint rebelles) che comincia: < Quoniam nuper ». ^* guono glosse di Bartolo super const. Ad reprimendum.

F. 105 Qui sint rebelles rubrica. F. 107 r.° Explicit extravagans domini Bartoli ^ Saxoferrato eximii legum doctoris. F. 107 r.« Intellectus Capi tuli Yolentes. Sor>^ chiose di Gualtieri da Paterno.— A f. 109 è scritto: « per Saccurafam », e segue la noC^ Inteìyretatio di Berardo De Medico pubblicata in Messina per le stampe di Petrucci^ Spira nel 1537, dopo i Consilia Feudalia di Guglielmo De Perno. F. 114 Bolla d Papa Calisto. F. 125 Consti tu tiones immunitatum edite per illustrem dominuai^ lacobum Dei gratia regem, in feste sacre corona tionis sue.— F. 151 r.^ Incipiunt con-

xxvn

A fog. 245 e 246 è il Frammento del testo di Consuetudini di Trapani vra descritto (pag. XXH - XXV).

Nel fol. 251 1* è: Interpretacio sive declaracio capitali Optantes facta per kgnam Begiam Curiam tunc Panormi degentem ad snpplicationem Drepa- Offlom (11 aprile 1416).

Da fol. 264 a 301 sono molti Consigli sa Consuetudini di Trapani scritti vari giureconsulti, come Giovanni di Taranto , Cristoforo Di Benedetto , iole Peri, Giacomo Russo, Filippo do Perdicario, Gerardo Agliata, Giaco- > Pero ed altri.

Nel fol. 305 è la Tabella capitulorum et privilegiorum.

Comincia con questo proemio :

In nomine domini nostri Hicsu Christi eiusque matris gloriose Virginis me et utriusque lohannis totiusque celestis Curie triumphantis Amen.

Incipit liber sive rollus, in quo continentur omnia privilegia et ca- ttila terre Trapani. Et est sciendum quod infrascriptum opus dividitur in las partes. Nam in prima parie continentur primo Consuetndines terre rapani et observancie terre predicte. Item lex novi ritus et aliquo nove igales constituciones. Item capitula facta in generali parlamento. Et demum ^rìvilegia generalia eidem terre Trapani concessa, et aliqua que habuit a lobili civitate Messane, et durat hec prima pars usque ibi Constancia di- ^^ favente deniencia etc. Ibi incipit seainda pars, in qua tractatur primo de offidis baiuli, iudicum, capitanei et notariorum cum aliquibus dependenciis et de officio luratorum. Item de cilicio Acathapanorum et de officio Consu- oni maris et ipsorum nolani. Item capitula mei*catorum et eorum Consulum

'*"tioncs Homini Friderici Sicilie rejris.— F. 222 Capitula luratoiuin— . F. 225 Capi- '^ reformata proposita per università toni feliois urbis Panoinii, et per Magestatem >'arn acceptata et confìrmata. In primis rie molitura frumenti. (De Vio, Prìviicf/ia *'^ Panhormì, an. 13:^, jìag. 114 e seg.). F. 250 e 252 7)^- olienotioììc feudorum, '*• yolentes,—¥. 250 r.» Interpretatio novi ritus.— F. 252-254 r.» Capitoli di Fede- * ^ tempore coronationis sue » (aprile 121X")) ed altri suoi posteriori capitoli. •^'^ Glosse. F. 2.58 Sentenze contro banditi.— F. 313 Gonsuetudo scripta in felici '^ Panormi, de pro/tihitis edificiis, VI il cap. 20 delle Consuetudini di Palermo, e no indicato nelle Antiche Consuetudini (pag. 184) le varianti.— F. 320, (iip. Cion varia, '^<iO. r**. Constitutio F'rederici prò redemptione captivorum.-- Seguono calatoli del 5^o, rito di Alfonso (f. 39() e segj. e ordini viceregii diversi, e in fine a f. 525 ^ prammatica del Conte di Montelconc del 24 Aprile 1522 sopra banditi e ladri, ^li seguenti rimasero bianchi.

xxvin

cum dependenciis ipsoram. Item de cabellis Universitatis, et primo vini et buchine et de juribus bucheriorum. Deinde sunt aliqua capitula antiqua civitatis Messane et ultimo capitula generalia terre Trapani facta de novo, et durat usque ad finem; in quo libro continentur omnes rubrice que inferius specialiter et distinct^ describuntur ».

Segue r indice delle rubriche delle Consuetudini di Trapani e delle Ohserimitie, e di altri capitoli e privilegi. Negli argomenti delle Consuetudini è qualche variante e qualche omissione di parole. I capitoli delle Consue- tudini non sono numerati, ed io aggiungo tra parentesi i numeri per mag- giore comodo.

[I] Incipiunt Consuetudines, et primo de confusione bonorum viri et uxoria, et [utrum] liceat de hiis testari.

[2] Interpretaci o supradicte consuetudinis.

[3] Si vero raortuo altero coniugum, superstes transit ad secunda vota, quid

fiendum de bonis. [4] De solucione debitorum contractorum tempore constantis matrimonii. [5] Mortuo viro et uxore, filiis non susceptis, quid iuris sit de bonis eorom. [G] Parentes vivent<^ quid possint filie nubenti vel emancipato dare. [7] Mortuo uno ex parenti l)us, filiis minoribus [cum] superstite remanentibus,

et premortuis in etate minori, quid de bonis ipsorum. [8] Mortua matre an filius divisionem bonorum cum patre petere possit. [9] Interpretatio sive innovatio supradìcti capituli. [10] Nate filio et premortuo in matrimonio quid fiendum de bonis et de re-

stitucione dotis.

[II] De minoribus an possint testari et administrare. [12] De tuteribus minorum et an mater gerere possit. [13] Apud quem minores educautur.

[14] De alienandis rebus minorum cum decrete curie.

[15] De vendi cione rerum stabihum.

[16] De juro prothomisio?.

[17] De publicis contractibus.

[18] Quando mulier potest so obligare.

[19] De arbitris.

[20] De cogendis debiteribus ad solvendum.

[21] De appellationibus.

[22] De exceptione fori.

[23] De defensa imponenda.

[24] Qae persone non admictuntur ad t<»stimoniuiu.

[25] De possessione, data per contumaciam, recupei-anda.

[26] In quibus sententiis inhibetur ai)pellacio.

[27] Pro qua causa quis non potest carcerari.

[28] De prescripcionibus.

;noribus et distractione eorum.

•tagiis solvendis.

lis dotalibus restituendis.

bus casibus admictitur duellum.

do probatur clandestinum maleficiuin.

0 licet adulterum interficere.

0 fìlius familias testari potest.

ifiione facta non retractanda.

aa in contractu apposita.

urii] (1).

)us dotalibus non alienandis. 0 uxor potest esse in iudicio. ibus Curie.

bus sententiis non potest appellarì (2). \ confirmatorie superioris capituli.

dice dei nove capitoli delle " Observantie notiamo questa nibri- alo poco diverso : 2. De dieiis amissis per famidum. H, Quando ìerviciis inlicenciatus recesserit, 8, De jure proummis luduum. onsuetudini di Trapani è premesso (fol. 3()9) il Proemio del 1410, ce in parte il Proemio delle Consuetudini Palermitane, tranne per confronto di pag. 4 (Un. 32-36) e pag. 5 (lin. 1-12, 14-19, 25 e

deve aggiungersi il numero del Capitolo su gli Spurii, omesso in questa perchè nel testo [Reg, Poligrafo, fol. 312) non ha argomenlo o rubrica. uesta una duplicazione del cap. 26 (T. A. pag. 17), e sono omesso soltanto larole : < Condemnatus criminaliter de publico maleficio appellare non està duplicazione però non esiste nel ras. della Bìbl. Com. di Palermo o

MZ<u^. Si Imvn invA*»«a tìpÌ P#»/7^«/n Pnlittrttfn ^fnl. '.W^. v.^\ A Ilftl Ma. dftl

XXX

26, 28-30) del proemio delle Consaetudini di Trapani della mia edizione col proemio delle Consuetudini di Palermo (pag. 166 lin. 5-20, pag. 167 lin. 1-5, 7-10) dimostra tale eguaglianza.

H testo delle Consuetudini di Trapani è compreso nei fogli 309-313, scritti a due colonne in carattere gotico del primo decennio della seconda metà del secolo XV. Le iniziali dei capitoli sono in piccole lettere lasciando uno spazio vuoto per i capilettere a colori. Vi sono glosse marginali.

Non avvi alcuna numerazione di capitoli o rubriche. Alcuni capitoli sono seguiti da aggiunte o dichiai^azioni segnate de eodem. Io per maggior comodo . dei lettori ho apposto il numero progressivo per ogni rubrica e il segno di paragrafi per ogni de eodem. Questi paragrafi sono soltanto noi seguenti capitoli : 9 § 1 Item si dutus. io § 1 Viro et uxore, -— 16 § 1 Re stabUi veiidifa. § 2 ProvÌ6wn,^§ 3 Vaidita re stàbili § 4 In nomine domini,— § 6 Ecclesie, § 6 Vicesimo novembri?, § 7. Cum sii de aìitiquis, 17 § 1 Sejh timodecimo, 2o § 1 Debitor vero, § 2 Debitoris vero, § 3 ^J exclu- deìidas. § 4 Hec intelligeìida, 21 § 1 Lata sententia—prorupit, § 2 Ap- pellatione proserutus, 41 § 1 Lex maritum.

Nel fol. 320 sono le Obscrtmitie terre Trapani senza alcuna numera- zione. Questo manoscritto ho seguito per la stampa del testo di Consuetudini e Osservanze, tenendo ragione degli altri manoscritti, e annotando le prin- cipali varianti.

Dopo le Observantie si legge : Lìàpit constitutio seu lex novi rUus^ che è il noto Capitolo Cum varia (Caj), E, Sir, ediz. Testa , I , pag. 242 - 244 , cap. 100-109).

Seguono a f. 321 Privilegia general ia terre Trapani sibi concessa per infrascriptos Imperatores et Reges, et aliquii que habuit a nobili civitate Messane.

Sono privilegi di Federico II (11901 Carlo d' Angiò (1276), Pietro d^\- ragona (1^82), Giacomo Infante (1283, 1285), Federico (1302), Pietro II (1321, 1336), Lodo\'ico (1343), Federico m (1363), e Martino (1302, 1399, 1400, 1404).

Alcuni privilegi di Federico Svevo, Pietro e Giacomo erano per Messina, e poscia furono resi comuni a Trapani.

A f. 323 r. è il priN-ilegio di Federico del 1314 , ridotto senza il principio e la fine e con la data del 1315. È anche riportato nei f. 344 e 349.

XXXI

Questo privilegio di Federico (1314) concede a Trapani Puso dei privilegi i concessi a Messina e Siracusa:

Fbidebicus Dei gratia Rex Sicilie. Eegalibus actendit titulis ad augu- ìntum et princìpalis honoris decus et gloria rutilat cum fidelium suorum arita, quos grata fidelitatis obsequia condignos approbat et estendi t, bene- iis, lil)ertatibus et gratiis liberaliter recompensat. Per presens itaque pri- legium notum fieri volomus universis tam presentibus quam futoris quod 18 diligentius actendentes labores innomeros, vigilias multas et sollicitudines riosas, qaas Trapanenses fìdeles nostri, dum hostes nostri terram nostrani rapani tenerent obsessam, in costodiendo, defendendo et conservando cum lelitate nostri domini!, promptis voluntatibus subiecerunt, fìdei nostre ob- rvantiam quibuslibet dannis et duris accidentibus preponentes , ut fidei rtus et devotionis zelus, que in eisdem viguisse noscuntur, non essent a emio sequestrate. Universis burgensibus habitatoribus in dieta terra Tra- ini et eorum heredibus in perpetuum de liberalitate mera, et speciali gratia ex certa nostra scientia concessimus et concedimus, quod ipsi liberta- bus, immunitatibus et gratiis, quibus Messanenses cives Messane t Syracusani cives Syracusie utuntur et gaudent, uti valeant et audere, ac perpetuo gaudeant et utantur, fidelitate nostra necnon ^nstitucionibus serenissimi domini lacobi Aragonum et olim Sicilie rcgis illustris et reverendi et diarissimi fi^tris nostri, dum regno Sicilie pre- fttit editis, atque nostre Curie et cuiuslibet alterius juribus semper salvia. Uni- vereis officialibus curie nostre et personis aliis fidelibus nostris presentis privilegii tenore mandantes, ut nullus cuiuscumque gradua seu conditionis 5»stat, Trapanenses predictos vel aliquos seu aliquem eorum super predictis "^nionitatibus, libertatibus et gratiis centra huiusmodi privilegii formam inquie- ^'*e vei molestare presumat. In cuius rei testimoniuiii, cei-titudineui et cautelam ^'^^ns privilegium sibi exinde fieri et sigillo nostro pendenti jussiuius coni- ^^irì. Datum in urbe felici Panonni per uubilem Fridericuni de Incisa mi- ^'li regni Sicilie cancellarium, anno Dominice Ineaniationis M^CCC^XIIIJ", ^^Jie februarii, XXJ<* eiusdem, XEIJ*" Indictionis. (1)

Ci) Archivio di Stato di Palermo— Regia Cancelleria voi. II, fol. 68 r.®- Questo ^*'*ìento era stato già pubblicato nell'opera postuma tli Testa, De vita et rebus ^*'à- Fridcrici II, Panormi 1775, pag. 272.

ToDARO uell'irapresa di ristampe {Raccolta di Statuti Mwiicipali itaU Palermo , pag. 165] premise a questo privilegio V indicazione : tit. LXIII Privilegium ^Suetttdlnum , perchè ne trovò da me pubblicata una jiarte nell' Arch, Stor, It, ^1, t. Vili pag. 189: secondo la cit. opera di Testa. Egli però non capiva che ^^ diploma del liil4 da lui ristami)ato tratta soltanto dei privilegi di Messina e ^^T^cusa e non delle Consuetudini, e che separato e del tutto diverso era il docu- ^^tìto ÌDedito concernente Tuso delle Consuetudini di Messina, da me nella stessa ^^iua pubblicato.

xxxn

È opportuno pubblìcai^e il capitolo (fol. 322) di re Martino de! 139 sul diritto dei Trapanesi di esercitare la protiiuisi nel temtorio di HoiiU 8. Giuliano.

De jure recuperationis super territorio Montis.

Rkx Mahtinus et Ri:oi\a Ma hi a eie.

Placet nostris MageHt4iti I ui8 et i4ic riDstriji tidelìluià Ti-apaueusìbua CùnA cedimus atque confìrmamus, quod antiqua et rationabilis atque prescripta consuetudo servetur , super eo ^ videlicet quod TrapauenneH potssiut uti jure prothimisios et recuperare super ienntorio Mentis Sancti JuJiani a mentanis ipais^ et quod Inter Universitatem Trapani et universi tate m Mentis pi-edieti nìeliil iimovetui^ ad inviceiu, sed amioabiliter vivant tamquam boni vicini ut ]iacteuu8 vixenant, nickìl ad pre^ens innovent. Et si forte alique que^stionea inter Universitates predictas sint terminande, expectetur adventu» predictorum dominoinini, qui quostiones ipsas secunduui Deum et iuatitiauJ tenui uabuut (1).

(1) Nella cit. Historm ms* di CnaiMcr sono rìreriti alcinii [jrivìlegt e cafiitoU CoQsuoludini di Trapani coDcessi pure ai oìtlodim di Monte S. (rmlìauo. K m^li«n notare che trovasi nel voi. 19» toL 20 della /?. Cancelleria (Archivio di Stato di Palermo) un privilegio del re Martino dol l"* aprile 1393 che conferma quello del 28 marzo i31>i» nel quale sono le petizioni e le concessioni che se ne fanno ai cittadioi dol Monto.

< ... No9 Martinlis et Maria eie. et Infans Martinus etr. Presentata fuerual Ma- geatatibus noatris prò parte Universi taLis terre Montis Sancti luliaoì quedam capitala,] quorum teuor per ouiaia talia est. Sereailati regie humiliter aupplic^t universitos terre Montis Sancii luliani super cppitnlis infraserìptis videlicet i In primis dieta Uai- veraitfls supplicai regie Magestati veatre quod sibi confirraenlur omnia capitula noe- nou et Conauetudinea quihiia usa fuit temporibus retroactis ac etiam privilegia, gra- tie et coucesatones eidem univer^sitatì concessa et concesse per Bereulssimoa princi* pes et reges predecessores vestros, et speclaliter quoddara privilegi ora sibi concessum j a quondam bmie utemorie Imperatore Frederico et quoddam oliud «ibi concessam | per bone memorie regem Fredericum super ìrmimnìtate subveotiouurn et collectarura necnon exemptionis a solueione ^ohane juxla eìus seriem et tenoreni. Pktcet domiais Regi et Regine et Duci.

Uem quod dieta Univereitas poasit et valeet uti et gaudere omnibus capìlnlia, ConsueludmJbuf, gratiis, immuuitatibus non obviaDtìbus seu contradieenlibns consue- tudìnibus suis, quibus utitur et gaudet Universìtas terre Trapani» et specialìter quod gìt exempta et libera ab onere cabelle moliture. Placet dictis dominis quod dieta U- uìversitas terre Mautis gaudeat privHegiis, oapttulìa, consuetudlnlbus, graclis «t immiH nJtitibuSf quibus gaudet et gaudere polest Universi tas terre Trapani*

Item quod uullus Trapanensis poasit nec valeat recuperare alìquod predium ni* sticum vel url)anum quoquomodo vel titolo alienti tum ratione consanguinìtalÌB vel vicìnitatii tsu oontigyitatts Iock atout erat antiquitua cousuetum. Phiccf dictia dominis quod in premiiBia servetur antfqtia et rationabllii consuetudo*** >^

xxxm

Martino concesse (1392) ai Trapanesi (fol. 322) esenzione di dogane , gabelle ed angaria, come ai Messinesi era concessa.

De exempcione jure dohane et angariarum.

Item quod Trapanenses sint exempti a solutione juris dohane et om- nium eabellarum et angariarum in regno Sicilie, sicut Messanenses, iuxta tenorem privilegiorum eisdem Trapanensibus concessorum, per eosdem Tra- panenses ostendendorum, et non aliter.

E notevole per la consuetudine della protimisi a f. 322 una speciale re- gola pei Giudei del 1392:

« Item quod ludei terre predicte habeant jus j/rothimisios intra et cantra se ipsos et non cantra Christianos.

H diploma di Martino e Maria del 28 marzo 1392, che conferma i pri- vilegii già concessi ai Trapanesi, è in latino, ma diviso a brani nel Regesto Poiigrafo (fol. 322 r®) e nel Libro Rosso (f. 31) , e perciò ho creduto necessario in questa edizione (Antiche Consuetudini, pag. 2-4) pubblicarlo per intero secondo il testo originale in volgare, traendolo dai registri della R. Cancelleria nell'Archivio di Stato (1).

(1) R. Cancelleria^ voi. 20 fol. 5 e 6.— Lo stesso giorno (28 marzo 1392) Mar- tino e Maria concedevano alla sinagoga di Trapani un privilegio {R, Cancelleria^ voi. 20 fol. 6 r.o), che è omesso nel Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia di Lagumina, pubblicato dalla Società Siciliana j^er la Storia Patria (Palermo 1884, voi. 1, pag. 106).

ConfirììMcio privilegiorum et gratiarurn Aliarne Trapani.

Nos Martinus et Maria ctc. et lafana Martinus eie. Ad humilem supplicacio- ocin nostre Aliarne ludeorum ville Trapani inde nohis factam, volentcs vos graciis et opportunis favoribus confovore, tenore preseutis omnia privilegia, gratias et liberta tes vobis concessa et facta per illustres reges dicti regni prcdeccssores uostros memorie recolende, prout tamen ipsis usque nunc melius usum fuit , confirinamus. Geterum volumus et vobis concedimus ut quodam privilegio, ({uod fuit concessuni per dictos reges predecessores, qaodque amisistis casualiter ut asseritis, contiucns in effectu quod possitis tenere curiam inter vos, habita copia de eodeni a ludeis civitatis Panormi, quibus simile privilegium est concessum, possitis uti et gaudere, secandum ordina- cionem in eo contentam, prout si ipsum haberetis in sua forma. Mandantes per eam- dem Gapitaneo et aliis officialibus diete ville fidelibus nostris, presentibus et futuris, quatenns confirmacionem et concessionem nostram huiusmodi observantes, predicta pri- vilegia que iam habetis nunc per nos confirmata, et dictum aliud privilegium dictis ludeis Panormi concessum ut prefertur, quod vobis de novo concedimus et donamus, vobis fìrmìter teneant et observent, et ipsis vos uti sìnant et permittant ìuxta ipso-

La Mantia. 5

XXXIV

È degno di nota (f. 323 i*») un capitolo del 1400 au k egaagUauM reciproca di diritti dei cittadini di Trapani e Cagliari.

Quomodo homines castri Callaris tractari deUent in terra Trapani.

Iteoi placet nostre Magestati ijiitui homine» eastri Callariis in term Tt.. pani traetentur et Uabeautar. «ic-ut TrapanenHes m castigo Callarb tractimtiìr et httlHjnturi et qiiod inter ip»u« de cetej-o nolla »it |>reix>gativa. Datuia Oir thanic M^'CCCC*',

A ibi 324 è il privilegio di Federico (1331), che annolsce alla petizione di Trapani al per la conferma dei privilegi già conoeadi (1314), e ai per Tuaio delle Consuetudini di Messina (ac omnibus Consuetudinibus, quibus iidem Messanenses utuntur), e che. come più iiupoi-tante, ho premcstio al tMo delle Conj^uettidiui di Trapani e pria d* ogni alti'o privilegio (Antiche Con- suetudini, pag. 1-2).

Il re Ludovico (1342) faceva la conferma generale d* immunità , prin- legi e Consuetudini concesse anco dai ve Federico e Pietro ^Antiche Con- suetudini pag. 2,— Regesto Pùligraf'o foL 324).

A foL 325 è un privilegio di re Pietro per diritti conc^easi agli esteri clie con famiglia venivano ad abitare in Trapani e vi dimoiavano oltie l'anno. Simile concessione speciale era fatta a quei del Monto S. Giuliano dopo la dimora di un anno in Trapani.

De venientibus ad babitandunì in terram Trapani, quando gau-

dent privilegiis.

rapftpf

Bbx Pstbus rex Sicilie etc. Ad instantiam nostrortun fidelium T: Dffmsinm consulta delibemtione statuimus et ordinamus^ cjuod quicumqne homo erterus venerit hactenus et de cetero veniet cum uxore et familia ad h«r bitandum in predtcta terra nostm Trapani, nulla libertatum, immunitattun el grati arum terre eiusdem uti debeant sivo fruì, nisi per annum. mensem, eb- domadam et diem in predicta term cum eius uxore et famìlia stet^rit ei continue commoretur; et ipsis anno, mende, hebdomada et die continue babl tationis sue cum dictis eius uxore et familia in eadem ten-a transacti» , inde in antea ipae eum eius uxore et familia htibitando in predicta terrii Trapani continue, ut burgenses utantm* et gaudeant libere gratils^ libertatihov et immunitatibus prenominati^.

rum serie m et tenorein. 1d cui rei testimoni itm preseutem fieri ìussìmua nostro sigillo tHJDtìenti dicli ciucia commynitam, Dwlurn in villa Trofjam XXVIIJ die rnarcii, anno a qa ti vitate domini M** CGC^ XD* sccunrlo^ rGgnicjue nostri mino quìntode«.nmo, Vidit Petrus Promotori Dominus Dux laandavìt Berengario Sarta.

XXXV

De habitatorìbus terre Mentis.

Item statuimiLs quod nullas de bargensibus et habitatorìbus terre Montis veniat ad habitandum, et [ad] habitationem ipsius terre Trapani admittatur, abeque mandato regio.

De eodem.

Item quod si forte aliquis de predieta terra Montis habitandi in dieta terra Trapani licentiam regiam habuerit et mandatum , non utatur liberta- tibus, immunitatibus et grati is diete terre nisi per annum, mensem, ebdoma- dam et diem in dieta t«rra continue ut burgensis commoretur ; et ipsis anno, mense, ebdomada et die sue predicte continue habitationis elapsis, deinde in antea continue habitando in eadem terra gaudeat libertatibus illis, immuni- tatibus et gratiis, quibus ipsi Trapanenses gaudent et pariter utuntur.

A f. 325 r. è un capitolo di Ludovico (1343) per eseguire in Trapani air ora consueta il suono della campana Surte per sicurezza dei cittadini e forestieri.

De campana Surte.

Rex Ludovicds rex Sicilie etc. Segreto et magistro procuratori regni Si- cilie vel vice Segreto Curie in terra Trapani, tam presentibus quam futuris etc. Ad audientiam Maiestatis nostre veridica relatione devenit, quod in dieta terra Trapani tempore noctis non pulsatur campana Sui-te, inaia cons-uetiidi- nem ab oiim in regno nastro prò salute nostrorum fidelium dicti regni obten- tam, ex quo multa inconvcnientia et enormia inde resultant animum nostrum torbantia non indigne. Cumque premissa, si vera, sunt nostro satis animo tediosi, et propterea illa ulterius tolerare nolentes, centra vos non indigne turbati, lidei vestre sub ohtentu gratie nostre firmit^r et expresso precipiendo maiidamus, quatenus sic circa faciendiim pulsari (luolihet scro, in Iiora scilicet consueta et debita, dictam campanam sollicite et cum vigilantia intendatis, quod dieta ordinatio pulsationis campane predicte in omncm evoutuni in terra ipsa dehitum sequatur effectum, ne defectu pulsationis campane predicte fì- deles nostri diete terre et alii exteri ad terram ipsam accedentes , per baiulos et officiales alios diete terre indebite niolestentui*. Datum Messane,

Moccoxxxxnj.

F. 32G r. Comincia la sccomìa pai-te del Rc(/csfo, col titolo : «j: Privileyia et Capi fi/la (erre Trapani sibi concessa et donata per infrascriptos impera- tores et rege«, et alic^ua co modo et forma prout hahot ea nobilis Civitas Messane.

Sono privilegi di Costanza del 1198 (1), di (liacoino ( 1*285; per Messina, Federico Aragonese, Ludovico (1345), Maria (1387), e Mariino (1392, 1390).

(1) Nel ms. per errore è indicato MCLXXXXllI. Questo documento fu pubblicato da Hlillard-Bréholles Hist. dipL t. J, Parisiis 1852, pag. 5.

XXXVI

Gli antichi privilegi di Arrigo, Costanza, Federico non sono pert nel-- V intero t^sto, ma resi pia brevi (1),

Dal t\ 328 a f. 3.% r. sono iinportAxiti capitoli inediti,

A f. 328 sono i capitoli sugli Acatapani approvati da Federico nel 1330 z De officio Acathapanorum sive Nadaroi-um terre Trapani, et de exercitóo et p ©testate ipsorum >.

F, 328 r. De fifficio Consulwm maris (1345). F. 320 r. Capitala meroa- torum et eoruin Consitlinn (1328). F, 330, Capitulu Consulum meicatorum terre Trapani secundum formam et Consuetudinem civitatis Messane. F, 33(> n Capitula ordinata per consulcH mercatorum pannorom.

Di questi ed altri capìtoli facciamo ora la pnbbUcazìone in un brevo lavoro speciale.

F. 331. Gabelle diverse di vino , caroe ed altro. F* 332 de Maghtrù crrmwium (an. 1310) e su macello ili animali erranti, F, 332 r. Capitoli di Giacomo per dogana e naviglio senza data, in parte stampati da Gallo^ Annali^ t, I^ p, 153 e seg.

F. 333. < Capitala generaUa terre Trapani, que liabnit a nobili civitats Messane.

Bono i noti capitoli suntaaiii di Carlo d* Angìò per la cittA ili Messina., del 1272, pubblicati da Ctalt*o, Annali di Messina^ U II , p, 102, e da Gk»— softio, Bel, AragotL t. II. p^g, 529,

F. 333 r. Capitolo de rotulo del 1272 per Messina, che non fu pub- blicato da Gallo (2).

F. 333 r. Capitula generalia terre Trapani de novo ordinata ©t pe Regìam Majestatem confinnata. Et primo do uufidinis, » Servono in cer guisa di supplemento alle Consuetudini ed Ogaervanze , e da me vengotn pubblicati aepai-ata mente,

A foL 335 è un importante capitolo del 1340 sa la conservazione degli atti e privilegi della città.

(1) l{^i/esto Poligrafo, fol. 32!» 322 r.*>, 32G r.s327.

(2) De ì'ùtulù, 4 Item (pi od rotti hi m terrt* Trapani fle celerò sit un eia rum trigiata Irium f*t ÌeTcì%

rollilo unciaruai trigiula» quo ìpsi Ti^apaneasea hacteous utebantor, totuliteraomilbl©, Diit Neaix)lj M* CC® LXXIL ». i Triipauei»i jsolevono nelle copie dei prirUeffi laulai^ ^ i Domi di Messane ia Drcjmni o Trapani ^ e Mcssanenst^s io Drepancruics o Trapor nenseSi eBsecidosì dal 1314 estesi e comunicati a Trapani gli antichi privilegi della città di Messina*

xxxvn

De Pretorio, Archivo et Archivario.

Item quod Pretorium Bajuli et ludicum diete terre Trapani , ubi de auaàs civilibus cognoscitur per eosdem, quod ruinam minatur quasi colla- snxn, reconstruatur et reedificetur de novo per universitatem eamdem de pe- rnia universitatis eiusdem. Et quod eodem Pretorio constructo, ut expedit, •dinetur a primo septembris proximi futuri in antea , quidam Archivarius t oustodia actorum terre predicte. Cui Archivario singulis annis, in fine sci- seti cuiuslibet [eorumdem, dieta acta per notarium eorum actorum, qui prò] Dapore fuerit, prò parte Curie assignentur custodienda, per eumdem Archi- M^um deinde et sucoessoribus officialibus eiusdem terre , cum expediens necessarium fuerit, assignanda, adeo quod periculum amissionis actorum xiusmodi de cetero evitetur; et quod in eodem Archivio immictatur ^psia Universitatis, in qua reponantur Privilegia et sigillum Uni- ^x-sitatis ipsius sub òlavibus consuetis. Datum Cathanie M«GCG»XL».

Nel f. 335 si trovano due capitoli su i danni dati, che non sono nelle oiasuetudini di Messina, mentre nelle altre città che seguivano queste oxisaetudini, simili norme pei danni dati si adottarono.

De animalibus damnum dantibus in vineis, ortis et aliis locis clausis.

Primo Julìi, secunde Indicionis.

Provisum et ordinatum est pei Universitatem terre Trapani de com-

lunicato Consilio in loco solito et consueto, quod si animalia aliqua

nrraverint in vineis, viridariis , ortis et aliis locis clausis Trapanensium

ie\i habitatorum terre predicte a tempore vindemiarum exclusive usque

ad inensem marcii inclusive, prò quolibet animali grosso intrantc in vineis

et aliis locis predictis de nocte, dominus teneatur pene nomine ad tarenos

duos, et si de die ad tarenum unum; et si a mense marcii ultra usque

a^i vindemias inclusive, teneatur ad duplum, videlicet si de nocte [adj

tarenos quatuor, [et] si de die [ad] tarenos duos, aut cxtimetur damnum

[ad] eleciionem dampnum recipientis. Idem seu eodem modo intellii^atur

^^ animalibus parvis seu non grossis, ut pecudes, capre et his similibus,

^^"^putando scilicet singula decem animalia parva prò uno animali grosso,

^^•^'^piis animalibus porcinis, quorum singuli quinque computantur prò

""0 animali grosso seu decem de parvis. Insupcr provisum similiier et

ordinatum est per Universitatem predictam quod quilibet intrans vineam

^^^erius sive de die sive de nocte , pene nomine solvat augustale unum,

^uaruiii pcnarum fiat divisio in hunc modum, videlicet quoJ una integra

niedietas applicetur damnum recipienti, et alterius medietatis una pars ap-

plicetur operi maragmatis menium diete terre, et reliqua Capitanio terre

predicte. Ita tamen quod nec Turati nomine et prò parte diete Univer-

XXX vra

sitads, nec etiam Capitane iis possini de dieta pena gratiam facere; quod si fecerint Itirati possint cogì per Capitaneuiiì de proprio tantumdem solvere et appliceiui operi maragmatis predicti. Et viceversa si Capitaneus contrafecerit possit cogi per luratos de suo proprio solvere et appliceiur similiter operi maragmatis predicti taniumdem. Et hec de Hberìs homi- nibus, Servus vero talia coniinictens in casu quo dominus predictam pcnani solvere noluerit, fustigeiur.

De forma probacionis damni dati

Item quoJ si damno dato accuscntur sive ducantur animalia dininuin dancia in terra Trapani, et dubitetur utrum ipsa animalia damnum dcdc- rint, qood steiur sacramento recipieniìs damnum cum uno teste ad mìnus, et In casu quo damnum datum sit in locis solitariis , ubi copia testium de facili haberi non possit, quod tunc sit in electione damnum recipieniìs ducere animalia damnum dantia ad bndacum terre Trapani, et tunc si- militer stetur sacramento duceniis animalia sine teste > dummoJo quod sit notabilis et idonea persona ad arbitri um judicantis, vel ipsa retiuere douec recognoscatur corani testibus cuius sint animalia ipsa damaiioi dantia. Datum Auguste CCCC« VII.*»

Aggiungo altro capitolo doi fcempi di Martino e Maria , che leggeai a f. 323 del Eegesh Pdigmfo,

De anìmalibus et damnis datis.

Item placet nostre Maicstati, quod si animalia aliqua ìntraverim in vincis, viridariiSj ortis et aliis !ocis clausis hominum terre nostre Trapani, ei patronus seu patroni elegerint peterc damnum per ipsa animalia Illa* lum in loco suo, habeat super bis insti tie compi imentu ni ; si vero pe- nam introitus antnialium clegerit babere, tunc solvantur per dominuta animalium prò quolibet animali grosso lareni quatuor de nocre, et tare- nus unos et gr, decem de die, cuius pene mcdietas Secreto nostre Curie applicetur,

Nel fol. 335 r" ò un capitolo di Trapani dei tempi della regiaa pei sgitì*

De servìs mortuis emendandis.

Regina Maria regina Sicilie etc. UniverBÌta»s haminum terre Trapani unum more solito congregatorum ad woaum campane in eccleeia Bancti colai, ubi hactenus taira celebrari consiievenmt, hac coriHuetudine in per tuum valitura decre%'eruntj quod si servus vel sei^va seu dolo, vel culpa levi vel levissima, moi*tem fuerìt paasua naturalem vel dvilem^ ut patA «joi»

XXXIX

e interfecerìt vel interfectus fuerìt, vel ad mortem damnatus, dignum exti- lationis servi perempti bursale onus uniuscuiusque habitatorù) servos vel ervas possidentis, de cetero peretringat unumquemque, videlicet prò rata, cilicet si servus vel serva non fuerit moiiiuns, sed pretio minoratus, eodem "emedio dainnum resarciatur inflictum , ne tamen delictorum votis et affec- ibus annuatur, pi-etium servi vel serve statuere optima moderati one pen- avit. Servi ergo masc'/Uli a ([uiutodecimo anno infra (ionstituti aurein duodecim xtimentur, femiue decem ; a quintodecimo vero anno iisqiie ad quinquage- imum annum , masculi quadnigintaquinque , femine vero ([Ucadraginta ; a [uinquaginta annis supi-a, quatraginta aureis masculi, et trigintaquinque fe- aine. Que locum hal)eant in simplicibus servis, in artificibus enim extimatio rbìtrìo bonorum viromm, pi-ecium auctoritate servatur, ita scilicet ut cx)acer- •atis pretiis servorum superviventium et servorum modo predicto peremp- orarn vel minoratorum, emendatio damni domino servi perempti vel minorati inumquemque prò ratha contingat ; que locum liabeant in presentibus et utarìs negociis, sentencia vel transactione nondum sopitis.

Come prova importante della esattezza scrupolosa delle copie dei privi- egi di Messina già resi comuni (1314) alla città di Trapani, ricorderò clic lei Regesto Poligrafo (fol. 342 r*-344 r**) é inserita copia di un transunto del l apiile 1315 del privilegio del re Giacomo (29 luglio 1294). Nel transunto aono ricordate alquante parole della concessione dei privilegi ai Trapanesi.

De prìvilegils Messanensium Drepanensibus concessis et habitis a civitate Messane.

In nomine Domini amen. Anno Incamationis eiusdeni millesimo tricen- tesimo quintodecimo, mense aprilis, quarto eiusdem, tei-ticdecinie Iiulicionis, regnante serenissimo domino nostro rege Friderico victorio.sLssimo rege Si- cilie, regni eius anno vigesimo feliciter amen.

Nos infrascripti ludices civitatis Messane, Vassallus de lanulo de Messana

i^gius pablicus totius Sicilie notarius et testes infrascripti ad hoc vocati s])ecia-

liter et rogati, presenti scripto publico uotum iacimus et te.staniur quod notarius

Tuoinai^ius de Mayda habitator terre Trapani, sindicus et iiuiicius HpiH'ialis

^^1 hoc Univei-situtis terre Trapani, ad nostram accedeiis pi-eseutiam exposuit

^^ ^-Um illustris dominus noster rex predictus, sen-itioruni satis arduoruiii et

^toi-um obse^juiorum universitiitis eiusdem terre Trapani collatorum eidem

'^oniino nostro regi consideratione commotus, in benemeritum obsequiorum

^^versitatis eiusdem, immunitates, liberiates et gratias indultas ab olim re-

trocejtóis temporibus Universitati Civitatis Messane et singulis Messanensiì)us,

tam per predictum dominum nostnim regem, quam alios ouines reges et

pniicipes olim dominos Sicilie predecessores eiusdem domini regis, predicte

L'niversitati Trapani et singulis Trapanensibus gratiose concesserit, indulserit

et confirmaverit ut dieta Universitas Trapani et singuli Trapanenses

predicti eisdem immunitatìbus et lìbertatibos et gratiis utantur et gaudeant, sicutì de eis dieta Unìversitas Messane et singuli faciimt

Messanenses. Et ea propier velit formas privilegiomm immunìtatum et gratiarum ìi"friainnii UuiverHÌtfìti diete civitatii* Messane dicti:* retr«mctis temporìbus per fjix^dictos regey et principes sub eomm sigiEis peudentibos pr-oindtì factoruiiu ad ciiutelum et informationem ipslus Universitatis Trapani fvt HjTiguloruiìi Trapauettsìuiii, et fidem HÌni^uli>» in po.st<^rum faciendam , ^ ut iiitonnati per eas de immunitatìbus, Itbertatibus et gratiis ipsw, uti eis valeant et gaudere, nomine et |jro parte Unh'ersitatis ipsius Trapani presfìua, m puììlìcatas ìialwre, requisì vi t tio8 attènte ex paite regia, ncistnim qui supini ludicmtn et aotarii offieiuni implorando^ una CQiri eo ad alios ladies et luratos diete ci%ntatÌB Mea^ane, apud qiios ut administratores eivitatis ipsìoB MeFi,-sane elaven Thesauri eìusdem Universitatis Messane, ubi predicta originalia Privilegia dictarum immunitatum, libertatum et gratiarum ìndultarum eidem Uni veltri tati Messane ci>nsÌKtunt , e^usa videndi eaJam [)iìvile;L!:ia et sil/i puìjli candì prò enui^^a predicta personali ter accedere deberfr nuiK^ a^ssereiiH predirtos Itidices et luraios a Maiestate regia mandatiim lialjere ut ipsa originalia privilegia nobis ostenderent et de eis copiam satisdarent

Nfi8 auteni ipsiuH notarii Tliiunasii, utpote iiistis, preciijus annuente^ coiistito uoIjìs prius de sindic^tu et proeiirationè ipnius notarìì Thomaaii, et ipso notarlo Tliomaaio conflentieiite primo in noe ludices tamquam in silos, cum ex certa sua scientia [scìret] no8 suoe non e.sete ludices, ae attendcntes quar' honoris et promotionis ex fide pure siiiceritatìw probata, dieta Trapan nniversitas prompto zelo et unanimi voluntate, cam pridem extitit ab iiilìiJe- libus hostilju^ regiÌB obsessa, et alias quasi in casu simili experimentum aj^- probate fidei perquisita est, hiis addere foi-tìus promaj-etur nostra Mes8iinei>»is utiiversitas ut zelatri^x exaltationis nominis domìni nostri regis diligens soa vestigia persequentes nititui' Tmpanenses prelibatos in omnibus confovere, eupit proseqni eoa obsequiis alìeetive ; ad predictoa ludices et luiatos m locura ubi aasolent congregari proinde nos eontulimys personales, et requì- sitis ipsis piius per eumdeni Tlioniasium notarìum ex pai-te regia ^ Ut pre- dieta originalia privilegia prò predicta causa, ut prò eis extitit per regiam Maiestatem iiMunctum, nolns ostenderent et de eis copiam satisdarent, ut for- mas eorum in formam publicam prò predicta causa iideliter redigi faceremus, diu predicti ludices et lurati interrogati prius per nos ai de premissa Maie- atate regia liaberent ^t predicti notarii Thonmsii expositio continebat , asse- runt corani nobis dictum dominnm nostrum regem premissa eis expres- sius mandavisse; et propterea ipsi una Bobiscum ad Thesaonim Universi- tatis Measaoae, ubi praedicta privilegia reposita erant , se contulerunt, et Inter alia privilegia in dicto Thesauro inventa et nobis ostensa, ost derunt nobis priviiegium unum illustris domini regis Jacobì olim Sii et nunc Aragonum regia, sub pendenti sigillo eìusdem ex cera rul

XLI

sabscrìpti tenoris, quod inspexiiuas, vidimus et publice legi fecimos diligenter, et attendentes ipsom non fore abolitum, non abrasum, non cancellatum, non viciatom in aliqua parte sai, immo in prima eius iigiu*a et forma consistens, de verbo ad verbum, nihil in eo addito, diminuto vai mutato , prò predicta causa, nostra interveniente iudiciali auctoritate, presens sumptum publicum de predicto originali privilegio per manus mei predicti notarii Vassalli exem- plarì fideliter fecimus et transciibi ; cuius orìginalis privilegi! tenor per omnia talis est.

Jacobus dei gratia rex Sicilie... Tunc status principis... [L' intero diploma è stato pubì)licato da Gallo, Annali di Mes.^ina, Mes- sma 1768, t. I, pag. 151-168].

Quod autem superius abrasum et emendatum est videlicet in prima linea ubi legitur aprilis, item in quartadecima linea ubi legitur obstensa, item in vigesima linea ubi legitur autem accidentes, item in vicesimasexta linea ubi legitur questionibus, item in vicesima octava linea ubi legitur in eadem terra officiom et honorem , item in vicesimanona linea ubi legitur questionibus, item in trigesimanona linea ubi legitur Libere et in quadi-agesima linea ubi legitur in antea nichil per me predictum notarium abrasum et emendatum est non vicio sed errore, nichUominus prò autentico habeatur.

Unde ad futuram memoriam et predicte Universitatis Trapani et singu- lorum Trapanensium cautelam, et quod de predicto originali privilegio fides plenaria habeatur ubique, factum est exinde presens scriptum publicum de predicto originali transumptum per manus mei predicti notarii Vassalli, no- strum, qui [supra] ludicum, notarii et testium subscriptionibus et testimonio roboratum. Actum Messane anno, men^se, die et iuditione premissis.

f Ego Ansalonus de Castellone ludex Messanensis.

t Ego Robertus Casciamii-a ludex Measanensis.

t Ego Johannes de Natali tester.

t Ego Johannes de Ponte testor.

t Ego Fridericus de Georgio testor.

t Ego notai-ius Nicolaus de Epifronia testor.

t Ego Johannes de Bonavita testor.

t Ego Aldoinus de Raynerio testor.

f Ego Ventura de Malta de Messana testor.

f Ego Vassallus de lanulo de Messana regius puì)licus totius Sicilie notarius qui predicta scripsi, testor.

f Ego Simon Schifanus testor.

f Ego Nicolaus de Pergana testor.

A f. 347 r.<>-349 è V importante transunto inedito del 22 dicemì^re 1439 del privilegio di Ruggiero per Messina del 1129, che pubblico separatamente.

Segue il privilegio di Federico con data 1316 per concessione ai Tra-

La Maktia. ^

XLn

ponesi dell* uso dei pririlegi di Messina e Siracusa, e V altro senza data per V uso delle Consuetudini di Messina. Si legge poi a nome di Martino: Ut Se- gretus regie Curie servet privilegia^ exemptiones ab numi collecta, angaria et imposicione* Dopo tali documenti è notato : « Kxtracte eunt preisented copie ex libro iiniversitatii? Drepani per mauuH mei Ittcobi de Panicula notarii luratonim terre eiusdem, »

Seguono poi ordini viceregi per Trapani sino a f. S54 r. Capitoli di Alfonso del 1445. Ordine « pix> ludo azanlomm, a In tei-zu seu a la gallecU sub pena une, 20 ». In tìne è un ordine Wce regio del tempi Alfonso^ del viceré Lop Ximen d'Urrea(1450, XII. ludiz,) : < Ut in denunciatione penaruui» olHciales terre Drepani non extrahantur *, F. 490 Capittila fundìci et ripe. F. 492 Tabella DoJmne maria ten-e Trapani. De mercibu» licitili et p«nniflSÌ8. De iuribus, de anconigiis et falangagiit*. P. 4^)4. Capitala Cabellarum novamm* F. 4y4 r.** De exituni. F* 507, Ordii^e di Martino per viiio, Datum Me<sdane 21 Agosto Xn Indizione, F. 516, Capitoli aupra la gal>ella di la c^intarata, chi cosa divino pagari e cui divi pngari. F. 517-ol9. Capì tuia facta per lu- dices et Im-atos terre Drepani prò parte UnÌvei*sitatÌs eiusdem, anni pifseutis Xmj Inditionia, super retms venalibus [prò] vite substentacioue et usibus pereonaruiii tidelium »,

Il Regesto FoUgrafo secondo le notizie (inora rapidamente indicate e l documenti esfa-atti o accennati , rivelasi una delle migliori raccolte di leggi patrie e documenti di vaiio genere, che in quell'età si fossero formate nei Bolli e Bege.sii delle principaO <:ittà di Sicilia. E notevole che per buona ventura nel Begesto Poligrafo ai sono conservate le copie più antiche del testo delle Consuetudini ed Ossei^anze, e di molti importanti privilegi e do- cumenti inediti , mentre nella città di Messina si perdettero gli originali e le copie di molti capitoli e documenti, che la città di Trapani e1)be cura m quei tempi di raccogliere in copie esatte e conservarle nei Bulli e Mege^ti^\ importanti per la storia e la giui*ispnidenza (1).

1

I

(1) 1 bihiiotecari della FardeUiana , PoLizn (Studii su un R^geato Poligrafi Trapani, 1873, pag. 4) e Mondello {Bibliografìa Tì'apanese, Palenuo 1876, pag. 4A iodicoao la raccolta di 138 volumi di Copiahttere del Saaato di Trapani [1399-172 Quei volumi dairArchivio Coraunale si erano per le cure di Polizzi depositati oell Biblioleca Fardellìana, ma ora si conservano neirArchivio Comuoale. Noto che per Tepoca anteriore al secolo XV quasi nulla si rinviene in quei Registri di Lettere del- rArchivio del Senato: Voi» l au. Ì399-1430ì voi. Il, an, 1447*1489; voi. Ili, an- fio 1489-1496»

XLm ni.

Manoscritto della seconda metà del secolo XVI esistente nella Bi- blioteca Comunale di Palermo (Ms. Qq. F. 55).

E questo il solo manoscritto, del quale mi sono sei-v'ito per Trapani, pub- blicando nel 1862 la raccolta di scelti capitoli di diritto civile di Consuetu- dini edite ed inedite delle città di Sicilia, e dando in luce per Trapani il solo capitolo inedito de praescrìptionibus (pag. 104). Non pubblicai il capitolo de hertagiis non importante pel diritto civile, ne V altro su gli appelli che è di rito, ne quello su la protimisi che era una riforma, poiché avendo pubbli- cato i molti capitoli di protimisi di Palermo, Messina, Catania e Castiglione, niun altro volli pubblicarne per altre città, ti-anne i due brevi capitoli che iniziano le Consuetudini di Patti.

Questo solo manoscritto bastò nel 1881, quando in Firenze neML'' Archivio Storico Italiano (t. Vili pag. 192-196) feci V esatto confronto con le Con- suetudini di Messina, pubblicando V inizio delle Consuetudini : « In Christi (Xpi) nomine amen. Incipiunt Consuetudines civitatis Drepani. Et primo de con- fusione bonorum xìiì et uxoris, et utrum de eis possint testari », e i quattro capitoli , due di Messina de praescripfionibwi e de herhagiis (pag. 195), e due speciali di Trapani, cioè la riforma del secolo XIV sulla protimisi e il ca- pitolo di Martino (1408) su gli appelli (1).

Pubblicai inoltre nelP Arch, Stor, If, (1881 , t. VIII , pag. 197-198) le ObsertYiìiti/ie ferme Trapani aggiunte sempro. al te^to delle Consuetudini, o che erano in&Ute, e vi apposi per maggiore chiarezza gli {ugomeiiti o rubriche in volgare, secondo il manoscritto di Cordici.

Il manoscritto di Consuetudini di Trapani coutoiiuto nel volume Qq. F. 55 della Biblioteca Comunale di Palermo, coiniucia :

In Xpi nomine amen. Incipiunt consuetudines civitatis drepani. Et primo de confusione bonorum viri et uxoris et utrum de eis possint testar!.

(1) Arch. Sto,\ li, 1881, t. Vili, pa^^ 193, e lOO.-A par- i'.'4 ho riforito il e. Qì(ffe personr. non adniirtantur ad t' s(i monili oi (M. 47), dirlìiarando : Vi ha la ri- forma di Federico con testo alquanto diverso nella prima parte : « liidaci advorsus Christianos, compertum est per Constitutionem serenìssimi domini nostri regie Friderici, neo Christiani adveruus ludacos in tcstiinoniuni adinictantur. Itein niulier ad testiino- niiim non adinictitur, nisi in parentela, partii, nativitatc, aetatc, fuinis, l)alneis, domi- bus, eccleaiis, liomariis et aliis locis solitariis ».

XLIV

Le Consuetudini si trovano inserite nei fogli 17-86 r.® I capiikoli non sono numerati, e solamente nel fol. 25 si trovano in margine segnati i n. 3, 4, 5 e nel fol. 2fì il n. vj.

Nel fol. 28 r.® si legge la riforma sulla protimisi del 1371, che per er- rore è indicata anno MCCLXXI.

Nel fol. 29 r.® Gi-egorio aggiunse una postilla alla riforma messinese (1293) su protimisi, che per errore nel Ms. è segnata M<»CCXXXXIIJ e scrisse : « Questa data si deve coiTeggere-. ed è dell' anno 1293, imperciocché è copiata di parola in parola dalla Consuetudine di Messina 53 >.

Nel fol. 30 al capitolo che comincia : Cum sii de antiquis consuefìulinibtts (T. A. Hi § 7), Gregorio nota in mai'gine : « Questa è copiata dalla consue- tudine messinese 54 >.

Nel fol. 30 al capitolo che comincia : « Septimo decimo martii, lEEJ Ind. > (T. A. 17 § 1) Gregorio nota in margine: « Questa è copiata dalla consue- tudine messinese 51 ».

Le glosse su alquanti capitoli sono di diversi giui'cconsulti. Nel foglio 19 è segnato : Blascus Lanza, o nel fol. 24 r®. Antonius Ballus.

Ho indicato nelP Archivio Storico Italiano (1881, t. Vili, pag. 190) come segno certo dell' epoca del Ms. la menzione di una sentenza del 1552 in una lit« della famiglia Staiti per impugnate innovazioni di contratto matrimo- niale. Si diceva : « sed hoclie die 4^ novembris XIJ® Ind. 1652 fuit decisum per Magnam Ciiriam existentem Mcssanae ».

In alcune glosse si trova questa menzione : « In materia vide que dici^' a\nis meus in consuetudine Messane X*^ in apostillis » (fol. 26 r.®) Vici© apostillas positas per avum moum super consuetudine Messane 50 de materi* istius consuetudinis li'ol. 2<) r") Adde ea que dicit avus meus in suis a<J' ditionibus in consuetudine Messane 42 » (fol 31 r**.)

Il testo delle Consuetudini di Trapani in generale può dirsi correttOt tanto che i)er qualche variante è stato da me seguito, ed anco talvolta pre- ferito agli altri manoscritti.

Da fol. 36 ro— 37 sono le Observancie terre Trapani. Sono comprese in nove brevi capitoli non numerati. Le Observancie non hanno rubriche, tranne per i numeri (>, 8, 0, cioè : [(>J de debitore ex catisa mercedis, [8] de prò- vinone Iitdkum, [0] de [rrovisione advocatorum. Tali rubriche corrispondono ai e. 6, 8 e 9 della mia edizione. Le Observancie non hanno glosse tranne due linee sotto la 6% e quattro righe sotto la 7*.

Nello stesso Ms. Qq. F. 55 in quaderni di alti*o carattei'e e di altra

XLV

epoca (fol. 12^154) sono Ì7 Consilia di Antonio De Ballis su le Consuetu- dini di Trapani, e gli argomenti sono stati riferiti da Boglino (J manoscritti Mia Biblioteca Commiale di Palermo, ivi 1884, voi. I, pag. 473 e seg.), che indica pure V argomento di un consiglio di G-irolamo Fimia (fol. 118) che i^mincia con le parole chiare e non abbreviate : « Dlumina domine oculos cneos ».

Trapani non possiede per le Consuetudini alcun manoscritto del seco- lo XVI.

IV.

Libro Rosso dell' Archivio Comunale di Trapani (i6oi).

È un volume in folio rilegato in questo secolo in pelle rossa con lo stemma borbonico impresso ai lati. Nel dorso ha titolo : Rollus Privlic- giionim civitatis Drepani. Il manoscritto è copiato da unica mano sino a fol 301, che contiene un ordine viceregio del 1699 registrato agli atti dei Giurati a 22 maggio 1600. Da fol. 301 il volume è continuato da mani di- verse, e contiene alquante copie di carattere differente. A fol. 275 è una let- tera del 27 marzo 1684 di Filippo II diretta a Marc' Antonio Colonna viceré «acciò si facci il Vescovato in Trapani». A fol. 312 è un documento del 24 aprile 1812. Il volume contiene fogli 389.

n manoscritto è copiato con grande eleganza in linee 26 per pagina ^^ capilettere miniate a colori e dorate.

Nel primo foglio è il titolo : Rollus Consuetudinum, observantiarum, Priviiegiorum, litterarum regianim, viceregiarum, ordinationum om- ^^Jnique stabilimentorum Invictissimae Civitatis Drepani y>.

In tale foglio è la figura della Madonna di Trapiuii o ai suoi lati sono ^•Alberto e S. Ivone, e sotto è scritto « S. Albertus », e « S. Ivus V. I. D. », ^ sotto la figura della Madonna: « Sub tuum presidium ». Nella paiie inferiore sono tre stemmi, due della città, ed uno reale.

Al verso del foglio sono gli stemmi di Griacomo Antonio Cmpanzano, Vito Barlotta Morano, Marcello Provenzano barone di Licodia, Michele Mar- tino Fardella barone di Moxharta (1).

Ci) In un fregio degli stemmi nella j)arte inferiore di (jucsto foglio ò scritto: ffipdael Boronattus Romanus scrìbebat et ffaciebat. Forse questi fa il miniatore del Libro Rosso.

XLVI

Il volume comincia con una breve prefazione sottoscrìtta da Antonio Gucciardi segretario (1),

Dopo un- antiporta miniata su fondo d' argento , e che non ha alcun tftolo» comincia nel foglio seguente il proemio delle consuetudini del UlfX Questo Proemio era nel Uegc.sto Poligrafo (iol 300) aopra descritto, e appa- risce copiato in gran parte dal Proemio alle Consuetudini di Palermo, f^m sopra ho notato (pag* XXIX). Fu da me dato in luce in ottobre 1896 e premesso al testo delle Consuetudini di Trapani, col titolo Proemio (fé- neraìe del saolo X V. (Antiche Consuetudiai , pag. 4 e 5)»

Il testo delle Consuetudini è compreso nei fogli 2-lB, e comincia coe le parole : * Incipiunt Consuetudines Terrae Trapani^ et primo de confusione bonornm viri et uxoris, et an Uceat de biia testari*. Nel fine di questo ca- pitolo sono omesse le parole : iuxte extimatorum testar! *, eh© si tio- vano invece ne! Rvgtsto Polìgrafo, negli altri nmnoscrìtti, e nelle Consoeto- dini di altre città che adottarono quel capitolo fondamentale del Testo An- iicù di Messina.

Nel LiBHo Rosso è l'inversione del cap. Quihm ex aimis filii ejrhane- dantur (T. A. So) anteposto al cap. De ludo taxilJorum et pecunin mutuata in ludo (T, A. 34), che però precede nel Regesto Poligrafo (fol. 312j e nel Ms. della Biblioteca Comunale di Palermo (foL Sér®),

(1) Ai le Ito ri. Era la scrittura fì^l libro onde questo volume fu esemplato svRDÌta [ìQV la lun|Lrhe//4i del leia[»o, che a leggersi dava noia et ad tntenilersì M^^- ditticultè. Et perché non si polea fare che qou si leggesse bane apesso per la viirietA dei negozi, che giornalmeiitti oftbrìvaDo, toccanti quando ai Privilegi e quando a' **^ Consueludini e costumi di questa cittiì, presero deliberazione i Giurati di questo »*** no UjOÌ XllW Idd*, i quali ^ono Giacomo Antonio Crapanzano, Vito Morano Barlot^** Don Marcello F^rovtvnzanoT Michel Martino Fardeila, di farlo scrivere et esomplartì d^ mmlo che vede. Fatica nou luen utile che nocessaria, aon rnen lodala clxe desjd^^ rata per lo etahi li mento che ne ha questa comunanza circa la cogaitìotìe de cati*^ attive e passive, le quali correano tra cittadini e cittadini et esteri. Troverannosi**'*! r occasione cosi di leggerli come di scrvii*sene ognuno notati nei loro luoghi i Pn*' ^ vilegi, i Capitoli» le Constjotudini, i Statuti, ronisnacìoni, le lettere regie e vicer^giOi le loro confi rTOationi et observatorie sotto i loro numeri delle carte riferite nellt! ta* voìe con oi^line piacevole.

Regnano in questo sudoito anno Clenienle Vili Sommo Pontelice, Don Filippo lU re Calolico N.S., iJuti Bernardino Gai-dinas duca di Macheda viceré in questo regnati

4 Don Antonio (ìucciardi Segretario »

xLvn

Non esiste alcuna numerazione capitoli di Consnietadini, avvi (ma parola di tittdìjis, coìisuetudo, alcun numero innanzi o in fine della ru- ca, in margine.

Seguono le Observantiae tet-rae Trapani (fol. 17-19), senza alcuna nume- ione, e ciascuna è preceduta dalPargomento.

Indi segue la copia della vasta raccolta di privilegi, capitoli e docu- nti di vario argomento. L'ordine in gran parte è simile a quello del Be- fo Poligrafo. Vi si trovano alquante differenze nel testo o nelle rubriche, 3 costituiscono varianti, e forse avvennero perchè la copia non fu fatta sul gesto PdigrafOy ma su altro Bóllo di epoca posteriore.

A fol. 71 dopo un ordine della regina Maria (1387), che vieta ai sarti vender panni, sono due capitoli non esistenti nel Regesto Poligrafo (fol. 331), che appariscono scritti da qualche giureconsulto.

Quid est consuetudo.

Consuetudo est unus usus rationabilis longo tempore confirmatus. nullo 'mpore corruptus sed frequenti actu sine contradictione inductus.

Introductoria Consuetudinis.

Quatuor sunt introductoria Consuetudinis scilicet mores , tempus , ratio t concessio populi.

A fol. 212 è il privilegio di Martino e Maria del 28 marzo 1392, che >nferma « privilegi, capituli, offitii et Consuetudini >. Ne ho pubblicato testo inedito {Antiche Consuetudini^ pag. 2-4).

Nel fol. 215 è riferito il capitolo ultimo delle Consuetudini di Trapani A. 49, pag. 22-23) con questo titolo : « Confirmatio ali(iuarum consue- ^Um et capitulorum terrae Trapani circa jus prothomiseos et visionem ^^orum, de quibus appellari non potest ». È notevole la pubblicazione delhi ^^ra di Mai-tino : « XV Novembris, secundae Inditionis. Publicatii extitit '^sens conlirmatio in ecclesia Sancti Nicolai, more solito per luratos ^e terrae Trapani » (1).

Per la grande importanza pubblico ora il privilegio concesso a Trapani

(1) Non farò menzione di privilegi viceregii contenuti nel Libro Rosso, ed estra- '^ ^ Consuetudini e leggi. Accenno soltanto che il Viceré Cardona a 5 luglio 1478 3n<!€88e alla città di Trapani il titolo d'invittissima... civitatem ipsam Drepani in- ic^iuimam de cetero appellari ac cognominari volumus et iubemus, eamque titulo F*^ invictissime insignimus et decoramus ». Queste parole desumo dal testo che se ne 'omvsBi nel voi. 139, fol. 285, r®. (R. Cancelleria) dell'Archivio di Stato di Palermo,

dd O^Lo V, contenuto nel Libeo Rosso (f. 263 r* 265 r<*). È premessa b1 testo dm capitoli questa notizia:

"■ Noto come nel mese di settembre l'anno 1535 la Maestà di Carlo Quinto imperatore e re di Spagna venne in questa città di Trapani con una potenii annata e grosso esemto per passare nelle parti di Barbaria, et vi stettó continui quattro giorni, e nello intrare che fece li Jui*ati di quel tempo fe- cero che nella Chiesa di Santo Agostino di questa città, giurasse di oascrviw non solamente privilegi che tiene detta città, ma tutto il regno, et di queato ne natK'.e che nel sigillo di detta città si legge : Ubi Caesar primum io- ravit (1),

CapUìda^ immunUates et gratiae cititatis Dr^ni sìbi concessa per Mm- fltatem Caesaream Caroli Quinti imperatoris in hoc regno et in civitate pra^ dieta advenientis.

Capitoli, Privilegi, gratii et immunitati, h quali humiliter et gratioa* a vostm Maestà Cesarea ce adinianda la iidele veetra città di Trapani.

In primis che veatra Cesarea Maestri se degni ooniimiare, aceptare et de novo concedere tutte quelle gratie, prìvOegi, immunitati, capituli, inatitiiti, Consuetudini et observ^antie concessi, ordinate et eoa&rmate per U recolemie memorie delli retro Principi di vosti^ Catholica Cesarea Maestà, sicut coati- nentnr in Bollo Univei^itatis, si comò promisi et jurao vestra Catlioliea C^ sarea Maestà eonfinnare con tutta V autorità che teni, in la fehci et prospera venuta di vestra Cathohca Cesarea Maestà in dett^ cittii in la ecclesia di Santo Agostino, non obstante fossero in alcuna parte interrotte Fiaie a Sa Magestad corno stan en possessione

Item aupphca veatra Catholica Cej*area Maestà questa povera città p«f continui serviti! fatti^ et che continustmenti fa a vostra CathoUca Cesarea Maestà et per li receputi interessi et danni, tanto del tempo preterito comò nel presente per receptare la regia armata di vostra Catholica Cesarea Ì/Uen

(!) È Doceisario aolare che per equivoco oel Libro Rosso è detto che Carlo venoe in Trapani iti settembre « con potente armata per |»assare nelfd partì ài Barbi- ria. > Le memorie storiche provano che Fimperatore venoe io Trupani tornando vltto^ ^M rioso tlairAfrica, Basta citare Hm portante volume: Rei*um a Carolo V Oiesare At^ ^^ (/usto in Africa belìo grstm^m commentarti ^ Antuerpiae MDLIIII ♦, Nel Diafiunk enopeditionis Thmeianae di O io vanni Etrohio a f. 142 ai legge che Carlo a i3 giogod (Idibufl lunii) (!a Cagliari partiva direttamente per Tunisi^ e a f. 50 r^. che dopo It vittoria Africa tornando giungeva a 22 agosto in Trapani : uadecimo Calewbi Septemhrìs in portuin Drepanii qaae Sicìlìae civìtas est, cum cunctis longia suis da* vi bus, aUiaque actaariia pervcnit w. Anche il siciliano Federico Del Carretto* De bello A/yicano per Carùlum Y (nel tomo 1 degli Opuscoli di autori aiciliani^ Co- tania 1758 pag. 48 J2), dice per Carlo die andò in Africa e al ritorno venne in Tra- pani 1 « Hic Drapaiii qtiatridao moratut, terrestri itinere Panormum tatendìt »,

et dare lo complimento di vettovaglie, li citatini poterse sustenire ne lo servitio di vostra Catholica Cesarea Maestà ne Parte maritima con loro vaxelli, et stare prompti a fare obstaculo a li inimici di vastra Catholica Cesarea Maestà, per essere questa città posta a lo iiifronto de questo Regno, maxime de li tjarbarici parte de infideli, da cui è stata continuamenti vexataetdan- nificata, che vi plaza de benignità concedere soi citatini siano liberi et fì-anchi per tatti li altri reami di vestra Catholica Cesarea Maestà, comò al presente sonno liberi et franchi de ogni diritto di dohana in mare ed in terra per tutto el Regno de Sicilia, corno per soi privilegi largamente si contene, sicut et qaemadmodum nunc gaudet civitas Messanae. Qtie gozen de la franqueza que tienen, y que en lo demas Su Magestad los mandara favorezer en todos SOB Beynos comò a sus buenos vasallos.

Item supplica questa povera città vestra Catholica Cesarea Maestà ha- vendo privilegi, observantie et consuetudine antiqua, non essere gravata, an- gcuiata da li stipendiarli et soldati di questo regno comò in quelli si conteni, et già nella prospera venuta di vostra Catholica Cesarea Maestà in questa città con li Alamanni, comò di questo ni è informata, che per forza expellendo li citatini de loro habitatione, ad altre levandole la roba, ad altri facendose dare lo vitto aminazandole, privarele de la vita et honore se impoteraro di tatta la città facendo a loro voluntà, et al fine della partita li Alamanni in- culpando a doi citadini innocenti se portare per forza con le nave quelli volendo componere per docati cento per uno, contro ogni giustitia et la forma de li privilegii et observantii, di modo che una gran parte de citatini fugero de la città in li convicini, non potendo habitare ne la città ; che se degni de estero fare obeervare vestra Catholica Cesarea Maestà detti privilegi, Con- suetudini, observantie, et per beneficio publico non siano in futurum vexati dare posati a soldati, altramente questa città se verrà a disaì)itare et de lo ^^ tutto destruere. Qiie Su Magestad mandara guardar sus privilegios y cxempciones, comò fuere de razon, y provehera que sean favorezidos y bien tratados.

Item supplica questa povera città vestra Catholica Cesarea Maestà de li

^^^ innumerabili receputi da li soldati allogiati in questa città e de le

S^vitie che tene in le subventioni di vestra Catholica Cesarea Maestà, che

^ città per non teni uno scudo per alcuna occurrente necessità , et li

^^t^dini so talmente destrutti che non fora possibile taxarle de alcuna mi-

'^ quantità, ancorché haveriano lo animo prompto al servitio et subven-

^oni de vestra Catholica Cesarea Maestà, a pena se ponno loro vita sustentare,

se digni vestra Catholica Cesarea Maestà recompensarle a le donative de

vestra Catholica Cesarea Maestà, et a quello in questo parlamento generale

se concluderà oi vero de altro che parrà a vestra Catholica Cesarea Mr.està.

Que Su Magestad tenra memoria de està Ciudad, y la favorecera en todo lo

^ae se le offreciere.

Item suppUca questa vostra fidele città vestra Catholica Cesarea Maestà La Maktia. 7

se degni recordare essendo m ìpsa città U Im^ti, sappi tcaro vestra Cat Cesarea Maestà de alcune gmtìe coutenti in quello et questo memorìald vestra Oatbolica Cesarea Maegtà respose volere rendere resposta in lermo, che vestra Catliolica Cesarea Maestà se digne respondere con queDi resposta fece nostro Signore Dio incarnato a la peti tiene del centurione per la sanità de la propria figlia, si come si espetta di una tanta Cesarea et be- nigna persftua, dove non se trova essere stAto maiicameoto de gratia: t^iato più in questa cosi gloriosa vitt^iria de la provincia de Africa, accadendo per sorte a questa vostra città In questo Regno la prima volta bavere desce^ in ipsa et con tanta vitt^iria felice et prospem sanità di vestra Catholifia Cesarea Maestà, d-onde ad uno tanto grande Re et Lnperat<)re è neceaati fare ©t concedere gratie maxime a soi fidele servì et vajssalli. qne m suplicò en Tmpana aun no se ha podi do veer, quando se viere se respondejTi. Dec^retailo y acreìdo y mantlado de Su Magestiid en Palermo a M de octubre Vili Imi. 15^5 (Ij.

UfTÌcs Sccretarim

È superfluo ogni altro cenno su documenti di epoca posteriore i alla publilicazioue di Antiche Consuetudini. Aggiungo però che il LiBìf* Rosso , malgrado alquanti en-ori incorsi dai copisti, intenti talvolta più al- r eleganza che alla correzione, rimane sempre una raccolta utilissima p6r It storia della città di Trapani e per le leggi municipali. Riesce (ai di nostri) più comodo agPinesperti il Libbo Kobso (i6oi), perché le cognizioni di latinot di paleografia e di antico diritto sono indifeipenBabiU per lo studio del Regesto Poligrafo del secolo XV» che è il Rollo o la raccolta più importante cà^ si consei^'i nella città di Trapani. ^M

(1) Questo privilegio è dato da Palermo a 6 ottohra 1535. V Imperatore «Vfi^ giurato in Trapani nella Chiesa di S. Agostino di confermare i privilegi e Goosa^' tudioi della città, e trova in quella chiesa nel lato sinistro entrando dalla porttf maggiore questa ij^crizione, che è giusto riferire.

ff Deo Optìmo Maximo

« Divoque Angustino sacra illustrissinii Sena tu s Dreikanitani pervetusta uhi CoDciiìa Maiom Gag t. Dìsputationis examine rnedicoB approhat, audìtque Seoatu* idem Quadragesimae ConcioDes, ac uhi Tunete expugnata Siciliam advenìens, masi* mus Caesarum, Carolns Quìotua aoatheraa victoriae Purpuram oppendit» prirauinque ìtiravit Verhi Homiuis Addo MDXXXV* *>

Carlo V riserhò Bottoscrivere il privilegio in Palermo, come appare dal teito BOpra inserito. fl

Notizie su quella venuta di Cario V danno gli scrittori trapanesi : FardilL4 Annali della citià di Trapani (Mg. della Bìhlìoteca Fardelliana) pag. 302. ^ Ferro Guida jjer gli stranieri in Trapani, ivi 1 825 pag. 96 e 245« Mondello « Guidi artittica di Trc^ani, ivi 1B83, peg. 20, 23.

LI

Manoscritto della fine del secolo XVII che si conserva nella Biblioteca Fardelliana.

E un volume di pagine 474 rilegato in pelle in questo secolo, e nel dorso

vi è scritto Consuetudines ». I fogli sono alti cent. 31 e larghi cent. 3().

Nel primo foglio è scritto : « A spese provinciali , 1857 », e sotto con

inchiostro turchino è annotato : Questo Ms. fu trovato tra le carte d'un defunto

notsdo, e fatto avere alla Fardelliana dal sig. Rocco Mazzarese bibliotecario.

Nel margine inferiore sono due righe cancellate con altro inchiostro,

ma vi si legge chiaramente : « Ad usum mei D. Xaverii Piazza Procuratoris

Causidici, anno 1767 >. Questa menzione del possessore è estranea alla data

del manoscritto.

H manoscritto comincia: Textus Consuetudinum, Observantianim, Prìvilegiorum, Immunitatum invictissimi et fidelissimi S. P. Q. D. > Dopo questo titolo leggesi il Proemium ad Consuetudines praepositum. E quello del 1410 da me pubblicato nella presente edizione (pag. 4 e 5). Dopo il proemio (pag. 5) seguono le Consuetudini di Trapani : « Incipiunt Consuetudines terrae Trapani. Consuetudo I, De confu- sone honorum viri et uxoris, et utrum de liiis possint testari >.

I-ie Consuetudini di Trapani in questo solo manoscritto si trovano divise

^ Conguetudini 49, con la numerazione in numeri romani. Nessun numero

^^fo segno è apposto nelle aggiunte o dichiarazioni segnate de codon in

^* Capitoli. Ho dovuto perciò seguire quest' ultimo manoscritto per la uu-

^^^^ione dei capitoli del testo, notando per maggiore chiarezza e In'cvitii

^«mplice segno di paragrafi i pochi de eoilem. Vi è T inversione per la

^"^^ca de pignonfnts ec. (T. A. 36) , che è anteposta alla rub. Quihus ex

rawsri^ filli exhaeredantur (T. A. 35).

le Observantiae sono erroneamente numerate come seguito di capitoli ^^ Consuetudini. (Consuet. L— LIIII).

Cliiudesi il volume con l' Indice distinto delle Consuetudini ed osser- v^^^e. privilegi e documenti vari che contiene.

Questo manosci'itto è di minore impr)rtanza, ma è senìjire utile malgrado i fliolti errori di copia.

Polizzi descrisse ampiamente* il contenuto di (juesto nianoscritto nel gior- nale L'Iniziatore, Foglio di scienze, leffere ed arti, (Trapani, 1" dicembre 1858, N. 21-24, pag. 161-19Ó). A pag. 168 pubblicò Polizzi una sua versione dell'anzidetto proemio del 1410.

LH

Prima edizione delle Consuetudini di Trapani (1895).

Comparando il testo delle Consuetudini e Osservanze nei cinque mano- scritti, dei quali sopra ho dato chiara notizia, tenni per base il Regesto Po- ligrafo del secolo XV, trassi utili emendazioni dal Frammento (fol. 245 e 246), e notai le varianti principali degli altri manoscritti posteriori di Pa- lermo e di Trapani. Potei cosi nel 1895 formare la presente edizione nel modo che ho giudicato più esatto.

E questa la prima edizione delle Consuetudini di Trapcoii, perchè nel 1881 diedi in luce neW Archivio Storico Italiano i soli capitoli inediti non compresi nella edizione di Appulo (1498), e insieme le Osservanze e il privi- legio di Federico d* Aragona, che concedeva a Trapani Puso delle Consuetu- dini di Messina.

La pubblicazione di quelle Consuetudini fatta in Palermo (1887) nella Impresa di ristampe di A. Todaro e Luigi Pedone col titolo di Baccolta di Statuti Municipali Italiani (pag. 147-1 6G), fu una edizione imaginarìa. che ristampava i capitoli dell' Archivio Storico Italiano e delle Consuetudini di Messina, senza aver veduto alcun manoscritto in Palermo in Trapani.

Il Testo Antico delle Consuetudini messinesi, che in Trapani è raccolto, conserva i capitoli primitivi e vi aggiugne 0 riunisce altresì le dichiarazioni o riforme posteriori. Appulo (1498) riordinando con talune riforme le Con- suetudini messinesi, distinse e pose dopo gli antichi capitoli quelle aggiunte o riforme, come si scorge negli ultimi capitoli di Messina (cap. 48 a 56, pag. 46 a 60 della presente edizione).

Invece nelle Consuetudini raccolte in Trapani vennero aggiunte le di- chiarazioni o riforme dopo i capitoli, ai quali si riferivano, e per ordine di materia.

Cosi le Consuetudini di Messina riordinate da Appulo , e rimaste poi per unica legge, conservano il Testo Antico con alquante lievi riforme e con ordine diverso, e con varie suddivisioni di capitoli, e nel complesso ge- nerale formano lo stesso Codice, con la differenza che in Trapani non fa ammC'Sso il e. 60, 0 in Messina furono esclusi da Appulo gli antichi capitoli riguardanti prescrizione (T. A. 28j, erbaggi (T. A. 37), e quella parti? del T. A. 24 che riguarda i Giudei e che poi fu aggiunta nel 1559 da Cariddi nel cap. 47.

Nei solo manoscritto che fu già di un notare (sopra indicato pag. LI)

esiste la numerazione di 49 capitoli 0 consaetudini, e non sono numerati i de eodexn, quasi accessorio dei vari capitoli.

La Tabella Capitulorum del Begesto Poligrafo sebbene non indica numeri, contiene pure 49 capitoli (oltre i e. de eodem) , come fu da me dunostrato (pag. XX VIII-X X TX), ponendo in margine nel principio delle ru- briche i numeri entro parentesi. In entrambi i manoscritti era occorso il doppio errore di un capitolo duplicato, e fu da me sopra accennato (pagi- na XXTX, nota 2).

Era perciò necessario seguire quella giusta numoi-azione, e sarebbe «tato arbitrio il fare altrimenti (1). Anche a tale numerazione di 49 capitoli oltre i paragrafi de eodem, corrisponde la comparazione numerica, che per comodo degli studiosi del patrio diritto fu da me fatta noiVArchiino Storico Italiano, ^nendo a fronte i capitoli delle Consuetudini di Messina (Appulo); ed ora posso ripeterne il prospetto numerico, aggiungendo le parole iniziali dei capi- gli 0 paragrafi per maggiore chiarezza e premettendo il numero dei 49 capi- toli del Testo Antico (T. A.), già stampato nel 1895 come inizio della mia ^one deUe Antiche Consuetudini delle Città di Sicilia.

I cap. 49 della presente edizione corrispondono ai 68 numeri segnati

^^^^ Archivio Storico Italiano pel manoscritto del secolo XVI della Biblioteca

^^nnale di Palermo. Infatti aggiungendo i paragi-afi 17 de eodem della

^'^^Sente edizione, e il secondo de eodem del e. de praescriptionihus (Ms. Qq.

^5, fol. 32 r"), e il de eodem (Lata sententia in absenteni et non pro-

'^Pìt) del e. de appeUationibus (Ms. Qq. F. 55, fol. 31 retro) si hanno i N. 68,

^^^ sono appunto quelli indicati nella serie dell' Archivio Storico Italiano.

La divisione di tre de eodem nel e. de appellationihus, e la divisione del

^e praesfTiptioniìnis con un de eodem, sono speciali del mano.scritto della

* *^lioteca Comunale di Palermo.

(1) Negli Statuti, 0 nello Consueta<lini o Contutncs è il numero pro}:: rossi vo nei e. ^^cdem, sia perchè nel gran numoro di quei capitoli riusciva più couìoda la sorio pro- ^ ^^siva senza distinzione in iiaragratì , sia perchè non oravi n)anos<MÌtto cho ponte- ^^^'ise numerazione diversa e non progressiva, lo perciò non poteva sejzuire quell'e- ^^pio, molto più perchè negli antichi mnnoscritti (Ielle (Consuetudini di Trapani non ^^ìsle alcuna numerazione, e la Tabella Capitulorum del Rcffcstn Poìitjrafo e il niano- ^'ritto del notare in e. XLIX richiedono la numerazione da me seguita , cioè esclu- dendo i de eodeni dalla numerazione progressiva»

LIV

Prospetto comparato della Serie dei 49 capitoli del Testo Anti numeri indicati nell' Archivio Storico Italiano, e dei capito) Consuetudini di Messina (APPULO, 1498).

T. A.

(tbapami)

ARCE. 8T0R.

ITALIAÌfO

(18«t)

MESSINA (appclo)

PABOLE INTZTAT

DEL TESTO ANTICO

(trapali)

1

1

1

Viri et uxoria

4

Praemortuo.

&

Si vero praemoriatur.

2

2

48

Non est novunu

3

3

7

Vir pra^Diortua*

4

4

8

Debita quse.

6

6

12

Vira pr®morÈuo,

6

«

2

Pater et mater.

7

7

10

Patre mortuo.

11

Utroque parente.

3

Utroque parente.

8

8

6

Hi mortua.

9

S)

4y

Item reservata.

§1

10

4U

Iteiii m dìctas.

10

u

$)

Filio nato*

§1

12

16

Yiro et uxoro.

11

13

15J

Minor,

12

14

16

Viro ab intestato.

21

Puelliì.

13

15

17

Miiioret*.

14

IH

Immitieitte.

15

17

30

Vendicii>nes.

16

18

31

lutì protiumiaeoa*

§1

la

31

Re «t4ibilL

S2

20

Ó2

Provisuin,

§3

21

31

YenditR,

LV

T.A.

BAPANl)

AROM.STOR.

ITALIANO (1881)

MESSINA (appulo)

PAROLE INIZIALI

DEL TESTO ANTICO

(trapani)

§4

22

*

In nomine... an. MCCCLXXJ.

§5

23

31

Ecclesiae.

§6

24

53

Vicesimo.

§7

26

54

Cum sit.

17

26

26

Nullus.

§1

27

51

Septimo decimo.

18

28

27

Uxor.

19

29

29

Facto.

20

30

40

Debitore.

§1

31

40

Debitor vero redderit.

§2

32

40

Debitorie quantitate.

§3

33

55

Ad excludendas.

§4

34

55

Haec.

21

35

42

Lata sententia potest.

§1

36

42

Lata duraverit. Lata prorupit.

37

§2

38

42

Appellatione prosecutus.

22

39

36

Civis Messanae.

23

40

46

Poena.

24

41

47

ludaei (Cabiddi c. 47). Item mulier.

25

42

39

Data alicui.

26

43

42

A sententia non potest.

27

44

38

Nemo potest.

42

Item non debet.

28

4.J

^

Si quis liberatur.

46

Similiter probaveiit.

29

47

23

Filia nupta.

LVI

T. A.

(trapani)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

§ 42

43

44

45

4G 47 48 49

ARCH.STOR.

ITALIANO (1881)

48

49

50

51

52

53

54

55

50

57

58

59

GO

62

63

64

65

67

MESSINA

(appdlo)

PAROLE INIZIALI

DEL TESTO ANTICO

(trapani)

24

Fratribus.

32

Domo.

33

Domus.

35

Usurae.

34

Si quis.

22

Filius.

41

Rea inobiles.

*

Hertagia.

14

Rea stabilis.

44

De inaledicto.

45

De insultibufl.

43

Si inaritus.

43

Lex maritum.

20

Filius familias.

25

Re stabili.

28

Nulla poena.

22

Spurii.

13

Rem stabilem.

37

Mulier virum.

56

In personalibus

«

Martintjs. (1)

(1) Un asterisco * segna i cap. 10 § 4 e 49 (T. A.\ che sono di Trapani e noo ài Messina. 11 segno »-p indica che i e. 28 e 37 del T. A. furono esclusi in Mesanada Appulo, come egli ha dichiarato (Antiche Consuetudini , pag. 32, lin. 17, 21), e che del e. 24 (T. A.) fu tolta nel e. 47 di Messina una parte, che venne poi aggiunta àà Gariddi (1559), e nella presente edizione ò indicata in nota a pag. 46.

Lvn

Bianendo bx unica edizione le Antiche Consuetudini delle città di

Kcìlia deve collocarsi innanzi ogni altro il Testo Antico delle Consuetudini

di Messina raccolte in Trapani, perchè contiene il codice più antico e più

sicuro di (Consuetudini siciliane adottate o imitate in parte nelle altre città (1).

Le compilazioni o raccolte dei capitoli delle Consuetudini di Palermo e

di Messina non sono a noi pervenute in alcun codice antico e completo, che

^^ un testo genuino e sicuro, in manoscritto originale o in copia autentica.

^on Sono state munite di regia sanzione, che abbia approvato il codice o la

"<^lta dei capitoli nel suo intero tenore. Rimase per legge in Palermo il

^fisto pubblicato da Naso (1478) e poi da Cajo (1547), e in Messina il testo

riordinato da Appulo (1498) con taluni capitoli aggiunti poi da Cariddi (1559).

G^asGOBio nel fine del secolo scorso raccogliendo i manoscritti, nulla ebbe

Jer ^Cessina, anzi perfino ignorò V edizione principe (2).

Xnutile è riuscita ogni diligente indagine già fatta da me e di recente dai oiei figli per la ricerca di pergamene 0 di qualsiasi antico manoscritto di Con- iuetii<iini di Messina, e nulla si è rinvenuto nelle biblioteche 0 negli archivi di Palermo, Messina, Catania, Patti, Lipari, Castroreale, Girgenti, Siracusa e Noto. I^er le Consuetudini di Palermo ho già annunziato secondo un registro ii Grirgenti che il re Federico (1318) avea prescritto che in Mazzara fossero 8«g^te le Consuetudini di Palermo (3). Testa avea pubbUcato quel docu- meato (4). Le ricerche fatte in Mazzara rimasero inutili per gli antichi e ^®^xxti incendii dell'Archivio e della Biblioteca (5). Anche in Trapani fu

<1) Nei capitoli 16 § 5, 6, 7 (pag. 13), 17 § 1 (p. 14), 22 (p. 17], 44 (p. 21) ho ^^^to in carattere corsivo lo poche parole estranee al testo di Messina 0 speciali *' l^rapani : « in terra Trapani sicut » (16 § 5;; « per universitatem terre Trapani ^^"^ C16 § 6); €et Trapani » (16 § 7); €per universitatem Trapani sicut » (17 § 1); ' idem in Trapanense » (22); e et ita servatur Trapani o (44).

C5) Greg^jrio, Introduzione allo studio del diritto puhhlicOy Palermo 1794 , pa- nna. l79._Xe ho dato notizia sopra pag. XVII, n. 1.

(3) 11 Libro Rosso deirArchivio Comunale della città di Mazzara comincia con '^^«^ privilegio di re Federico del 14 luglio 1318 per Tuso delle consuetudini di Pa- \eTrno. Archivio Storico Italiano (1881, t. Vili, pag. 210).

(4) Testa, De vita et rèbus gestis Friderici II, Panormi 1775, pag. 277.

(5) Nel Libro Rosso di Mazzara (fol. 131-137) sono i « Capitoli del Capitano

d'anni » del i^ settembre 1525, e un capitolo finale (fol. 137) prescrive : Item che

tucti li officiali de la cita preditta in tucte le altre cause, questioni et negocii a li

citatini, incoli et hahitaturi di quella debiano in omnibus et per omnia observare le

CMHietiMliai de la felice oltà de Palermo, oome per lo passalo se hanno observali.

La Mantia. 8

Lvni

invano ricercato il manoscritto àéìÌB Consuetudini di Palermo^ le quali ei seguite dai Trapanesi per lungo tempo» secondo i documenti dei secoli 3 e XIV, prima che fosse loro dal re Federico concesso (1331) V uso è Consuetudini di Messina. Neil* Archivio di Stato di Palermo nulla si è venuto finora neanoo tra i pochissimi registri rimasti dei secoli XIV e della Corte Pretoriana (1). fl

È probabile che il codice delle Consuetudini di Palermo non cotI r antica aemphcità di un testo primitivo e cixe sia stato invece acccresci e forse emendato in talune partii e che Naso cancelliere, segretario, e pr editore abbia voluto riduiTe il test<» più completa e corretto unendovi dici razioni 0 lievi riforme ed aggiunta, che in vari tempi si erano fatte- Di ninna prova sicura rimane ; ma comparando alquanti capitoli di Palermi di Messina si scorge la differenza tra un test^ primitivo ed uno accresci o modificato (2). Può anche supporsi che nella serie numerosa Itm capitoli che davano norme per diversi argomenti, si fossero aggiunte corso dei sec<3li alquante dichiarazioni e correzioni al testo dei capitoh, non è verisimile che soltanto si fossero dichiarati o emendati i su la usura (1320) e la protimisi (1330).

Il Testo Antico di Messina al contrario offre del tutto distìnti i piteli primitivi e quelli posteriori iV interpretazione e rinnovazione pe£H di anni trenta (121*3-1322). ^

Posso ora rapidamente indicare le principali prove, che fanno riteo come Testo Antico delle Consuetudini di Messina quello centenni Consuetudini di Trapani.

È cerì^v che Trapani ottenuti (13 14) i privilegi di Messina eblje farne tosto eseguire le copie esattamente, e rimane la prova nel sunto (1315) da me pubbhcato (pag, XXXIX).

Convien credere che in simil modo dopo la concessione delle Gom tudini messinesi (1331) si fosse eseguita la copia di tutti i capitoli di C suetudini, tanto dei pmnitivì quanto dei post-eriori, che contenevano aggin dichiai*azioni o rifonne.

> riteo

atoM

I

(1) Nel Regesto Poligrafo della Bihlioteca Fartlelliana di Trapani a fol. 3i riferito il cap, 29 de prohibitìs edificiis, delle Conguetadini di Palermo, e In fin kgge : « Ex consuetmline paQliorrnitaiin conservala [«enea Archì\ uoi regni Regie C Preture felicìs arbts Pirnhormi ex l meta eat preseus copia. Coltacìone salva », 1^ Consuatudin», ^g. 184. ^

(2) Basta leggere i capitoh' m la protimiai (26 a 28)» e il cap, 43 e seg. su la ec nìone per couoscerG come le pHoììttve regole si troviao atuphate, dichiarate o limli

LIX Dopo anni qnaranta (1371) fu fatta in Trapani una dichiarazione sul termine di protimisi, e venne iniserita nel Testo Antico di Messina (T. A. 16 § 4, pag. 12).

Finalmente nei primordi del secolo XV i Trapanesi ottennero dal re Martino una dichiarazione (1408) su le appellazioni, e nella raccolta V ag- giunsero in fine come ultimo capitolo dopo il Testo Antico, e chiusero al- lora il Codice di Consuetudini col titolo di Consuetudines terre Trapani, che sono tutte di Messina e nulla contengono di Trapani, tranne questi due

capitoli (1371, 1408).

Da quel tempo rimase inalterato quel Codice , tanto che altri capitoli speciali di Trapani fuix)no aggiunti e distinti col titolo di Observantie terre Trapani.

Non può mettersi in dubbio che nelle Consuetudini di Trapani sia con- tenuto il Testo Antico delle Consuetudini di Messina, e prova solenne del loro inizio ne offre la testimonianza dell' insigne e dotto prelato Nicolò Tk- DKscm (Abbas Siculus 0 Panormitanus), che nel ComU, 63 ha conservato il testo del capitolo fondamentale della comunione di beni fra coniugi e figli come approvato dall'imperatore Federico per la città di Messina.

Tboeschi con sapiente CamUium dimostrò che era invalido il legato ad pias caiisas contro il divieto della legge municipale, che per bene dei figli permetteva alle madri di disporre soltanto di una metà degli immobili se non avessero mobili. L' autorità del dotto prelato e la forza di sue ragioni resero celebre quel responso, che vedesi perciò citato da molti scrittori ita- liani e stranieri. Tedeschi scrivea (1-1:25; quando esistevano gli antichi ma- noscritti di leggi municipali, e risaliva alla più autorevole sanzione di quella consuetudine (1).

« Stante quadam constitutione quondam Frederici Imperatoris, quam ipse e<lidit hominibus et populo messanensi regni Sicilie tenoris infra- scripti. videhcet :

Viri et uxoris bona omnia a quacumque pai-te proveniant, natis filiis confunduntur et unum corpus efficiuntur. Et volentibiis viro et uxore divi- dere cum filiis, tertia pars bonorum tenetur (dchcinr) patri et altera matri, et reUqua tertia filio vel filiis. Premoi-tuo vero patre vel matre ab intestato,

(1) Nicolò Tedeschi fu eletto Abate di S. Maria di Maniaci nel 1125 quando scris.se i Cott^Hia, Fu detto perciò Abbas Maniacensis, che per errore si vede indicato nelle antiche edizioni por Mamacaisis 0 Monticensis, Si distinse al Concilio di Basilea. Fu caro ad Alfonso il Magnanimo , ed infine fu Arcivescovo di Palermo , ove mori nel 1445. Le suo opere furono stampate nel secolo XV e riprodotte in varie edizioni.

VE.

et filio vel filiis viventibus patre superstite vel maire, tertia pare premortili cedat filiis vel filio. Et sic iidem fìlli habent duas parte®, unam debitam mbt iure nature» alteram parentis premortui. Si vero pater pi-emorìatur testatila, eius stabìtur t^stamcnto^ dummodo in eodem testamento de tertia filiossuca recognoscat. Si vero premorìatur mater, potest de mobilibus tertie sue por* tionis prò velie testari, Stabilia vero, ea mortua, cedunt filiis, Bi autem noe Bvmt mobilia, potest de stabilibiis usque ad medie tatem valori» eonundcn stabilitim iusta extlmatione testati * (1).

TitDEBCHi dice poi che tale legge è dell' ìnipenitore, e accenna che sa- rebbe sempre valida se fosse statuto della citt4\ : « Dieta constitutio fuit edita ab imperatore et sic est ius commune quoad eos. Et idem dicerem ubi ìpsa civitas hoc statuisaet, quia in hoc habet potestatem a iure communi, ut in l Omnes popu/i » (2).

La sanzione sovrana garentiva da ogni imprudente mutazione, ed iiccre- Bceva V autorità della consuetudine municipale.

Sventuratamente per la perdita degli antichi documenti e privilegi é Messina non é rimasta alcuna memoria della costituzione di Federico, ma non è lecito di trame argomento per negarla o per attribuirla al re Federie» d* Aragona, poiché prima che egli giugnesse al trono e^steva quella comu» nione, oonfusione e tripartizione di beni tra coniugi e figli in Messina, Qaeato giovane re nel giorno di sua coronazione (26 marzo 1296) promulgava al- quante costituzioni, e in quella De ffa-onbm proditorum et fiJiWj mitigando la confisca per le famiglie dei ribelh dichiarava : « Si vero pmedictì eonun mariti mortui fuerint, sLquidem non existentibus liberis, dotes suae reslj-

(1) Così coiiiincia il ConstL LXUl *li Tedeschi nella edizione di Ferrar» 1475. Sono premesse al volume dei Cofisilia le parole : « In D«ì omnipoteotis nomine Arocn- Infraacripta Buat Gonidi ha seu alle^atiooe^ tàcìe seu composite per Reuerendum».» dominum Nicolaum de Sicilia ahbatem Mamacen. {corr, Maniaccn.) decretoniui doc suhtilissimiim, anno dni MoCGCOXXV"* «. La Manti a, Lcf/f/i Cimli à4^l Rtffm di *5?fci/ia (1130-1810), Palermo iS95, pag. 177,— Hartwig (Drt-s Stad t rechi t?on Messmo, Caaset u* GStlingen 1867, jjag. 53) credette interpretare D. ABB, per Andreas de Harbaxb^ mentre era notissiino designarsi Abbas il celebro siciliano Nicolò Tedeschi. Poscia anche dubitando, in pagina separala (p* 75) in fine del volumetto ag^oageva supplemento e cor res iene, e diceva che forse la Siqìa D. Abk può io terpre tarai Ah- bas Sicuìus aut Panonnitmttis ^ ma deplora che non ixjlea vederne ì Consiiia, queir illustre siciliano non era lecito ignorare il nome e le opere, e mi semhra im- possibile mancarne gli esemplari nelle ricche hiblioteche di Halle e di Gottinga.

(2) É la nota legge Di^. lil>. I, tit. I, de jmtitia et jurCt (v, 9, Cajo, InsL

L33 tuntar eìsdem ; Uberis aaiem esdstenttbos, tertla pars boùonim com- aiùnium tempore constantis matrimonii dicids mnlìerìbos relazetor; de duabus ▼ero partibns praedictonun bonorom filiabus tantum, humanìtatìs intuita, volumus alimenta praestarì, masculis omni emolumento honorum huiusmodi penitus excludendis » (1). Cosi è manifesto che il re Federico riconosceva sin dall' inizio del suo regno come consuetudine generale la sola comunione fira ecmiogi per la nascita dei figli (2).

Indi a poco (1® novembre 1322) facevasi in Messina per la deduzione di e lucra sordida et male quaesita > la dichiarazione di quella Consuetudine di comunione Viri et uxorls, dicendola antiquam consuetudinem. Non poteva darsi tal nome se fosse stata quella consuetudine introdotta dal re Federico, che allora da soli ventisei anni regnava, e ben si poteva piuttosto iatendere quella designazione di antiqua per la sua antica orìgine e V antica approvazione di Federico imperatore.

È notevole anche 1' esistenza di antica norma su la prescrìzione barba- rica di un anno, un mese e un giorno ammessa nei capitoli del Testo An- tico (cap. 28) e in Patti (e. 32), e che ricorda altresì una costituzione di Ghiglielmo II, della quale non avvi altra notizia. Anche Arrigo VI ammetteva quella breve prescrizione in un privilegio per la città di Messina (3). Le brevi prescrizioni furono riprovate da Federico imperatore nelle Costituzioni

(1) Capitula Regni Siciliae, Federico, e 6.— La Mantia, Leggi Civili del regno di Sicilia (1130-1816;, Palermo 1895, pag. 193.

(2) Lo legge dava norma generale pel caso ordinario di matrimonio coniugi che avevano dote e beni, che si confondevano per la nascita dei figli. Non tenea ragione dei coniugi anco senza figli, pei quali area luogo l;i comunione pel solo do- corrimento di un anno dopo il matrimonio, che era ammessa in Palermo, Caltagirone, Piazza e poi in Corleone e più tardi in Castrogiovanni. Neanco facca menzione dei cooiugi poveri, pei quali in talune città era ammessa la comunione degli acquisti anco senza figli (T. A. 10 § 1. Appulo, c. 15. Palermo, e. 46. Patti e. 20— Noto e 9;.

(3) L'imperatore Arrigo VI nel 1194 confermò gli usi e le consuetudini di Messina e inoltre statuì : Praeteroa statuimus ut quicumgue possessionem aliquam per cmnum unum et mensem unum et septimanam unani et diem unum tenucrit cum iusto fittilo et sine calumnia, et ac'or praesens fucrit, possessor ci responderc uUerius non teneatur ». Gallo, Annali di Messina, t. II, pag. 08-70.— De Gherrier, HisU de la lutte des Papes et des Empereurs de la maison de Soiiahe (Paris 1858, t. 1, pag. 499).— iirc/^ Stor, It. (1881, t. VII, p. 'M3), Legr^i Civili del Regno di Sicilia, Palermo 1895, pag. 311.

Lxn

del Kegno (1). Mabino da Cabamakico notò : Hoc locum habebat Mes* sanae (2), ApptrLo escluse qnel capitolo di testo antico, dicendo : Qoid enij» de veterrima illa praescriptione nos acire opotiet? ai oonstitutio Duram imperatoria Frederici eam penitus ittssit aboleri > (8).

L' iuipenitore Federico \ietò pure il diniego di appellazione nelle ma- terie criminiUi^ che dicevasi pei*mesao dalle Consuettidini di Messina (4).

Anche il cap, de tiertagiis è di antica origine, e Appulo eedadevalo come già caduto in desuetudine : « eius capituli usus nullus apnd nos extat i (Antiche Consuetudini, png. 32).

Coiilermasi ia prova della vera antichità del testo conservato in Trapini col fatto indubitato di riforme e dichiarazioni, ohe ae ne facevano sul fine del secolo XTTT e nei primordi del X1V\

Sono di epoca ceiia (oltre la BOpra notata dichiarazione del 1322 per nulle qmeòita) alquanti capitoli di dichiarazioni o riforme aggiunte al testo primitivo delle Consuetudini di Me^na , e tutte inberpi'etano e riformADo antiche Conisuetiidini di Messina^ le quali doveano perciò esistere da Inngo tempo e forse dii un secolo.

Bimane dell'anno 1293, anteriore al regno di Federico (1296), nn'ao- tica dichiarazione su la protimit^i fcap. 53 Messina T. A. 16 § 6) che viene poi ricordata in altra del 1302 (cap. 54 Meaama T* 16 § 7), ed infine si è conservata nel codice altm dichiarazione e nuova consuetudine del 1311 per protimisi e contratti (6),

(1) ComL Regni Sic. lib. Ili, lit. 'SI,— Leggi Cif>ili^ pag* 311.

(2) Cotist. Regni Siciliae cuftì cotnnumtariìs vef^rum luriscon^iultonÀm , Napoli, Cervone, 1773, pag. 394 nota e.

(3J Antrche Consuetudini, pag. 32, lia, 18-19.

(4) Nel Regesitim di Federico del 1240, pubblicato da Carcani (Napoli 1786, pag. 354, n,*» XXVII) do|w le Constituiiones Regni Siciliae^ si legge t Tu alicui ap- pella tiooi Don defers, assereais hoc do ubleota esse cùmuetudtne civitatis Messeaute^ Cura igititr talis coasutìtudo iuri penitus adverselur.....* w. Nel T. A. 26 (Aatidi ConsuBludìnf, pag. 18, Un. 5) è stabilito: Gundemnatus crirainaliter de puhlico mal< appellare non tea t ».— Messina e, 42, pag. 45 Un. 17-18»

(5) Il cap. 5t di Messina (T. A. 17 § 1) ha la «ola d^gnaxione del gioraoil del mese e della indizione, 0 rimane incerto bc sia del 1291 o degli anni seguenti nel^ I^criodu in eiii si faceano quelle dicbiaiazioni, che vennero poi mccolle ed aggiunte ai capitoli primitivi del Testo Atiiivo, H cap, 50 di Messina Pro imintmentis Mramiis (11 gennaio, XI Ind. 1297) non è conipreBO nel Testo Antico di Trapani. Lai date di varie riforme sopra indicate mancano nel Testo Antico^ tranne poi e. IG § 6^^^ e ai desumono dal testo riordinato di Appulo che le ha indicato.

LXTTT Qaesti cenni bastano per dimostrare come risalga a tempi molto ante- riori al regno di Federico d' Aragona il Testo Antico di Messina, e come le Tarie interpretazioni e riforme per la protimisi (1293 1311) provino pure che le vetuste Consaetadini di Messina sa la protimisi raccolte nel capo primi- tivo (T. A. 16) doveano essere compilate dopo la cost. Satwimus delP impe- ratore Federico II (1).

U ordine dei capitoli del Testo Antico dee ritenersi conservato in Trapani, poiché le Antiche Consuetudini di Messina e di altre città che molti capitoli ne adottarono, cominciano sempre dalla comunione col primi- tivo testo Viri et uxorìs approvato da Federico imperatore. Non dubito che in Patti e Lipari la compilazione cominciasse egualmente da comunione, Viri et uxoris, e che per inesattezza o arbitrio di compilatori o di copisti furono aggiunti e premessi i primi dodici capitoli che cominciavano con V Item, indicante manifesta aggiunzione, mentre dal n. 13 sino al fine per tutti i capitoli non avvi quelP Item che indica V aggiunzione, ed io ho con- servato in questa edizione quell' ordine per la scrupolosa riproduzione dei manoscritti, e perciò può dirsi che anche Patti e Lipari , come Girgenti e Noto, conservano in gran parte V inizio e V ordine dei capitoli del Testo Antico (2).

Quando sul fine del secolo XV Appulo riordinava le Consuetudini, con- servò nell'inizio la prima parte del capitolo Viri et uxoris su la comunione, aggiungendo la dichiarazione che dicevala consuetudine del regno : e Sae- pius enim scriptum est, et in toto regno consuevit », sebbene abbia divido in tre parti quel capitolo (Coiis. di Messina e. 1 . 4. 5); e ciò faceva per rimportunza di quella consuetudine foiulainentale e percliè vedevala in molte città all'inizio delle Consuetudini, che quel capitolo di Messina adottavano.

È mestieri aggiungere che i capitoli su i danni dati dagli animali nelle campagne non sono nel Testo Antico di Messina conservato in Trapani nelle Consuetudini di Palermo e Caltagirone, e perciò neanco in Piazza. È probabile che Messina, città marittima e commerciale, non V abbia ammesso

(1) Legr/i Civili del ref/no di Sicilia, Palermo 1895, \)&g, 238.

(2) Potrebl)e dirsi che Siracusa e Catania avessero pure cominciato la compila- zione con la consuetudine su la comunione dei Leni tra coniugi e figli, poiché soltanto vi si premettono i capitoli sui danni dati , e in Catania anche quello degli ufficiali (Siracusa e. 4, Catania e. 3). Nelle Consuetudini di Caltagirone è premesso un Tra^ ctaius de jure protomiseos e cominciano poi i capitoli della comunione. Anche Corleone (1439), dopo un preambolo, comincia i capitoli Bona viri et uxorìs^ ancorché seguisse in gran parte le Consuetudini di Palermo.

'fp i capitoli pciuiitm del Codice e abbui prowe<luto oon capitolo specì&Io| e isolato.

È certo die Gìrgentì (1304), Patti (1312) a Lipari , ae coatengono 31 testo alquanto simile > e le tre città di Siracusa 1 Noto , Catania (e Patema I cbe ka adottato le Congaetudinì di Catania) ne riproducono le norme pnn- cipali, e non è veriaiinile che quelle città le abbiano desunte da Patti e Lipari*

L^esistenza di capitolo antico e isolato di Messina su i danni dati mi pare più probabile, avendo trovate quelle norme barbariclie in due capitoli di Trapani, uno con la sola indicazione del mese e dell'indizione, e V altii» con la data 1407, ed inoltre una riforma con approvazione regia, senza dati, e quei testi ho sopra pubblicato (1).

Anco un privilegio del re Federico (1312) per Palermo accenna pw pena e risarcimento di danni dati (poenae nomine) il pagamento seooiulo il numero degli animali, e prescrive il modo legale di prova (2)*

Dopo le notizie finora indicate, per non dime più oltre aggiungerò sol- tanto che Appulo {1498) riordinò e in qualche parte riformò il Testo Antico quando Grirgenti {1304) da due secoli avevane già adottati alquanti capitoli, Patti nel 1312 il massimo numero ^ e molti Noto (1341) nei loro codici di regìa sanzione muniti , mai mutati o accresciuti. Trapani dopo il 1331 raccolse come proprie consuetudini tanto i capitoU primitivi , che le dichia- razioni 0 rif Oline posteriori (1293-1322), mal fino al secolo nostro tenne ragione del codice riordinato di Appulo ; sicché non può dubitarsi cbe il testo antico e più completo deUe Gonsuetudini di Messina sìa quello conte- nut^> nelle Consuetudini di Trapani accresciuto delle posteriori riforme^ e i^ parte dalle altre città adottato*

Questa edizione delle Consuetudini ed Osservanze di Trapani e di alcuni privilegi, non comprende i capitoh di vario argomento col titolo : Capitul^ generalia terre Trapani, che rimasero finora inediti e che sui manosciitt» di Trapani vengono per mia cura pubblicati (3). j

(1) Tah capitoli aopra puhbUcati (pag. XX XVfl- XXXVIII) su i danni dati soocp nel Eegesto Poligrafo (foL 323 e 335),

(Z) De Vio» Privitecfìa Foelicis Urbis Panormitanae, Panormi 1706, pag* 42 43. -^ E Doto che le norme legali per danni dati venivano designate per le consuetudim e leggi harbarielje in varie regioni italiche, e veggonsi accenoate nelle Const, di Fd> | derico (lih HI, tit. 53-58%

(3) Comolato del Mare e dei Mercanti e capitoli wiri di Messina e di Trapmit\ Palermo i897| pag. 15 e seg*

LXV

n.

CONSUETUDINI DI MESSINA

I. Testo Antico di Messina adottato in Trapani per privilegio di Federico d'Aragona (1331), e copiato dai Trapanesi quasi proprio codice col titolo e Consuetndines terrae Trapani».

INeì tempi della maBulmaDa dominazione Palermo era la capitale colta ricca della Sicilia. Messina era la città più importante pei Cristiani, che lìtavano nelle parti orientali della Sicilia e aveano frequente commercio con le popolazioni crìstìane dell^ Italia meridionale soggetta al dominio bi- zantino e conservavano le cristiane credemse e le tradizioni del diritto gin- etintaneo e greco-romano 0 bizantino, specialmente negli atti della vita civile. Messina ebbe poi antiche conBuetndini derivate in parte dalle tradizioni e da pratica di antico diritto, e in parte da nnovi usi di gennanica origine tokx^dotti dopo la conquista normanna per la venuta di Franchi, Normanni, Longobardi ed altre genti*

Indubitata è resistenza di Consuetudini di Messina nei tempi normanni e svevi T e se ne fa menzione nelle Costituzioni del regno di Sicilia e nel Begesfco deirimperatore Federico e in vari documenti di quei secoli.

Federico riguardo alla tricesimai che dichiarava dovuta ai magistrati in liakuie cause civili, ordinava che nelle città di Napoli, Salerno e Messina I natta fesse innovato (1).

Ordìnara (Const, R. Sic^ I, tit 106) che neEa pena di contumacia in- ^^^''«ase ogni cittadino chiamato a comparire fuori della propria città in giu- ^^ civile e criminale (in civilibus vel in criminalibug causis) , e prescrivea ^^ niuDo potesse esimersi, come fino allora face vasi (se hactenus tuebantur), invocan^^j i privilegi e le Consuetudini, che in Messma e altrove esi- ■'^^o, e dichiarava che per lo avvenire non avessero alcuno effetto: e Pri- ^"*gia qoibusdam locis a nobia vel predeceasoribus noatris indnlta, necnon

(1) CùnsL U. Sic 1 , 72. Gregorio (Opere^ pag, 230). Afflitto , Conat ym«m 1562 , f. 229. Pecchia, Storia civile e politica del regno di Napoli^ ivi ^7^8, 1. 1, pag. 221. WiNKELMAiiN, De Regni Siculi administratione quali^ fUerit regnante Friderico imperatore et Siciliae rege, Berolini 1869| pag. 48.

Lk Maktu. 9

Consuetudìnes in locis ipsis obtentas ^ velati Messane , Neapolì , A verse,

Salemi, vel alila quìbuscumque presenti oonstittitioiie irrita et inanìa ease

oenaamna >,

Inoltre Federico negava allo Stratigoto di Messina di esigere la compo- sizione di cento anguàtali per ornici dii clandestini " cnm ìstud de novo sit nostris ooBSfcitutionibas ordiuatum e dichiarava che perciò spettava Già- stiziere " iuxta qtiod in nostris constitutionibus continetur (1),

Bue ordini (1240) a nome deli^ imperatore Federico sono nel lUge^to pubblicato da CAacAJii (ComtUutiones Regni Siciliae, Neapoli 1788, pag. B52-354). Nei primo Federico scrive al GinstiEÌere die non deve impedirsi T appella nel criminale giudizio vietato nella Consuefendin© di Messina, e dice che ne scrìverà allo Stratigoto (2). Nel secondo ordina allo Stratigoto di MeasiM ammettere V appellazione^ essendo contro il diritto la Ooogoetodiiie di Messina che la negava , e 1* ho riferito sopra col testo della oonsiietudijie {pag. LXn, n. 4).

Nel Registrum Friderici II (1241-42) pubblicato da WmKEiMAym. Ada Imperii inedita mecnli XIÌIj Innsbmeh 1880, pag, 67B) è nn ordine al gia- etizìere : " Daximns ptov^dendnm ut criminalia ipsiin «vriiatis, qoe in cebelliut Cam baiulacione hactenus vendebantnr^ in extaUnm de cetero non vendantur „.

fiicci.iKi>o DI 8, GBBHA.iro Barra che nel 1232 una sedizione avvenne in Messina^ perchè i cittadini asserivano che il G-iustiziere Riccardo di Mente- nero violava le libertà dei Messinesi, ** quem oives dioebant oootra eorodi ftcere liberta tem „, Pederioo poi entrato in città (123^) condannò i colpe- voli a morte " quondam snspendio , et qnoadam incendio condemnavit ^ (3).

Bastano questi cenni a far manifesta rantichLusima esistenza di privilegi e Consuetudim di Messina^ che Federico indicava sia per eonservarad Toso, sia per dichiararle inefficaci se fossero contrarie al diritto e alle eae noveUe Oarttorioni, che volea prevalenti ad ogni contraria consuetudine e l^ge.

E nseetieri far oetino di aleniti antichi documenti, che offrono la profi deH' eeisteiìsa di Ooneuetndim primitive di Messina.

i

<

(1) Cotist R, Sic, ed. CURCANr, Napoli 1786, (Regestum) pag, 244,

(2) < Quod auteiii Straticotiis Messane sicut scripsisti nulli appellationi in criminaH iudìcio interposite defert, asserena hoc esse de Consuetudine Messane ohteota , cum talb Consyfttude iuri vìdeatur peni tua avversari » maadainus ul hoc de cetero fieri noD permiclas, ot ecce quod eìdein Stratìcoto scribi mùa auper hoc,»**. > ^ Ne ho fatto cenno sopra pag. LXtl, n* 4.

(3) Del Rk, Cronisti (Svevi), Napoli 1868» pag. 11.

4

Lxvn

MI linùto per brevità a poche iadicaaioai, Nel Tabulano di 8. Maria di Malfino di Mesdna è una pergamena inedita del 29 settembre 134^ per qaistàoni di crediti e transazioni, e vi è detto : < prò quibua nongentia tarenia Caria Messane induxerat in possessionem eamdem dominani Paulam nomine psgnorìs, secuodum coasuetudlnem Messane..,,. »* Nelle clausole fìuali si dkbitfa: « renanclaverunt predioti.... omnibus legibus, coiiBtitu<^iombudf con- suetudinibus antiquis seu novellìs, et specialiter dieta domina Paula re- mmciavit ausìlio legis Yelleiaiii et omni auxiiio quo mulìeribus et vidois nbvenitiir» (1).

Nella pergamena del 9 marzo 1243 P^^ locaxione (caifeUn) di una vigna è ricordato: renuncìando expregsim consuetudinibus civitatis Messane de cabellis (C£r, T. A. e. 31).

In altro doctimento del 17 dicembre 1252 la madre e il iratello delia

^K>sa costitaivaao < in dotem et prò dote pacta et conventa» oontempla-

leone predicti matrimonii » ona casa, dando < licentiam et liljeram potestatem prefktam domam sibi datam in dotem habendì, tenendi, possidendi, utifruendi, gandendi et de ipsa faciendi tamquam de re datali, secundum Consuetu- jlto^in civitatis Messane >, Promebtevasi la ratLdca del minore dopo la gna età maggiore, con pubblico strumento : et quod eidem Leoni de ratiii- MtÌQDe et concessione et confirmatione ipsius domus fieri facìat ad cautelam ejqjdftn* Leonia competens et ìdoneum instrumentum omni solemnitate pe- niofeanif secundum Consuetudinem civitatis Messane » (Ufn 1\ A. 26, 28).

In altro documento dei 1366 si in dote alla figlia < dedit et tradidit

in dotem contemplaeione matrimonii » la metà di «ma casa per fame

uso e goderne come di cosa dotale, « in ea faciendum de cetero tamquam ém re dolali libere velie snum ». Inoltre si concedeva (concessit in cabellam) ¥ alÉsa mela della casa, col patto « non destituere vel molestare ipsum do cabdla predicta et possessione diete medietatis ipsius infra dictum tempus» causa dande dods, vendìcionìs vel alicuius alterius incumbentis necessi- t&tis articulo, renunciando expressim consuettìdini Messane de cabellis (C£r. T. A, e. 31).

Nel Tabular io di S. Maria Maddalena di Messina è un documento del 1203, ed è importante percbè vi fa m^enzione dei matrimoni contratti in Messina mare Grecar um^ pei quali non esiste capitolo speciale nel Testo

(t) Tabulario di S. Marta di Malfino,— Archivio di Stato di Palermo. Per- IfameoA n. 15* Cfr. cap. 36 (T. A*) de pi^norii^us et distractionibt4* mrum.

Lxvm

Antico di Messina, e solo in Palenno si ha ona regola speciale pei matri- moni more Orecorum (e. 43, lin. 9-13 , e e. 47. Antiche Consuetadini pagine 190 e 192).

È detto in quel documento : e Eadem Herina cum patre prefati Petri viro suo iuxta morem Greconim matrìmonium contraxerat, et licebat mulie- ribus Qrecis bona, que eis cedunt paterno iure vel materno, vendere et alie- nare, non obstante iure fìliorum secundum bonos usua et consuetudlnes

civitatis Messane Et quia, sicut supra dictum est, sibi licebat secundum

morem Greconim ipsam vineam vendere, non obstante iure ipsius filli sui, Curia predictam vendicionem celebrari permisit > (1).

Dei documenti greci di Messina ricorderò soltanto alcuni. Molte vendite, donazioni e permute sono stipolate da entrambi i genitori o dal superstite insieme coi figli maggiori o minori, senza esprimere se per la comunione e tripartizione dei beni si facessero in quelle proporzioni i contratti come era più probabile, o avesse quel condominio altra origine di successione, o altro acquisto in comune (2).

In un documento latino del 16 marzo 1203 è la donazione, che un ve- dovo faceva dei suoi beni stabili alla Chiesa e Casa di S. Maria di Giosafat per la terza parte a lui spettante, avendo dato le altre due terze parti al figlio e alla figlia, e per la morte del figlio quella terza alla figlia, e Qae bona mea stabilia sunt tercia pars omnium tenimentorum meorum, illius vi- delicet quod habui de dote uxoris mee Leticie predicte , et eius quod de censu meo emi, quam terciam partem predicte Ecclesie mecum obtoli ai prelegitur; duanim siquidem predictorum tenimentorum par cium resi- duarum, unam dedi filio meo Bartholomeo predicto, defuncto videlicet post obitum matris sue predicte Leticie, et aliam dedi eidem filie mee Marie pre- nominate eam contingentem; defuncto itaque filio meo suam terciam porcùmem prenominate filie mee Marie concessi propriam cum suis heredibus perpe- tuatim habendam> (3).

(1) Questi documenti rimanevano inediti , e vennero pubblicati in Palermo nel 1895 dalla Società Siciliana i^er la Storia Patria (voi. XVI, pag. 16, 147, 155, 183).

(2) Documenti greci degli anni 1122, 1137, 1149, 1172, 1176, 1182, 1183, 1196. 1223. CusA, Diplomi greci ed arabi, [non] tradotti, [né] illustrati^ Palermo 1868, pag. 323, 330, 332, 347, 373, 375, 413, 434, 521, 636. Alcuni sono altresì pubblicati da Sfata, Pergamene greche, Palermo 1862, pag 257, 297; Diplomi greci siciliani inediti, Torino 1870 (nella Miscellanea di Storia Italiana, voi. IX, pag. 444, 448; voi. XII, pag. 65, 81).

(3) Documenti della Società Siciliana di Storia Patria, (serie V) voi. XVI, pag. Id

TiXTX Nei iarasferìmenti di dominio a tìtolo oneroso o gratuito è frequente negli atti greci la clausola, che attribuiva il perpetuo possesso e godimento e la libertà di dispome a qualsiasi titolo, e dicevasi anco dando in dote ; ma queste parole omettevansi nei trasferimenti a favore di Chiese (1).

Sovente nelle trasmissioni di dominio trovasi il patto di garentia e di- fesa, e per mancanza o inefficacia della garentia è convenuto di restituire il doppio della somma ricevuta e di pagare una penale alP Erario o Fisco (e 44 T. A.).

Trovasi anche in una donazione di agosto 12 80 la clausola finale simile a quella contenuta nella pergamena inedita del 1246 sopra riferita ; ma si aggiunge la rinunzia ad ogni diritto scritto e non scritto (2).

Non occorre ricordare altri documenti editi o inediti di quei secoli, dei qiiali tengo ragione nella Introduzione Storica.

Le antiche Consuetudini in Messina veniano riducendosi in iscritto in separati capitoli speciali di vario argomento, per evitare i dubbii o le con- troversie su r esistenza o la prova di Consuetudini non ancora ridotte in Mcritto. Basta un ricordo di alcuni più antichi capitoli, che vennero poi rac- <5olti e compresi nel Codice 0 Testo Antico delle Consuetudini di Messina, ® càe contengono anche sanzioni che si trovano nelle Constittttiones regni ^iae dei tempi normanni e svevi (3).

La comunione e divisione di beni tra coniugi e figli era approvata ^^ Costituzione delP imperatore Federico, come appare dalla testimonianza ^^revole del celebre Nicolò Tedeschi (4j.

(1) Documenti greci del 1162, 1170, 1176 e 1196. - Gi'sa, Diplomi, pag. (S'M). ' ^^tto Et; rpotxa; te'xvwv ypa96iv. Spata, Pergamene cit. pag. 272. - Miscellanea di ^^*~»<j Italiana, voi. IX, pag. 446 e 448.

C2) CuSA, i>ag. 466. Vi è detto xa\ ::5v oXXov S-xaiov Ypa;:Tov xai rj aypa^ov. ^^•^t'A, Pert/ameìie cit. pag. 362.

(3i Ne ho dato notizia nell' ArcA. Stor. Italiano (1881, t. VII, pag. 32:^), e «^^t^ pag. LIX e segg.

(4) Ho riferito a pag. LIX il lesto. No avea fatto mon/ione nelT Ardi, Stor. Itiliawo (t. VII, pag. 315; t. Vili, p. 192; t. IX, p. 330;. In Messina e nelle altre c^^tà, che oe adottarono la Consuetudine Viri et uxoris, non fu ammessa la comunione tra coniugi senza figli per la sola durata del matrimonio oltre Tanno, che trovasi nelle aotiche Consuetudini di Palermo, Caltagirone e Piazza, e nelle posteriori di Coilcone e di Castrogiovanni. Esisteva in Messina (T. A. 10 ^ 1 Appulo, c. 15), Patti (e. 20;, Noto (e. 9), Palermo (e. 46) la comunione di acquisti fra coniugi che aveano con'

Non paò dubitarsi dell* aotiGa origine delle nonne legali sa la iefm (o. 23), anfiloghe in parte alle Costitoaioni ayeve (I, 17-19). Esisteauo regole speciali (o. 24) di prove nei giudÌ2Ì per testimonianza di donne, e ammiasìeiia di deposmoni dei Giudei (1). Bimane un antico capitolo su la prescrizione di un anno per l'acquisto d^immobiii (e. 28), ed è ricordata una costituzione de] re Guglielmo II, della quale non avvi altra memoria (2). Anche pel daaUo giudiziale (o. 39) troviamo norme in parte conformi alia costituzioni sveve (U, 32-33). Antiche giono le regole su la prova del delitto ricavata dal giura- mento deirotfeso o delFaccusato (e. 40), Le sanzioni su gli adulterii (e 41) riproducono due costituzioni (IH, 81, 82) di Ruggiero (3)

Può ritenersi che nel secolo Xm foe»ero raccolti in un codice \ piò antichi primitivi capitoli, poiché si trovano (1293-1322) capitoli d'interpreti'

tratto nozze aeuza dote beni, nel caso ^\ figli non nati o premorti. L'ho pure aooennalt) pag, LXI, a 2*

Una grande differenza e novìUi per co ni un ione di acquisti fra coniugi fu intro- dotta soltanto in Siracusa (e. 4, perciò indicato T, A. i [modificato], ^AalillM Confuetudinj, pag« 82 \

In questa Prefazione alla edizione dolio Antiche Consueiudim non mi occQpOiii origini atorìche e comp razioni con leggi, statuti e consuetudini italiaoe e stram^fé, e ne fo T esposizione nella [ntrodmione storica,

(1) AppULo omise la prima paile del e. 24 (T. A.) per testimonianza di Giu^ e fu poi pubblicata da Caeidoe ;I559 nel e, 47 (Antiche Consuetudini, pag* 46, Iinj4)«

(8j GaEOoaio (Introduzione^ pag. 175; Opere, pag, 46j indica a ragione cop<J proprie di Trapani le ObserDaniiae^ ma poi a torlo soggiunge « 0 tale ancora uni legge sul tìtolo di possedere, ed è ivi citata una costituzione del re Guglielmo ». Egli ignorava T edizione di Appulo (1498), che avea dichiarato nella Prefazione di ave» escluso alcuni capitoli come caduti in disuso 0 corretti e aggjugneva : < Quid eoit» de veterrjma illa praescriptione nos scire oportet? Si conslitutìo Duram imperatoris Frederici eam penìtus ìussit aboleri », Tale capitolo su la prescrizione era allrctì nelle Consuetudini di Patti, desunte da Messi un (cap, 32 Antiche Canati etu din ì, pag. 70), ^Della costituzione di Arrigo (1104) su T antica prescrizione di uti anno ho tenuto ragione nel volume / Privilegi di Messina {\mg, 26 e 30) e sopra pag, LXI.

(ii) Cahidw neir ediìtione Ì5a9 pubblicò due capìtoli, che non si trovano nel Testo Antico^ e die «la Appum furono omessi , V uno (e* 57) per ftiudei che com- provano servi cristiani, V altro (e. 58) per ratto di sacre vergini (Antiche ConsiiBttt- dìn'i pag. 50 e aeg* Arca, Sior^ Italiano^ t. VII { 1881 ) pag. 324. Estratto, pag* 42)— Appulo però ha conservato integro i\ e* de usuris l T. A. 33, Appulo, c. 35>

LXXI ^ ttfenna , the probabilmente «i a^im^ro in fine del codice , o si oUocarotio per ordine di materie (1).

Quel codice sventuratamente è perduto , ma per buona fortuna ho po-

ir&rre le prove di sua esistenza eia nell^ ordine quasi nnìfoi-rne^ sìa Mi

di Torie antìclie consuetudini siciliane che molti capitoli ne aooolsero ,

la specialmente in Patti pei capitoli primitivi, e in Trapani anche per gli ag*-

gitmti d'interpretazione o riforma.

Ho posto le Consuetudini di Messina innanzi alle altre, perchè il !7Mil Ànfieo più completo ne ho riconosciuto nelle copie fatte per la città di Trapani, quando Federico concesse (1331) ai Trapanesi Vuso (uti it gaudere) d'ìmmn-

nità, libertà e grazie di Messina^ e inoltre Ttiso delle Consuetudini di Messina (ac omnibus Consuetudinibus, quibus iidem Messanetises utuntur^ sine j^ moleistia et oontradictione permictantur , et ipsae ab eia invici ab ili ter obser- ^ftventar). Indicai perciò che nei capitoli raccolti in un breve codice col ti- •'' tolo di Cons-uetttdines' terrae Trapani fu adottato e trascritto dai Trapanesi , qaasi legge propria , il Testo Antico delle Consuetudini di Messina senjsa fame espressa menzione, e senza alcun proemio che apertamente ciò dichia- rasse. Non fu fetta anà raccolta di proprie Consuetudini, perchè i Trapanesi non aveano nn codice proprio ^ e può crederai che seguissero fino a quel tempo in tutto 0 in parte quelle di Palermo (2).

Avendo poscia per la concessione di Federico (1331) i Trapanesi adot- tato da oltre mezzo secolo ( 1331 - 1392 ) il Testo Antico di Messina come legge propria , chiesero a Martino e Maria ( 28 marzo 1392 ) la generale

f conferma di Capitoli, Oflkii et Consti etlldinì (S). Non esiate però nel? Ar- èhivio Comunale di Trapani alcun Codice di Consuetudini copiato in Hesstna nel 1331 0 negli anni seguenti, il Rollo del 139^: e della co- pia più antica ed importante di Consuetudini rimane in Trapani soltanto nel Begesto Poligrafo (foL 345-246) 11 Frammento sopra descritto (pa- ^na XXrt-XXV).

<4) Ho già indicato sopra (pag. XXIII) che nel solo antico manoscritto di Con- soetadioi (Frmmmenio) le riforme sodo poste fn fine dopo Explicumt Consuehidines, Apptru) aegui tale metodo, mentre aoQO invece distribuite per malaria nei tre mano- meniti di Trapani e io quello Palermo.

{2) Mozza ra f antica e pnncipale città della parto occidaotale di Sicilia, aveva otieoato (come sopra ho notato pag. LVII) dal re Federico (I3t0) V uso delle Con- BoetudìDÌ ài Palermo.

(3) U tetto è riferito a pag. 2*

Lxxn

Un Proemio con data apparente del 26 marzo 1410 si è coneeiTato nel Regesto Poligrafo come premesso al L^er sive Boilus, che conteneva m- naazi tutto « ComttefHdmes terre Trapani et Observantie terre prediete ?; m anche tale Rollo si è perduto , e la più antica copia scritta dopo la metà del secolo XV se ne conserva nel Regesto Fdigrafù (foL 309-313, 320) della Biblioteca Fardelliana di Trapani.

E degno di nota che qnel Froentio^ defunto si per imitazione, che per copia letterale dal noto Proemio delle Consuetudini di Palermo, non può per le generali indicazioni di Consuetudini ricercate e raccolte riferirai a capitoli antichi di Consuetudini trapanesi, che forse non ebbero mai esistenza» Deve perciò ripetersi che la raccolta contiene soltanto il Testo Antico delle Con- suetudini di Messina senz' altra aggiunta, quali forse furono copiate dopo il 1381 senza alcun capitolo di Trapani, e soltanto vi si rianirono infine i due posteriori capitoli {1371, 1408). Dopo le Consuetudini, che sono il TeMo M tico di Messina, Ì Trapanesi aggiunsero : '* Expliciunt Consuetudines* luci- piunt Observantìe terre Trapani che sono nove capìtoli di usi e consoe- tudini trapanesi estranei al Testo Antico di Messina.

La mia breve descrizione del manoscritto della Biblioteca Comunale é Palermo, e dei quattro che in Trapani esistono per le Consuetudini, e che riproducono sempre il Toifo Anlko delle Conauetudini di Messina , provano che quel Testo Antico fu copiato e conservato in Trapani , quasi un coditse di proprie Consuetudini per l'anzidetto privilegio di Federico (1331)» che n^ avea concesso l'uso, come dianzi ho notato.

Quel codice municipale rimase sempre in vigore in Trapani fino ft- ■- nostro secolo ; e il testo riformato in Messina nel secolo XV (1498) àm^ Appulq non ebbe mai alcuna autorità in Trapani , e neanco in Patti e 11—* altre città, che conservarono sempre le sole antiche Consuetudini approvtt^^ dai re aragonesi, le quali pure contenevano alquanti capitoli di Messina.

E Testo Antico di Messina non si era mai pubblicato per le stampe pe^^^ Messina, per Trapani col solo nome < Consìietudines terrae Trapani^ » e veim^^ in luce per la prima volta per mia cura in ottobre 1895, con le necessari^^ dichiarazioni (fatte nel titolo e dopo il testo) che in quel codice era con tenuto il Testo Antico delle Consuetudini di Messina*

È superfluo ricordare che imaginario e non esistente è l'asserto mano-' flcritto della Fardelliana, che a nome di Antonio Tobabo fu pubbhcato Palermo (1887) nella giudicata e cessata impresa di ristampe , e che ha

Lxzm

?Qto per la carità amununue e riprovare pnbblioaiiiexite nell' Arehioio 8Uh o ISoImiio (1887, t. XX, pag. 862, e eopra riferita pag. XX).

Per l'eeatta riprodiudone dei manoecvittì, dando in Ince il Testo AsMoo MesBiiia adottato in Trapani, non volli mniare il titolo, alcuna paiola, *qprodiiflBÌ il testo delle CkmmÈehMms ienrae TVapam, dietingaendo però i carattere coreivo le pochiamme parole aggionte, e con carattere più pio- o i dae ultimi capitoli aniidetti (1371 , 1408) di Trapani su protimiai e jellaaonì, aegolti dai nove capitoli di Observaniiae terrae TrtgpanL

Malgrado tale chiaro annnniio , il titolo di (knauehidmi di Trugfom po- bbe fiur credere agP inesperti trattarsi di nn codice di Consaetadini Tra- ìMj ancorohi desunto da Messina e contenenti il Testo AnHco^ e potrebbe ' dubitare die molti capitoli trapanesi fossero in quél codice contenuti e miti; ma ho giudicato poter dileguare questo dubbio indicando nel titolo » vi si conteneva il Teeto Antico di Messina, e notando chiaramento in fine ig; 28) néU' awertenMa che in quelle Ckmstiehdinee sono di Trapani i soli 16 § 4, e e 49.

Quel codice o Testo Antico di Consuetudini fu obliato del totto in Mes- la, e poi perduto dal secolo XVI, perchè Appulo (1498) fece riordina- 9sào e riforme (1). CABmoi (1559) aggiunse due capitoli antichi (e 67, 68)

ilenni di epoca posteriore. Cod la sola Messina nel corso dei secoli ebbe due codici di GonsuetudinL

liimo conteneva il Testo Antko adottato in parto in altre città è prind- ^ente in Patti e Trapani, e da me pubblicato (1895) coll'apparento deno- ^itt^one trapanese di Consuetudines terrae Trapani secondo i mano- ^ esistenti.

Questo solo codice che, oltre i capitoli primitivi di Messina, conteneva ì^tterpretaaioni o riforme posteriori (1298-1822) e senza alcun capitolo ^Consuetudine o riforma messinese degli anni seguenti, rimase in Trapani

Unica legge non accresciuto, alterato o riformato.

Verso la metà del secolo XV (1440) i Messinesi chiesero al re Alfonso ^Xdiaione del e. de usurie (T. À. e. 88) perchè era contrario alle leggi ùìa ed ecdesiastiche, e la dimanda fu accolta dal re. Questa abolizione ^ non fu compresa nel Codice del Testo Antico, se ne aggiunse la su&one nell' anzidetto e. 88 de usurisj che rimase inalterato. Ho già no-

(1) Appulo aggiunae il e. 50 (11 gennaro 1297) omeuo ovvero obliato dai Tra- ineii.-.Aatiebe CeasoetiMllBk l»g* 47, lin. Sa

UMlMTIJU IO

tato (pag: XXIV) che nel Frammento del Testo Antico è indicato in margine di quel capìtolo : e n<m est in u$u > (1).

L^ altro codice è il Testo Antim non già con V ordine e la semplicità primitiva^ ma riordinato da Appulo (149^) ^ rimasto in Messina (accresciato di soli pochi capitoli aggiunti da Carid]>i) quasi unica legge fìno ai nostro secolo (2).

(i) In quei tempi di massi ino rigore contro !* Qsura Messina chiedeva:

« Uem perocché nelli Statuti della città Measìfia è uno capitalo deir utura, lo quale è scritto teooris videlic<jt : Usure date nmi repefuntttr nec in sartem A*- bitì eomputantur. Dande dart non coffuntur, preterquatn mduis, pupillis, dummodo sint moderate^* lu quali predittu capitulu è cotitra T ordinai ioni della Santa Madre Chiesa^ prout hal>etiir m Cl^otendnh de usuris* la quale comanda che V usuri si digìano restituir! incootìnenti , altnmente si alcuna comunìtatt havissi alcuau capi- tMtu in contrario, si infra spatiu di tre mesi non la turbassìru e delissira dt ^t l»V< di loro comttnitafi, tutti T officiali di qui!la comuaitati «ìano excomunicati ipso faeb. Pertanto supplicheranno a lu pretaiti signori che sìa sua mercè dari licen^ea et la- torità alli preditti Giurati che possano e vagliano sturhari e deliri quìsau capitala dalli libri di questa città sua; ita quod amplius nen sia, non si computi tntro (ica- pitnli delli statuii di la citati , ma che sìa irrito, casso e nullo , accioc-chè non iii' corrano nella detta ex coro unica tiono* Placet Regio Maestati quod dictum Statw ium cesset ». - Gaeta 21 opHle 1440.— Ms. Qq. H. 17 f. 224. (Bibi, Coro, di Pa- lermo),

Clemente V ; 1305-1316) provava che negli Statuti delle città foase toUerata r usura: « Statuìmus ut quicumque commnnitatum ìpaarum Potestates, CapìtaneiMM $tatula huiusmodi ile celerò facere, scribere vel dictare aut quod solvanlar usure, vel quod solute, cum repetuntur non resti tuso tur piene ac libere, scie n ter iudicare pre- fiumpserint, sententìam oxcomunicationis ìncurrant* Eamdem etiam senientiam incursurì, nisf Statuta huluitnodi hactenus edita de libris communi tati* m ipsarum (si super hoc potestà tera habuerint) intra tres menses del e veri nt, aut ai ipsa Statuta ai ve Consueti tftdines elTectum eorum haljentes quoquomodo preauropserint obaervare. Corpu JuHs' Canonia, Cleraent. Itb. V, tit. V, de usuris,

(2) La differenza e novità di ordine e di poche riforme appariva subito sin dal primo capitolo fondamentale eu la comunione di beni fra coniugi e figli» perché fu diviso in tre capitoli (1. 4, 5), ponendosi due capitoli intermedii (e 2-3), e aggiuo- geodosi nel Gap. 1 le parole: Saepfys enim scriptum est et in tolo regno consuevit (;ifod ex quacumque causa viro vel uxori aliqua boca provenerinlt natia fìliis commiiiiia su ni Inter eos« Tali parole non erano nel capitolo del Testo Antico e neanco in Girgenti, Patti, Lipari, NotO| che V antico testo ricordato dal Tinsficui riproducevano»

LXXV

Pongo qui termine ai cenni sa V antico testo di Consuetudini di Mesmia

conservato per buona ventura in Trapani , e da me indicato e pubblicato

(Palonno, i^dS)* Credo degna di lode la diligenza della città di Trapani nel

procurarsi nel secolo XIV le copie di privilegi e Consuetudini, delle quali

V oso arale stato concesso da Federico d^ Aragona, Utile riusciva la oonser- vaxione, perché in Messina per le note sventure nei tempi posteriori si per- devano gli antichi manoscritti, tanto che nel 1859 il Sindaco della città di Messina ricevette dalla città di Trapani come dono una copia dei PriinUffi di Mcfmiia (1).

Non posso pero tacere che una deplorevole negligenza del Municipio di Trapani ha fatto perdere gran parte di pergamene e antichi manosciitti (2). Ho già notato che per incuria o per vanità municipale talvolta in Tmpani nelle copie si ridossero più brevi alcuni privilegi messinesi, senza far men- lìone di Messina, e si indicarono come concessi a Trapani nei vari secoli (3).

furono mai aggiunto nelle Coasuetudioi di Trapani. Era serijato all' audacia àeh

V fflipresa di riitafiipe di Tooaro e Pidqni a preaeotare quelle intruse parole come testo delle Coosuetudioi Trapani e come esìsteDtì in ud tBaaoscrìtto della Fardel- liiaa* asserto gratuitamente e impossibile (V. sopra pag. XXI)*

(1) Mantia» / Priviletji di Mesnna, Noto storiche con documenti iaedìti, Palermo 1897, pag. XL

(2) Pouzzr, Studi su un Regesto Poligrafo dei secoli XIV e XV presso kt fre- biioieca Fardeltiana, Trapani 1873» pag. 3-5 Ir' Impaniate , gazzetta della Pro- vincia di Trapani, a* 6 [6 febbraro 1870;, e n. 9 [27 febbraro 1870),— Non riferisco le parole di giunta indegnazlone dell' erudito traiianese Giuseppe Poli zzi ^ bibliotecario della FardelUana, su tale (perdita di antichi documenlì.

(3) Questa alterazione però non fu fatta pei Transunti del Ì3i5 e i439 sopra Indicati, per la raccolta Privilegi di Messina, della quale fu tratta copia (in fo^li 263) net 1859 e inviata alla cìttii di Messina. Quolla raccolta per incuria dei tempi presenti non si e più rinvenuta io Trapani, A non dirne altro noterò che perfino ìù tcrìtlore trapanese Leonardo OaLANOiNi (1552-1618) nel volumetto: Trapani in una

Mhriepe tUscritHone (Palermo, 1605, pag. 36) afferma che * per privilegio del Conte ■Ruderi dato in Messina, Trapani fu fatta franca e ltl>era * 11 trapnose Giuseppe vFsaao (Gttiiia per tjti stranieri in Trapani con un Sa^^iù storico , Trapani 1825, H|t^, 58) scrisse : i Furono tali i servizi prestati dm Trapanesi al re Ru^^giero 1 in ^quelle aue guerre, che nel Tanno 1129 ne riportarono i più aegoalati privilegi »♦ Cosi ^fà aateodava anche a quel famoso privilegio (1129) T equivoco di annunziarlo come da Ruggiero a Trai^ani.

I

ì

LXXVI

II. Testo di Consuetudini di Messina riordinato da ÀFPULO (1498) e riprodotto nell* edizione di CARIDDI (1559) con capitoli aggiunti*

Qaesto codice Bostituìvasì per Messina al Testo Antico , del quale perdeva perfino ogni manoscritto in Messina, se ne è trovata copia alcona autentica 0 informe. La mia fenna convinzione del vero e il costante prò- posito di darne pubblica prova^ mi kan permesso di sostenere che nel igea delle Consuetudine-s terrae Trapana io offriva il più completo e genuino Testo Aniico delle Consuetudini di Messina. Per maggiore chiarezza e per comoda dei lettori^ offrirò in fine della presente raccolta il Testo Antico delle Coii- suetodini Messina comparato con le altre antictie Consuetudini e col testo riordinato da Appulo.

I Messinesi dopo la pubblic^izioue della Pi'ùfesta del 1478 , non ebbero cara di pubblicare subito per le stampe le loro Consuetudini. Fu solo nelli fine del secolo XV che Messina vide per cura di Giovanni Pietro Ap?cu> pubblicate le sue Consuetudini dopo la nota e pregevole edizione princip©> (1497) dei Capitoli del Regno : Eeffaìium Comtitutionum , Pragmaticanm «# Capifulorum huius Regni Libei' trinus et umw fi). Il giovane Appulo me- rita lode pei suoi lavori per la racco lt;a dei Capitoli del regno, poiché il suo genitore ed altri magistrati non poterono molto occuparsene , quantunque Ìl- 1 Viceré ne avesse dato loro il mandato (2). Appulo nel proemio dei Capitol del regno (1497) e nella Qratuhtio jìeracti operis riferisce la grande fatici sostenuta*^ aetatì meae minime aequam, nondum vigesimum annum egressi (3) -

(1) Questo tìtolo leggasi nel vereo rlclf ultimo foglio éeì voltime. Nel dritto <ft quel foglio è la data : « Inipressum est pr^fiena opus la nobili civitate Messanae per magistrum Àndream de Bruges impressorem. Sub bìeDoalt cura lahorioaaque difi^ gentia Io. Petri Apuli correctoris ad hoc statuti. Sub expensis D. -Toaanis de Jnenìo. Et absolutum est volente Deo anno ab Incarnalìone Doaiiiu M*»CCGC''LXXXXVij^. Die octobris pmc Ind, ». —1 duo esemplari ili questa e<lizÌOQe conservati nella Bi- blioteca Comuiiafó Palenuo sodo identici, ma sul fine del proemia notai qualcbe mutascione.

(2) Di Blasi {Pragmatieae Saneiiones regni Sicitiaet Paoormi 1791, t. 1, pag. 169> riferisce gli ordini del viceré La Nuza per quel lavoro dt raccolte e pubblicazìonL Vi era aggiunto : « Io. Pctro Appulo proemia fecere mandaviraus, qui bus et libri re- dtaretur ordì natio ... et quotiens illi (Joan, de Ansarne et Hieron. Appulus] va- care non poBsent^ idem I abori osos ictus suacipere tenere tur >.

(3) PacGHiA ristampò in fine del tom. Ili della Stòria Civile del regno di Napoli (ivi} 1793) il proemio e la Qratuiatio di Apputjo^ e ne fece menzione a pag. 140.

LXXVU Non sono però esenti di esagerasione i vanti di Appulo per tale lavoro, poiché non erano incognite, disperse le patrie leggi, ed in Palermo si erano già riunite in un codice, che manoscritto si conserva nella Biblioteca Comunale (Ms. Qq. H. 124) col titolo di Constitutiones, Ordinationes, Capittda, Privilegia, Pragmatice Sanctùmes et Leges Munidpales Begni Sicilie... Le leggi comprese in questo codice furono nel 1492 in unum volumen per ordinem redade da Giovanni Matteo Speciale (1).

Dopo l'anzidetta pubblicazione (1497) dei Capitoli del regno, il giovine Appulo volle nel seguente anno (1498) raccogliere e pubblicare le Consue- tudini di Messina, ma non si limitò alla semplice e genuina riproduzione del- Vantico Testo. Egli invece di propria autorità, senza mandato approvazione superiore, mise in nuovo ordine i capitoli, separati, suddivisi o riuniti, pochi ne escluse che giudicò inutili, introdusse lievi mutazioni in molti capitoli con varianti, aggiunte od omissioni, e riformò i titoli (2). Dichiarò di avere ricercato per le varie città di Sicilia i manoscritti delle consuetudini messi- nesi e di averli trovato differenti (3).

Credeva Appulo di aver fatto opera utile alla sua patria, ma per quelle innovazioni temeva rimproveri ed accuse, e implorava la protezione delle supreme autorità (4). Il Testo Antico primitivo fu conservato nei e. 1-47, 56 di Appulo, ma con ordine molto diverso. Le aggiunte e riforme furono poste in fine nei capitoli 48-55 di Appulo con indiccusione delle date, mentre nel lesto Antico, conservato in Trapani, erano stati collocati divisi per ordine di materie, e quasi tutti senza indicazione di data.

Riproduco ora (pag. 35-53) come Consuetudini di Messina il solo Co- dice riformato da Appulo (1498), e da quel tempo in poi sostituito al Testo Antico obliato e perduto in Messina.

(i) Capitoli e privilegi inediti di questa raccolta furono pubblicati nel volume Vn codice di leggi e diplomi siciliani del Medio Evo (Palermo , 1857) da Orlando, aiutato dal bibliotecarìo Palazzotto, come ho notato nella Storia della Legislazione di Sicilia voi. I, pag. 116 e 124, e Appendice (Palermo 1875) pag. Vili.

(2) Appulo annunziò le riforme che introduceva nel testo (e. 22 T. A. e. 35, 45) del e. de exhaeredatione liberorum (Antiche Consuetudini, pag 30, 32, 40). Egli dice pure litulos reformavi, poiché veramente modificò 0 mutò molte rubriche, e nuove ne aggiunse per la suddivisione di antichi capitoli, restando soltanto pochi eguali.

(3) Antìoho CootHOtudini, pag. 29, lin. 7.

(4) AaticN Comuetudini, pag. 32, Un. 37.

LXXTin IH. Edizioni.

L Fa pubblicata in Messina (1498) la prima edizione delle Cons con questo titolo: Consuetudincs et Statata nobili^ civitatìs M< suiqtie distr ictus. Il bi-eve codice è composto di soli otto fogllr noi rati , e fìnisce con queste parole : " Impressum est praesens opuflc nobili civitate Messanae per Guilelmum Schomberger de Franckfor reetum et ordinatum per Io. Pe. Apu. sub expensis einsdem XV Ha M. ijD, Ciuu privilegio quod hifra vj annos nemo idem opus faooFi sub poena iinciaram L „.

I capitoli delle Consuetudini hanno gli argomenti senza alcun progressivOi e finiscono nel sesto foglia col capitolo De ^uiionihm } dopo il quale si legge : ErpUciunt Oonsudìdines et Potuta nolnlk Messanae smqwe disirkias (1).

Questa edizione principe delle Consuetudini di Messina (1498 ignota al Monoitor», che soltanto indicò (BMiotheca Sicuia, t. Il, e pag. 24) la nota edizione di Appulo dei Capitula Regni Siciiiae, M ap. Andream de Bruges 1497, GEKtJORio ignorò puro questa edizioi chiaro : ^ La pìia antica edizione che io mi abbia veduta delle cos di Messina, è quella pubblicata in Palermo dalle stampe del nel 1559, con la prefazione di Alfonso Ojlhidbi (2). H

Orlando nell ^opuscolo, cui voile dar titolo " Bièliotecu di antiea § dmiza meiliaìui (Palermo 1851 , pag. 9), non indicò T edizione princi Consuetudini di Messina (1498) perchè ne ignorava P esistenza»

Narbone (Bibliografia Sicolaj Palermo 1851, voi. II, p. 160; jSfo Letteratura SiciliunOf L Xj pag. 45) incorreva nell* omissione medesi

(1) Nel primo foglio è il titolo sopra indicato, e nel verso è La lettera pt)Lo a) coDto di Golìsono (Afitiche Cansuetudmi, pag. 29), Dopo il lesto di auetudiii nel verso del Ù^ foglio ò la lettera ai giudici Minulolo» Papardo (Antiche Can&ueludinì, pag. 31 J. Nella metà del foglio è altra lettera a Pietro Cardona conte di GoUaano, e nel verso di tale foglio e nel diritto guente aooo riferite poesie di Appulo di argomento estraneo alle Gonanett verso del foglio 8^ è riprodotta una strana figura incìsa in legno, che Mi nuale di Bibliografia^ Palermo, t. 11, p, 394) inserì come curiositi.

(2) GasQoaio, Intraduiione, pag. 179 {Opere, pag* 47).

TiXXIX

ne fece menzione in nn* appendice al t* XH ^ Tipogr^ e prime

Non avvi documento di approvazione solenne del lavoro di Giovanni Dtro Appulo, ma egli riferisce che tre esemplari furono richiesti dalla Città conservarsi come originali (2).

Sventuratamente dopo la pubblicazione della edizione principe non si più alcona cara di conservare te pergamene e copie autentiche del Testo itico delle Consuetudini di Messina» che nei secoli seguenti rimasero del perdute, come ho già dimostrato (3). E indubitato che il codice di Appulo, preceduto da prefazione e dichia- oni, rìmase il vero e solo testo delle Consuetudini di Messina per oltre meno secolo (1498-1559),

Sono esagerate le notizie che Appolo premise di sue investigazioni e oorrestoui di antichi manoscritti : " Omnia exempla quotquot couspexi, et que KjDf>d pei OS est) per caeteras Trinacriae regiones transcripta reperire potai, ^pnia eiunt adeo transformata quod mihi non painim difficultatis ac kboris Hrrigentì adhibuere. Erant enim in his multae clausulae additae per scrip- fbree superfluae, Erant multa verba permutata ac falsa. Erant multi tituli dispersi et tamen eiusdem rei» Quid dicam? tot reperi exempla quot fuere iptores „. Appulo aggiunge " quod post universale opus (Capiinìa Eegni

(ti Narbons Stor* LeiL l. XII , Palermo Ì859 , pag, 83, ^ Logoteta , SpicHe-

typographicum de siculìs editionibtfs memdi XV(Panorini 18/)7, pag. 16) diede

I di questa edizione principe (144)8),— Sterzi noeh (f 1821) fece una descrizione

I We4i2t<me delle Coosuetudim di MessÌDa (1498), e indicò puro che GRETrctRio uod

^wioM>e re«emplare della Bilylióteoa Comunale < collegato coir altra opera precedente

^dÌ'\ppuUJ> [Arch. Sfor. Sic. L XI, 1887, pag* 26). Tornabene , .Si&ria critica

^^i tipografia siciliana iM 147 i al 1536 (Catania 1839, pag. Ut) doBcriveadola

i^^vt che QD eeeroplare < possiede gelosainente dalla Bibliole^ìa del Senato di

^^J^O*. MiHA, Storia deir introdusiotie e del progresso d^lV arte della stampa

»" ficaia (nel l. Il del Manuale di Bibliografia, Palermo 1862, pag. 303)* -Pennino,

etologo r(]^ionaiQ dei libri di prima stampa esistenti nella Biblioteca Nazionale

* Affermo, ivi 1875, t. 1, pag. 170.— Mira, Bibliof/rafia Siciliana, Palermo 1875,

I •^^ li pag, 256, La Mattia» Notisie e Docummiti (Arch. Stor. Italiano, 1881»

|*-VHpag, 318).

(2) Appulo notò : < Mox datis membranis tria ea? hac impressura fieri exempla pft» dvitaie [tetieruot, qoe olì orjginalia cuatodireatur ».— Antiche Cotisudtudfnf, H' 33, lìn. 21.

(3) V, iopra pag, L\ll.

LXXX SieOiaé)^ si a partìcularihas esaet mcipìendam, deberet a Heemia inchoad* Haec enìm regni Caput est, suaequo sanctìoaes non tantum in ea etosque territorio ac dii^trictu, sed etiam per cunda fere Trinacriae loca, mra^ uiUati oppida^ ierras urhesqm observantur (1).

Al testo dei e, 22^ 36» 44 Appulo aggiunse tre brevissime note, che ho ripi^odotte in questa edizione (pag. 40, 43, 46). Nel e, de usuris (e. 35) riprodiwse il e, 33 (T* A,) senza far menzione del divieto sopra riferito (pag, LXXIUlt

Due esemplari della edizione di Appulo rimangono in Palermo , l' imo nella Biblioteca Nazionale (I. D. 49) e l'altro nella Biblioteca Oomiuuk ' rilegato in tìne delF edizione di Appulo dei Capitoli del regno (1497)*

Esisteva in Messina un esemplare dell* edizione di Appulo fra i libri I dell' erudito Giuseppe Grosso Cacopardo , il qoale nel giornale 17 Maur(iilk$ (Messina 1834, pug. 56) ne avea dato notizia, accennando pure l'altra edisiomj di Messina del 1796.

Quell'esemplare di Appulo (1498) fu comprato da Hàrtwi^^ che privò cosi la cittii di Messina , alla quale avrebbe dovuto offrirlo a pre ragionevole od anche elevato. Egli invece si rivolse allo storico Michele AkììI 1 per venderlo in Palermo (dove peraltro esistevano i due esemplari sopra in- ' dicati) T e poi P offri in Roma alla Biblioteca dei Senato del regno , che lo acquistò ad insolito alto prezzo (migcft'òknlkhen hohen Preiseh e colà si conserva^ come sin dal 1877 ho siiputo, e come poi nel 1882 fu confessato da BauNKECf e da Haetwio (2). i

Ne! 1862 pubblicai i capitoli di Messina secondo l'edizione di CA&miH^fl riproducendo i capitoli di diritto civile e indicando gli altri di vario argomento. Nella Storia della Legislazi&ne di Sicilm (voL II, pag. 66 e 69) fra le opere di giurisprudenza pubblicate nell' epoca vìceregia indicai la edizione di Appdw e la posteriore di OiJimoi.

Può ritenersi che esemplari manoscritti con glosse per la pratica giuri- sprudenza si fossero fatti dopo la edizione di Appulo. Un manoscritto che appare della seconda metà del secolo XVI, rimane nella Biblioteca Nazionale di Palermoi e contiene il testo riformato da Appulo anche con le sue tre note (e, 22, 36, 44) brevissime (3),

(1) Antiche Consuetudini, pag. 29.

(2) La Mantia, Cenni Stonai sul Diritto Greco-Rofnano^ Palermo 1887, pag. iZt*

(3) Cofisuetudines diversarum civitatum regni Siciltaet cum glo$is et cansiìiit iuper eis (Ma. IV* F. 11. BìhL Nazionale Palermo). —Questo manoscritto contiene

LXXXI

n. Alfonso Gabiddi messineae, ginreconsolto e magistcato, che avea ri- stampato (Messina 1526) i Capitula Begni SicUiae, con molti posteriori all' e - diùone di Appulo, fece in Palermo (1559) una nuova edizione delle Gonsue- tadini di Messina, riproducendone il testo (e. 1-56) su l'edizione di Appulo, e soltanto aggiunse pei testimoni (cap. 47, de testibus) la norma pei Giudei e due capitoli : De Indaeis (e. 57) e De raptu virginum (e. 58) , omessi da Appulo. Pose termine alla sua pubblicazione con i capitoli del 1517 e 1519, e in quello su le appellazioni omise la petizione presentata* a Carlo Y, rimasta inedita, e da me ora (pag. 52) ò data in luce (1).

Gonviene notare che nei manoscritti delle Antiche Gonsuetudini non era numerazione di capitoli, e neanco nell'edizione del Testo Antico riordinato da Appulo. Fu soltanto nella edizione di Gariddi (1559) e nelle posteriori che per maggior comodo e chiarezza vennero posti i numeri nei capitoli. Gosi 56 erano quelli del testo riordinato da Appulo, e i cinque ultimi (e. 57-61) furono aggiunti da Gariddi. Per evitare ogni equivoco nelle indicazioni di capitoli delle antiche Gonsuetudini ho scritto i numeri in tutte, anche per la riforma di Appulo, rendendo facili e pi*ecise le comparazioni.

Fu omesso però da Gariddi il capitolo di riforma chiesto dai Messinesi

il testo di Gonsuetudioi di Messina (fol. 1-26), di Catania, Siracusa, Caltagirone. Fu da me annunziato nella Storia Ly, Sic, voi. II, Palermo 1874, pag. 77, e nell' Ar- chivio Storico Lombardo (Milano 1876, pag. 666).— In tale Ms. è un consil, di Bar- tolomeo Grandi, giureconsulto siracusano del secolo XV , e a fol. 17 si legge : « In hoc dico si fuit contractnin inatrimonium in civitate Messane iu.nta consuetudinem ipsius ciritfitis, iuxta quam etiam in terra Anguste et Lmntini vivttur ^ ut ex eo matrimonio natis fìliis hona omnia sunt confusa ».

(1) Consftetudines nobilis civitatis Messoìiac suique districtus, postrema hoc edi- tionc diligenttssime recognitae et Huaieris ornatae^ et infinifis propa mendis repur- gntae, una cum aliis statutis noviter additis, Panhormi, por Jovannem Mattheitm de Matda, ad instantiam Joannnis Francisci Carrara in sìgno leonis IMDLVIIII. È un vo- lumetto in 4<> di pag. 16 non numerate. Nel verso del frontispizio ì» la breve prefa- zione di Cariddi Ad lectores^ che ho riprodotto pag. 34. Evola, Storia tipogì-a fico- letteraria del secolo XVI in Sicilia (Palermo 1878, pag. 340) omise questa edizione, come Mungitore [Bibliotheca Sic, t. I, pag. 22; l'avea obliata. Ne tenni anche ra- gione nel Propugjìatore di Bologna (1879, voi XII, pag. 459; - Gallo {Annali di Messina^ t. I, ed. pag. 48, e t. II pag. 553) fa menzione di Cariddi per i Capitoli del regno e le Consuetudini, e inserisce interi 0 in parte alcuni capitoli (e. 43, 44, 51-53, 55, 57, 58).

La Maktia. II

Lxxxn

a 25 Febbraro 1517 al re Carlo (poi V imperatore nel 151^) sul termÌDe di protimiai (e. 31) , che rìmage Inedito e ohe ora vede per la prima volta la ìnm (1).

Cariddi fece pure vanto esagerato di questo lavon>, poiché riprodoaBe ooB poche aggiunte V edizione di Appuro (1498), e nella prefazione annunào; " Multa enim deerant in prima impressione Statuta, quae modo stint superaddita ab impressore ad honorem et gloriam Bei et communem utilitatem totius noatrae reipublicae, maa^inm tHffUm et UfCuht^alìomhìiSj forensìbus oon- troversiis perutilia (2).

Nella prefazione Caeidoi a.iserim che la comunione dei beni era stala introdotta dai Francesi: "censeri potest talem conauetiidjnem introdwtam esmi a Galìw, tempore r|uo ab ipsis regiium occupatum esse constata e aggiuiigevti però " Attamen D* Abb. [Nicolò Tedeschi] dictt Statutum hoc conditom^ compilatumque a Friderico imperatore, ut testatur ipse in Censii, ano 62 Di quelFerronea asserzione ho scritto nella Storiu Leg, 9k. (I, p. 109) e nello

(11 La città Messina chiedeva al re Carlo: e Itorn perocché secondo la Coi- suetudine e atalatì della detta città può lo vici do o consaD^uineo jure prothomlseM ree iii>e rare qy a lai voglia predio rustico o urbano, e per iìn a tanto che lo a tr amento della YeadizioDe non sia coinplito et ornai debita soIemDÌtale vallatvim , secoado li forma della Cansuétudme e Siaiuti predittu può sempre detto consanguineo e vicioo recuperare jure prolliomiseos detto predio alienato^ in modo che detta actìooe com* petisce a detto coosaoguìueo e vicÌDo per sino ad aDui trenta, di che soli molti volli accadiri che per la loagioquitJi del tempo non si ponno provare tutte solennità doi detto inatrumento, e ne nasciao molte quistioni e spesi fi'a liligaDti » che il pa- drone viene a perdere lo dominio e l'ougmento prezzo che curri per la varietà del tempo e lieneficii^ miglioramenti fatti in detto predio alienato bona fide, li quiU ai riducino a minima extimatioae quello clie [da] lo posseisore del detto loco è stato speso e beneficato. Pertanto supplica la detta città a sua Gatholìca Maestà che ia casu recupero tiotii 9 iure prothomiseos del detto predio alienato, lo detto vicino e consanguineo comparirà a recuperari lo detto predio alienato secondo la forma di detta Coniuetudfne e Statuto, non sìa auduto, excepto fra anni cinque da contare a die conlectionis coutractus alieuntioms del detto predio alienato, et publicatioais per hannum publlcum tantum et non ultra, maxime che detta facilità di ricuperare modo predicto è contro la disposizione della riglene comune > e convenientemente ai deve restringere al termine di anni cinque e non ultra, per evitare le quistioni predilte. Phicet Regie Maiestali »,— Ms. BibL Gom di Palermo Qq, H, 17, fot 615*— Ms. Bìb^| Universi tari a di Messina, n. 18B, foL 656.

(2) AniicM Consuetudini, pag* 34, !ìd. 35 38*

TiXxxm

Arth. Stor. JOaliano (t VII, 1881, p. 315). Ho già ricordato (pag. LX, n. 1) l'errore Habtwio sul nome di D. Abb. (Abhas è Nicolò Tbdbschi) e su l'as- serta mancanza delle sue opere in Halle e Gottinga.

In questa edizione di CABmDi (Panhormi 1559) per mera negligenza ti- pografica il capitolo de poena defensae (e. 46) finiva con la parola vel, omet- tendo iuste apposita. Nelle posteriori edizioni ristampando Gariddi e igno- rando l'edizione di Appulo, fu creduta superflua la parola vel e fu omessa. In questa innegabile omissione incorse pure Hartwio nel 1867, perchè non riproduceva veramente l'edizione principe di Appulo (1498), ma invece quella del 1796. In Sicilia varii hanno scritto su la defensa^ ma serbano al solito il silenzio sopra ogni errore di Hartwig, anco per omissioni nel testo.

Gli esemplari dell'edizione di Appulo divennero rarissimi per l'edizione di Cabiddi (1559). Cosi rimase per l'uso e la pratica utilità per avvocati e magistrati il testo di questa edizione delle Consuetudini di Messina, che venne ristampata nei secoli posteriori senza neanco far menzione dell' edizione di Appulo (1).

m. Altra ristampa fu fatta in Venezia nel 1575 col titolo : Consuetu- dines ncbUis cimtatis Messanae suique districtus, nane postremo diligentissime repurgatae, una cum stattdis alias additis, Venetiis, sumptibus Laurentii Pe- guli Panhormi bibliopolae, MDLXXV. È di fogli 26 oltre Tindice.

IV. Nel 1618 fu fatta una nuova ristampa in Messina con lo stesso ti- tolo , Messanae, apud Petrum Bream ».

V. Consuetudines nohilis urbis Messanae suique distr ictus, num postreìuo diligentissime repugnatae (corr, repurgatae), una cum statutis àlias additis, Messanae MDCCXCVI, ajnul Aloysium Cada Spadaro, superioi'um licentia,

E un opuscolo di pag. 32 in 4®. La prefazione di Cariddi vi è ristam- pata (pag. 3-4). Il testo delle Consuetudini (pag. 5-30) è senza annotazioni, e soltanto a pag. 15 nel e. 30 de jure prothomiseos è scritto : « Hodie haec consuetudo extra usum est, stante Pragmatica de die 30 mensi-s lunii 1792 ».

Questa annotazione è inesatta , poicliè la prammatica del 15 maggio 1792, promulgata a 30 giugno dal Viceré Caramanico, reatrinso a due soli casi più importanti il diritto di congruo 0 proti misi, come ho notato {Storia della Legislazione^ voi. Il, pag. 134, e Leggi Civili del regno di Sicilia, Pa- lermo 1895, pag. 245).

,1) Nella Biblioteca Comunale di Palermo esistono due copie del secolo XVll ese- guite sull'edizione di Cariddi (}fisc. 136. D. 173, e Ms. Qq. F. 279), e nella seconda sono poche glosse marginali.

LXXXIV

Nella Biblioteca dell^Unìversìtà di Measina eeiste xax esemplare deli'edi- rione del 1796, aegnato " H. H. 634 „.

VI. L*edizìone del 1859 ha lo stesso titolo^ con la data: Me^mme, ajmi Fr, P<qìpalardo^ 1859. È un valomeito di pag. 40 in 8». Vi sono alcmu errori.

Vii. Coieac Imi» Munieipali^ SicUioé, Die mittelalterlichen Btadtredrte SicilienB narh HaniUrhriften una den aìtesten Drtickm, Het\ I. Das Stadt- recht von Messina nach dcm àltesteii Text, mit einer historu^chen Era- leituTig, heniuHgegel>6n vqd Otto Habtwic», Oaasel u. Gftttingen, 1867,

11 Codex annunziato pomposamente da Habtwio non era an lavoro m- stente» ma un mero vago disegno. La mediocre edizione fatta da BLiBTWid in diciassette pagine f|). 57-74} anniimsia la riproduzione del piìi antica testai, (nach dem altesten Text) accennando con tal nome Vedìjtwne priìicipe di Af- pfTLO (1498), che ho già mostmto (pag, LXXVII) essere invece nn nuovo ordinamenio dei capitoli del Testa Antico con alquante mutazioni e riforme*

È necessario però notare che Habtwiq eseguiva la ristampa non gii sull'edizione principe (1498), ma aopra la tarda ristampa del 1796, che em più comoda per ìuì e per il tipografo* Accenno per prova : e. 10, Un. 0 2tremortui; e. 1% Un. 29 qui fuerit; e. 31, lin. 20, eo cujusj e. 37, liiL 29^ comparere indìcio^ lin, 24 standi iudìcìo; e, 42, Un, 5 fìguram ìudicìo; e 4^ lin. 9 ex ista causa. In questo capitolo de poena fìefnmie, come dianri ac- cennai, Hartwig omise le parole finali vel iuste apposita , che erano nel- redizione di Appulo (1498), e non si trovano nella edizione del 1796.

HàRTwio inoltre aggiunse errori che non sono di Appolo, della edì- wone del 1790 da lui ristampata , come si scorge dal e, 1 , lin, 1 quod parteSf e nel e. 9, Un- 29 in bonis matri.

Vm. Guglielmo Briinneck affermava pubblicare le consuetudini siciliane secondo antiche edizioni e manoscritti [Smliem mittelaìterliche Skdt- rechte mch alien Drmken imi Hamlscìiriften y Halle 1881), Per Messina BaDNìiKCK riproduceva (pag. 81-100) T edizione di Habtwio, cmdendola per- fettamente conforme al testo di Appulo. Non osava però dichiarare che egli non avesse veduta quella edizione principe, e perciò ha ripetuto i sopra notati errori di Hartwio ed altri ne aggiunse (1)* Una breve censura ho dovaio

(1) Brunneck (lice che ne! primo capìtolo Appulo scrisse quod parler* e che egli corresse guot. Ciò non è vero, poiché si legge quot neUa edizione di Appuur» e io tutte le altre. Nel titolo del e. 9 Brunnbck scrive e uxor in bouis matri >, e ai

LXXXV fame nell' Archivio Storico Italiano (t. E^, 1882, pag. 845) e nel giornale La IiBeas (Boma 1882, voL U, pag. 280). Egli poi procurò scusarsi confes- sando non avere veduto quella edizione del secolo XV già venduta da Habt- wie, come sopra notai (pag. LXXX). £ veramente la vendita alla Biblioteca del Senato erasi fatta in Boma nel 1877, ® 1' esemplare di Appulo (1498) già posseduto da Habtwio, fu compreso nel Catalogo della Bil>lioteca del Se- nato del Begno (Boma, 1879, pag. 399).

IV. Commentari delle Consuetudini di Messina.

Ho già indicato (pag. XX VII e XLIV) le Glosse e i Consilia esistenti sul Testo Antico delle Consuetudini di Messina nel manoscritto del Regesto Poligrafo della Biblioteca Fardelliana di Trapani, e nel Ms. Qq. F. 55 della Biblioteca Comunale di Palermo, ed inoltre (pag. LXXX) le glosse e i Consilia sul testo di Appulo che si contengono nel Ms. " IV. F. 1 1 della Biblioteca Nazionale di Palermo.

Giurba, illustre giureconsulto messinese, pubblicò (1620) la prima parte di un vasto commentario delle Consuetudini di Messina : " Lvcubrationum Pars Prima, in omne jus municipale, quod Statutum appellante S, P. Q. Mes- sanensis suique districtus, et totius fere SicUiae (Messanae , 1620). Limitò il suo lavoro ai capitoli concementi comunione di beni fra coniugi, successioni, testamenti e doti, e le sue glosse perciò si vedono per soli sedici capitoli. Giurba dopo il primo capitolo pose e chiosò come secondo il e. 48, che è una dichiarazione del primo, fatta nel 1322, e poi continuò le glosse sul se- condo, che chiamò HI, e su i seguenti fino al e. XV che cementa come XVL Al e. VI (che egli annota come VII) riunì il e. 49 che ne offre una riforma posteriore (1). Inizia la breve glossa del e. XV (che indica XVI) di- cendo essersi troppo divagato nel vasto pelago della comunione generale (universo generalis StatiUariae Societatis pelago) ed esporre ora brevemente la

tribuisce ad Appulo questo errore , aggiungendo che probabilmente (vermutlich) deva leggersi in bonis matrimonialibus. Ma neiredizionc di Appulo, come nelle altre, si legge « in bonis mariti > e non ha luogo la strana correzione. Brunnecr ristampa la nota di Appulo sul c 36 e scrive erroneamente : « privilegio urbis concesso >, mentre Appulo dice meglio « nobis concesso >. Nel e. 31 nota contro il vero cbe Ap- pulo avea scrìtto cujus prothomiseos, e che egli corregge cui ius*

Altri errorì di Brunneck. ho indicato nelle varianti notate nella presente edi- zione (p. 35^1).

(i) Cosi ai 16 capitoli cementati da Giurba dove aggiungersi il e. 49, che egli cementò e riuoi senza proprio numero al e. 7.

LXXXVI

società particolare, per la quale fra i coniugi si oomunicano solamente gli acquisti, e porre cosi termine prima lucubraiimum harum ifoliiminL Ciò voUif Botare nel 1881, peiHjhè molti parlano dei cementi di Giurba quasi di tma opera compiuta su le Consuetudini, e non dicono che questi non si estemiono oltre L pochi capitoli da me indicati. Conviene però aggiungere che ampin- mente sono esposte quelle Consuetudini, e die vi sono trattate infinite qui- stioni, allora importanti e frequenti^ di pratica giurigprudemsa* Varie edizioni si fecero del vasto comento di Giurba nel secolo X\TI (1).

Non occorre far qui menzione dei Pnvilegi di Messina, percliè il gran numero, la viirietà e V importanza rickiedono un lavoro speciale, del quale ho cominciato la pubblicazione (2). i

Ho dovuto enporre, in questa Prefazione aQa edizione delle Consuetudini di Messina , come esistesse un Testo Antico adottato per alquanti capitoli nelle città di Girgenti, Patti, Lipari, Noto e interamente raccolto tu Trapani I per V uso concessone da Federico (Ì331J ^ ^ ivi limasto poi inalterato nel Rollo col titolo Consuetudlnes terre Trapani.

Giudicai che quel codice primitivo riproduceva il testo più antico e gfl^l nuino di Consuetudini siciliane , mentre Ìl codice delle Consuetudini palei^* mìtanCi più esteso e completo , può credem accresciuto con dìchiarazioDÌ ed aggiunte riunite nel testo dei vani capitoli primitivi ed in epoca incerta, J e poscia piil>}>!icato nel secolo XV {1478), come sopra ho indicato (pag. LVIII).

Il Testo riordinato e in parte modilicato da Appulo (1498) rimase per Messina da quel tempo fino al nostro secolo codice unico delie sue Consae- tudini, e fu estraneo alle altre città che conservarono d testo antico di Con- suetudini.

Questa distinzione un Testo Antico primitivo pai-vemi indubitati

(1) I)o|>o la prima edizione di Messina 1620 , fu fatta uoa niighore edizione ia Amsterdam, Blaeu, ir351. Una rialamf^a ne fu fatta in Lìuog {UTIW) ejc o/fictna Anu^ sonmna^ e vi è detto argnmenium ìl testo ogni eoneìueiudiue.— efr* Sioria d^lìm^t Lrfjisiiizvme di Siciìm voi. Il pag. 82.— Neir Arc/u Star. Sic. 1883, voi. Vili, pag. Uft, sono alquante aotizie biografiche su Mario Giurba, rna nulla si dic« per le edixiofii

di Consuetudini, e dicono annotati tvoli sedici capitoli, mnm dichiarare che nel <•. T sono riuniti i e* Si moriua ntatre e e. 49 ìiem maire mortua (Antiche Constiatudiiiì» pag. 3tj, 47) ohe nel Testo Antica erano i e. 8 0 9 (pag. 9)»

(2) &oao puhblìcati in Estratto la Prefazione e i Privilegi dei Re Normatmifl i Privilegi ittediii del secolo XÌIL Vorrà fra non guari Ìii luce la memoria su antichi primieri di Messina e sn l* ultitne controt>ersie (1741-1800) per iitoUt Capitale dei re^no*

Lxxxvn

trovando nelle antiche consaetadini identico il capitolo unico e fondamentale sa la comunione dei beni fra coniugi e figli, che Appulo divise in tre (e. 1, 4, 5) , come indicai nella mia raccolta di Consuetadini (Palermo 1862) per Girgenti (pag. 90), Patti (pag. 105) Lipari (pag. 116), Noto (pag. 98), Tra- pani (pag. 104).

Potei cosi (1881) nell'Archivio Storico Italiano indicare per Messina l'esistenza di un Testo Antico con quel capitolo fondamentale su la comu- nione, riferito per la prima volta da Nicolò Tedeschi (Abhas Siculus 0 Panor- miianus) come approvato dall' imperatore Federico {Arch, Stor. ItaL t. VII, pag. 315, 316; IX, pag. 336 ; e poi nelle Leggi Civili del regno di Sicilia, pag. 177). Pel codice di Consuetudini adottato in Trapani (Arch. Star. Ital. t. Vili, pag. 191 e seg.) potei dimostrare come riproducesse il Testo Antico di Messina, e ne feci comparazione numerica col testo riordinato da Appulo, pubblicando i capitoli differenti ed inediti, e i due (1371, 1408) che erano i soli proprii di Trapani.

Inedito rimase il Testo Antico, che viene per intero pubblicato per la prima volta col titolo Consiietudines terrae Trapani in questa edizione, e in Estratto 1895-1897, con la prefazione di pag. LV (1).

Spero che questi miei tenui ma sinceri lavori valgano a far manifesta per tutti la verità e la distinzione fra il Testo Antico delle Consuetudini